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Errata corrige
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Prot. n. 160024/10/Prog.Fin. Il prefetto della Provincia di Roma, Vista la nota n. 0649397 del 26 agosto 2010 con la quale la Direzione della sede di Roma della Banca d'Italia ha segnalato che nella giornata del 30 luglio 2010 a causa dello sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali, la Filiale della Biverbanca, sita a Roma in, piazza Cairoli n. 115, non e' stata in grado di funzionare con regolarita' e, pertanto, ha richiesto che venga riconosciuta l'eccezionalita' dell'evento ai fini della proroga dei termini legali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Preso atto che, a causa dell'evento sopra indicato, si sono verificate disfunzioni che hanno determinato la concreta impossibilita' di procedere alle varie operazioni bancarie in detta giornata; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: lo sciopero generale del 30 luglio 2010, che ha impedito il funzionamento della Filiale della Biverbanca, sita a Roma in, piazza Cairoli n. 115, e' riconosciuto evento eccezionale, ai fini della proroga di quindici giorni dei termini legali o convenzionali scadenti nella predetta giornata o nei cinque giorni successivi. Roma, 25 ottobre 2010 Il prefetto: Pecoraro TC10ABP11048 (Gratuito)