Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Ricorso RGN. 10269/09 In esecuzione dell'ordinanza n. 24/2010, si provvede alla notifica per pubblici proclami del ricorso e dei motivi sotto forma di sunto. Il ricorso e' stato proposto da Paliotta Roberto rappresentato e difeso dall'avv. Lorenza Meleo, elettivamente domiciliato in Roma (00149) alla via Kossuth n. 7 presso avv. Daniele Colobraro contro MIUR, USP Frosinone, ITIS Majorana di Cassino, Vitale Domenico, per l'annullamento previa adozione di misure cautelari dei seguenti atti: 1) decreto prot. n. 7759 - reg. affissioni n. 704 del 25 settembre 2009 e relativa graduatoria; 2) decreto legislativo n. 56 del 28 giugno 2008 nella parte in cui dispone che Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e' interamente valutabile, purche' prestato in costanza di nomina; 3) ogni altro atto presupposto e conseguente. Il sig. Paliotta presentava al D.S. dell'ITIS Majorana domanda di aggiornamento della graduatorie di III fascia per gli a.s. 2009/2010 e 2010/2011, classi di concorso C260 e C270. Con decreto prot. n. 7759, il D.S. pubblicava le graduatorie de quibus. Il ricorrente, inserito nella C260 al posto n. 6 con punti 50 e nella C270 al posto n. 21 con punti 31, non vedeva riconosciutogli il punteggio per l'anno di militare svolto nel 2000/2001. La valutazione dell'anno di militare avrebbe comportato l'attribuzione di altri 12 punti e l'inserimento del ricorrente nella posizione n. 4 con punti 62 nella C260 e la posizione n. 13 con punti 37 nella C270. Il ricorrente promuoveva ricorso per i seguenti motivi: I) Violazione dell'art. 485 comma 7 del decreto legislativo n. 297/94; Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della legge n. 958/86 e degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Il decreto legislativo n. 56 del 28 maggio 2009 nella Tabella di valutazione dei titoli, dispone che Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e' interamente valutabile, purche' prestato in costanza di nomina. Le leggi 124/99 e 143/2004 non fanno riferimento alla costanza o meno di nomina. Il comma 7 dell'art. 485 del decreto legislativo n. 297/94 prevede che il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti. L'art. 485 tiene conto della modifica ex art. 20 della legge 958/86 che prevede che il periodo del servizio militare e' valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico. Pertanto, il periodo di servizio militare prestato dopo il 30 gennaio 1987 e' valido a tutti gli effetti di legge. Il D.M. 56/2009 avrebbe dovuto applicare l'art. 485, norma non abrogata. Inoltre, il 7° comma dell'art. 485 del decreto legislativo n. 297/1994 dispone che il servizio militare deve essere riconosciuto anche nelle graduatorie di III fascia. (c.f.r. Tar Sardegna n. 74/06; Tar Catania n. 982/05; Cons. di Stato sez. IV n. 2650/03; Cons. di Stato sez. II n. 529/97; TAR Lazio 6421/08) ai sensi dell'art. 485 comma 7 del decreto legislativo n. 297/94. Per i suesposti motivi il ricorrente chiede all'adito TAR di annullare, previa sospensiva, tutti gli atti impugnati specificati in epigrafe. Roma, 16 febbraio 2010 Avv. Lorenza Meleo TS10ABA2827