Avviso di rettifica
Errata corrige
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Integrazione al contraddittorio In esecuzione all'ordinanza n.342/2013_del Tar del Lazio - Roma, Sez. III, si procede alla notifica del ricorso proposto dai sigg.ri Grana' Roberto + altri contro MIUR + altri (Tar Lazio, sez. III, RG n.10279/2012) nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle singole graduatorie di tutte le aggregazioni territoriali di Atenei ex D.M. 196/2012: Bari, Foggia, Molise, Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Politecnica delle Marche, Brescia, Pavia, Verona, Cagliari, Sassari, Catania, Catanzaro "Magna Graecia", Messina, Palermo, Chieti - "G. D'Annunzio" , L'Aquila, Perugia, Roma "Tor Vergata",Genova, Torino I Facolta', Torino II Facolta', Milano, Milano Bicocca, Varese "Insubria", Vercelli "Avogadro", Napoli "Federico II", Napoli Seconda Universita', Salerno, Padova, Trieste, Udine, Roma La Sapienza Med. e Farmacia Policlinico A E, Roma La Sapienza Med. e Odontoiatria Policlinico B C D, Roma La Sapienza Med e Psicologia, Firenze, Parma, Pisa, Siena; formate all'esito del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'a.a. 2012-13; nonche' nei confronti di chiunque vi abbia interesse. IN FORZA DELLA SU CITATA ORDINANZA I RICORRENTI HANNO CONSEGUITO IL DIRITTO ALL'IMMATRICOLAZIONE CON RISERVA "ALLE RISPETTIVE FACOLTA' DELLE UNIVERSITA' DAGLI STESSI INDIVIDUATE COME PRIMA SCELTA", LA FASE DI MERITO (UDIENZA PUBBLICA) SARA' FISSATA ALL'ESITO DELLA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SICCOME INVESTITA DAL CONSIGLIO DI STATO CON ORDINANZA N. 3541 DEL 18-6-2012. L'ESITO DEL RICORSO E L'ORDINANZA DEL TAR POSSONO ESSERE CONSULTATI ACCEDENDO AL SITO: www.giustizia-amministrativa.it, TAR LAZIO/ROMA, COL NUMERO DEL RICORSO. COPIA INTEGRALE DEL RICORSO E' DEPOSITATA PRESSO LA CASA COMUNALE DI ROMA E PRESSO LA SEGRETERIA DEL TAR LAZIO. ESTRATTO DEL RICORSO On. Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - ROMA - RICORSO dei sigg.ri Grana' Roberto, Alibani Giovanni, Valenti Noemi, Gambino Gloria, Guiglia Rosa Anna, Sapienza Giuseppe Manuel, Torrente Barbara, Velardi Vincenzo, Cappello Gabriele, Fogazza Maurilio, Reina Chiara Fatima, Sanfilippo Manuela, Puzzo Vincenzo rappresentati e difesi dell'avv. Alessandra Faldetta e domiciliati in Roma, via Piemonte n.32 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Spada CONTRO - Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca; Commissione di esperti che ha redatto gli 80 quiz oggetto della prova per l'accesso ai C.d.L. in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'a.a. 2012-13; CINECA; Universita' degli Studi di Palermo; Universita' degli Studi di Catania; Universita' degli Studi di Messina; Universita' degli Studi Magna Graecia di Catanzaro; e nei confronti di: GRANA' NORMA (studentessa vincitrice per il C.d.L. in Medicina e Chirurgia); IURATO CARBONE MARTINA ( vincitrice C.d.L. in Odont. e Protesi Dentaria); CAMPANELLA GIUSEPPE (studente non vincitore che precede in graduatoria i ricorrenti) PER L'ANNULLAMENTO delle Delibere tutte adottate dagli Organi Accademici con le quali e' stata determinata l'OFFERTA FORMATIVA degli Atenei di Palermo, Catania, Messina, Catanzaro per l'A.A. 2012-2013; del D.M. (MIUR) 28.06.2012 n. 196 ; del D.M. (MIUR) 28.06.2012 n. 197; del D.M. (MIUR) 28.06.2012 n. 198; del Decreto Rettorale n. D.R. 3002/2012 Universita' degli Studi di Palermo (bando di concorso); del Decreto Rettorale n. D.R. 551/2012 Universita' degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (bando di concorso); del Decreto Rettorale n. D.R. 1772/2012 Universita' degli Studi di Messina (bando di concorso); del Decreto Rettorale dell'Universita' degli Studi di Catania (Bando B) (bando di concorso); del Decreto Ministeriale, ancorche' non conosciuto, con il quale ex art. 2 del D.M. 28.06.2012 e' stata costituita un'apposita Commissione di esperti per la redazione di ottanta quesiti a risposta multipla per la prova di ammissione ai corsi di laurea per cui e' causa; dei VERBALI e degli ATTI, ancorche' non conosciuti, con i quali la Commissione di esperti di cui al punto precedente ha individuato gli 80 QUESITI per gli aspiranti studenti in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria, resi per la prima volta noti ai ricorrenti in data 4 settembre 2012, e degli ATTI della predetta Commissione e del Miur con cui sono stati resi esecutivi gli stessi quesiti; della MANCATA ATTIVAZIONE di una PROCEDURA DI AMPLIAMENTO del contingente dei posti messi a concorso, alla luce delle risultanze della seduta del 25.07.2012 della Conferenza Stato Regioni sulla Determinazione del Fabbisogno per il Servizio Sanitario Nazionale di Medici e Odontoiatri per l'a.a. 2012-13; della MANCATA ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI PASSAGGIO AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO di quegli studenti vincitori del concorso per l'ammissione ai C.d.L. in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'a.a. 2012/13 che abbiano gia' maturato un certo numero di crediti; della MANCATA ATTIVAZIONE DEL C.D. "SCORRIMENTO" DELLA "GRADUATORIA UNICA" del concorso per l'immatricolazione al 1° anno dei C.d.L. Magistrali in Medicina ed Odontoiatria presso i quattro Atenei dell'Aggregazione (PA-CT-ME-CZ) per l'a.a. 2012/13 in relazione ai posti a qualsiasi titolo liberatisi e/o comunque rimasti vacanti per passaggi ad anni successivi al 1° e/o in relazione ai posti residui gia' riservati agli studenti extracomunitari; dei VERBALI tutti DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA RELATIVI ALLA PROVA CONCORSUALE SVOLTASI PRESSO L'ATENEO PALERMITANO (atti non conosciuti); delle effettive MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA presso l'Ateneo Palermitano; della GRADUATORIA UNICA del Concorso per l'ammissione ai C.d.L. magistrali a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'a.a. 2012-13 pubblicata sul sito del MIUR - ACCESSO PROGRAMMATO - CINECA in data 14.09.2012 nella parte in cui non vede vincitori i ricorrenti anche a seguito degli scorrimenti, non ultimo quello del 02.11.2012; di tutti i provvedimenti di PRESA D'ATTO della GRADUATORIA UNICA NOMINATIVA pubblicata dal CINECA operati dai singoli Atenei dell'Aggregazione (PA-CT-ME-CZ), ove esistenti; di TUTTI I PROVVEDIMENTI DI SCORRIMENTO, non ultimo quello del 02.11.2012 nella parte in cui non consentono l'immatricolazione dei ricorrenti; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente. FATTO: I ricorrenti hanno partecipato al CONCORSO UNICO per l'ammissione ad entrambi i C.d.L. (MEDICINA ed ODONTOIATRIA - ma, non classificandosi entro il numero dei posti messi a concorso, sono risultati esclusi dal diritto all'immatricolazione anche a seguito degli scorrimenti. Impugnano il diniego del diritto all'immatricolazione, con i seguenti motivi: 1. ILLEGITTIMITA' DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO PRESSO L'ATENEO DI PALERMO PER: - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE: - DEL D.M. 196/2012 CHE HA DETERMINATO, GIUSTA DELEGA EX L. 264/1999 LE "MODALITA' E I CONTENUTI DELLE PROVE DI AMMISSIONE PER I CORSI DI LAUREA DE QUO"; - DEL BANDO DI CONCORSO D.R. N. 3002/2012 dell'Universita' degli Studi di Palermo. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA EX ART. 3 COST.: DISPARTA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DELLE NORME GENERALI REGOLATRICI DEI CONCORSI PUBBLICI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ART. 11, COMMA 4 D.P.R. 487/1994. La prova consiste nella soluzione di ottanta quesiti.....da risolversi nel tempo di due ore (ex D.M. D.M. 196/2012 e bandi di concorso). A Palermo, tali disposizioni non sono state rispettate in molte aule nelle quali l'inizio della prova non e' avvenuto alle ore 11.00, ma con un ritardo (da 10 a 15 min.) poi non recuperato. (Il tempo dell'esame e' stato inferiore alle 2 ore). I ricorrenti hanno prodotto diverse dichiarazioni di atto notorio di partecipanti al concorso, riservandosi di integrarle con le forme di cui all'art. 63, comma 3, c.p.a. 2. ILLEGITTIMITA' DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO PRESSO L'ATENEO DI PALERMO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE: - DELL' ALLEGATO 1 E 2 AL D.M. 196/2012 CHE DETERMINANO, LE PROCEDURE DA RISPETTARE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA NEI SINGOLI ATENEI AGGREGATI. Dall'allegato n. 1 del D.M. 28.05.2012 n. 196 che sancisce le procedure da rispettare durante lo svolgimento della prova, per garantirne la trasparenza, si rileva che in ciascuna aula di prova doveva essere consegnato un numero di plichi sufficiente al numero dei candidati in aula o, addirittura superiore. Al contrario, a Palermo, in molte aule, il numero di plichi non e' risultato coerente col numero dei candidati, con il conseguente "spostamento" di commissari e plichi, in assenza di una dovuta scorta (i candidati riferiscono che i commissari/responsabili d'aula - durante queste operazioni - non sono stati scortati dalle forze dell'ordine). I ricorrenti producono dichiarazioni di atto notorio da integrarsi con le forme di cui all'art. 63, comma 3, c.p.a.. 3. ILLEGITTIMITA' DELLE NORME CHE REGOLANO LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA: D.M. 196/2012 e D.R. 3002/2012, NONCHE' DELLA STESSA PROVA E DELLE MODALITA' DI CORREZIONE DEGLI ELABORATI, PERCHE' IN CONTRASTO CON I CRITERI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' PREVISTI EX ART. 97 COST. E DALLA L. 241/90 La strutturazione stessa della prova d'esame e le sue modalita' di svolgimento e correzione possono consentire: l'individuazione del candidato; la manomissione del compito da parte del commissario e/o dell'operatore informatico compiacente; l'impossibilita' per il candidato, eventualmente danneggiato, di dimostrare l'avvenuta manomissione; l'assoluta impossibilita' di attribuire con certezza la paternita' dell'elaborato. In buona sostanza, il codice a barre di ciascuna prova e' fin da subito conosciuto dal candidato e da chiunque altri ne abbia interesse, attraverso la lettura del codice - alfanumerico pure prestampato sulla prova. Tale codice costituisce segno di riconoscimento dell'elaborato e di riconducibilita' al suo autore anche in sede di correzione. 4. ILLEGITTIMITA' COSTITUZ. DELLA L. 264/99 ART. 4 per: - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA FORMALE EX ART. 3, 1° COMMA DELLA COSTITUZIONE, DELL'ART. 34 Cost e DELL'ART. 97 COST.. ILLEGITTIMITA' E CONTRADDITTORIETA' DEL D.M. 28.06.2012 n. 196 CON RIFERIMENTO ALL'Art. 6 del D.M. 270/2004 Essendo le materie oggetto della prova d'esame (matematica, fisica, chimica e biologia) tutte materie scientifiche, e' naturale che vi sia un diverso approccio con il quiz, a seconda che lo studente provenga da un istituto ad indirizzo scientifico o, al contrario, da uno classico o commerciale. (violaz. principio uguaglianza). Tra l'altro dispone l'art. 6 del D.M. 270/2004 che per l'accesso ai corsi di laurea e' necessario (oltre al diploma di scuola superiore) il possesso o l'acquisizione di una preparazione iniziale sulla base di conoscenze richieste dalle stesse Universita', che determinano le modalita' di verifica al termine, eventualmente, di attivita' formative propedeutiche. (predisposte, quindi dalle stesse Universita'). Nessuna delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 1 del D.M. 270/2004 e' stata rispettata dagli atti di limitazione e regolamentazione dell'accesso al Corso di laurea per cui e' causa. 5. ILLEGITTIMITA': - DEL D.M. 196/2012 "MODALITA' E CONTENUTI...." e DELL' ALLEGATO A: Programmi Prove Area Sanitaria"; - DELLA PROVA A QUIZ SOMMINISTRATA AI CANDIDATI IL 04/09/2012 E DI TUTTI GLI ATTI CHE NE HANNO COSTITUITO IL PRESUPPOSTO: (Decreto Ministeriale, ancorche' non conosciuto, con il quale ex art. 2 del D.M. 28.06.2012 e' stata costituita un'apposita Commissione di esperti per la redazione di ottanta quesiti a risposta multipla per la prova di ammissione ai corsi di laurea per cui e' causa; Verbali e atti, ancorche' non conosciuti, della Commissione di esperti che ha predisposto gli ottanta quesiti per gli aspiranti studenti in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria, resi per la prima volta noti ai ricorrenti in data 4 settembre 2012; atti della predetta Commissione e del Miur con cui sono stati resi esecutivi gli stessi quesiti); - VIOLAZIONE DELLA L. 264/99 PER ECCESSO DI DELEGA. - VIOLAZIONE DELL'ART. 34 COST. CHE PREVEDE CHE "I PIU' CAPACI E MERITEVOLI HANNO DIRITTO DI RAGGIUNGERE I PIU' ALTI GRADI DEGLI STUDI". Si ravvisa, pure, una incongruenza tra i quiz proposti e le prescrizioni della L. 264/99. Invero, non soltanto i "quiz oggetto della prova" non possano ritenersi adeguati ad accertare la predisposizione per le discipline oggetto dei C.d.L. in Medicina ed Odontoiatria ma, quel che e' peggio, sono, per lo piu', quiz di ragionamento logico e non, invece di cultura generale. Invero, la MATEMATICA non e' materia che si studia in entrambi i Corsi di Laurea per cui e' causa e, le domande di CULTURA GENERALE proposte, si concretizzano in domande di mero nozionismo fine a se stesso e, sicuramente, per cio' solo, anche, inidonee a selezionare i piu' capaci e meritevoli di accedere al Corso di Laurea. (VIOLAZIONE L.. 264/99, ART. 4 e VIOLAZIONE ART. 34 COST.). 6. ILLEGITTIMITA' DELLE MODALITA' DI SELEZIONE: - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA l. 264/99, art. 4, comma 1 (ISTITUTIVA DEL "NUMERO CHIUSO"), nonche' di tutti gli atti che ne costituiscono l'attuazione: D.M. 28.06.2012 N. 196; 197; 198 e BANDI DI CONCORSO degli Atenei dell'Aggregazione, NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDONO UN'UNICA GRADUATORIA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE - per violazione del generale PRINCIPIO MERITOCRATICO che sta alla base di tutte le selezioni per pubblico concorso e, quindi per violazione dell'Art. 97 Cost. sul BUON ANDAMENTO ed IMPARZIALITA'dell'Amministrazione; - per violazione dell'art. 34 Cost. III comma; - per violazione del principio di uguaglianza sostanziale ex ar. 3 Cost. Lo strumento, utilizzato per accedere alle immatricolazioni ai Corsi di Laurea magistrali a ciclo unico: Medicina ed Odontoiatria, programmati a livello nazionale, non risulta, poi, idoneo a selezionare davvero gli studenti piu' meritevoli presenti nel territorio nazionale, rendendosi, pertanto illegittimo in quanto in contrasto col fondamentale principio che regola i concorsi pubblici: il PRINCIPIO MERITOCRATICO: diramazione del piu' ampio principio Costituzionale di BUON ANDAMENTO ed IMPARZIALITA' nell'operato della P.A., garantito ex art. 97 Cost.; nonche' con L'ART. 34, II COMMA DELLA COST. (...i capaci e meritevoli hanno diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi). Invero, la mancata previsione di un punteggio minimo da raggiungere per il superamento della prova, ed il fatto che l'esame si svolge nello stesso giorno in tutto il territorio nazionale, e che la prova e' identica per tutte le sedi universitarie, senza che sia predisposta una GRADUATORIA UNICA nazionale, comporta un'illogica discriminazione tra studenti che scelgono una sede universitaria piuttosto che un'altra. Sul punto e' pendente il sindacato di illegittimita' costituzionale della L. 264/99, art. 4, comma 1, giusta ordinanza di rimessione del Cons. Stato, sez. VI, Ord. N. 3541/2012). Meritano, pertanto, il diritto all'immatricolazione i candidati che con il punteggio realizzato avrebbero conseguito l'immatricolazione presso un altro Ateneo d'Italia. 7. ILLEGITTIMITA' DEI D.M. 197 E 198/2012, nonche' DEI BANDI DI CONCORSO DEI 4 ATENEI (PA-CT-ME-CZ) E DEGLI ATTI CHE NE HANNO COSTITUITO IL PRESUPPOSTO: DELIBERE DEGLI ORGANI ACCADEMICI CHE HANNO DETERMINATO L'OFFERTA FORMATIVA, PER: - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241, DELL'ART. 3, 2° C., E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. N. 264/1999; - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITA' MANIFESTA. 8. ILLEGITTIMITA' per VIOLAZIONE ART. 3, COMMA 1 L.264/99: - DEI D.M. 197 E 198/2012 nella parte in cui HANNO DEFINITO IL NUMERO DEI POSTI DA METTERE A CONCORSO PER I C.D.L. DE QUO, SENZA CONOSCERE, ANCORA LE RILEVAZIONI SUL FABBISOGNO DI PROFESSIONALITA' MEDICHE SUL TERRITORIO - DEL D.M. 197/2012 CHE HA DETERMINATO IL NUMERO DEI POSTI PER IL C.D.L. IN MEDICINA; - DEI BANDI DI CONCORSO DEI 4 ATENEI DELL'AGGREGAZIONE (PA-CT-ME-CZ); tutti, nella parte in cui non prevedono di aumentare il numero dei posti contingentati in funzione delle rilevazioni SUL FABBISOGNO DI PROFESSIONALITA' MEDICHE SUL TERRITORIO, come sancite nell'adunanza del 25.07.2012 della Conferenza Stato Regioni; - DELLE PROCEDURE DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA UNICA DEL CONCORSO (AGGREGAZ. ATENEI PA-CT-ME-CZ) nella parte in cui non prevedono di far scorrere la GRADUATORIA UNICA DEL CONCORSO in funzione delle precitate rilevazioni sul fabbisogno di professionalita' mediche sul territorio. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E CONTRADDITTORIETA' DELL'OPERATO DELLA P.A.; VIOLAZIONE DEI GENERALI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELL'OPERATO DELLA P.A.. (ART. 97 Cost.); VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 33 E 4 COSTITUZ. L'istruttoria seguita dagli Atenei per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso e' illegittima perche' in contrasto con i principi dettati dalla L. n. 264/1999. Non e' stata, invero, predisposta dagli Atenei una coerente istruttoria per la determinazione dell'Offerta Formativa che, al contrario, sembra dettata dal caso e/o, comunque, da deliberazioni incoerenti e contraddittorie; neppure si e' tenuto conto della richiesta di professionalita' mediche sul territorio - come sancita nell'Adunanza della Conferenza Stato Regioni del 25.07.2012 - anche perche' il D.M. 197/2012, che ha determinato il numero degli immatricolabili, e' stato emanato prima delle statuizioni della Conferenza; neppure si e' dato corso ad un ampliamento delle contingentazioni, proprio alla luce delle determinazioni sul "fabbisogno" della Conferenza Stato Regioni. 9. ILLEGITTIMITA' E CONTRADDITTORIETA': - dei D.M. 28.06.2012 n. 197 n. 198 - dei BANDI DI CONCORSO dei 4 Atenei dell'Aggregazione la' dove non prevedono che gli Atenei hanno l'obbligo di valutare i curricula degli studenti vincitori di concorso e, ove verificato che gli stessi, abbiano di gia' conseguito un numero di crediti tali da poter essere iscritti ad anni successivi al 1°, disporre in conformita', con cio' rendendo liberi altrettanti posti al 1° anno da assegnare, successivamente, per scorrimento della graduatoria del concorso. - DELLA MANCATA PREVISIONE E ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI "PASSAGGIO AD ANNI SUCCESSIVI AL 1° e successivo "SCORRIMENTO", da parte di tutti e 4 gli Atenei dell'AGGREGAZIONE al fine di consentire la copertura integrale di tutti i posti messi a concorso, (comunque, ed in qualsiasi momento liberatisi) ed in particolare, al fine di consentire la copertura dei posti che si andrebbero a liberare per passaggio dei vincitori ad anni successivi al 1°; nonche' di tutti gli ATTI, ove esistenti, che hanno impedito i "PASSAGGI" ed i consequenziali "SCORRIMENTI DELLA GRADUATORIA UNICA DEL CONCORSO per l'AGGREGAZIONE DEI 4 ATENEI". - della GRADUATORIA UNICA nella parte in cui, anche a seguito degli scorrimenti non vede vincitori i ricorrenti; - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' DELL'OPERATO DELLE UNIVERSITA' - DISPARITA' DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DEL DIRITTO ALLO STUDIO EX ART. 34 COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.. 264/99; VIOLAZIONE DEI GENERALI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELL'OPERATO DELLA P.A.. Non v'e' dubbio che mantenere al 1° anno di corso studenti che, al contrario, hanno sostenuto e superato (seppure in "Corsi di laurea" affini) un gran numero di esami convalidabili per il C.d.L. in Medicina, comporta, altresi', una violazione dei principi di economicita' dell'operato della P.A.. e la inevitabile, anche se riflessa, compressione ulteriore del numero delle immatricolazioni, con la ulteriore lesione dell'interesse dei ricorrenti allo scorrimento della graduatoria per i posti che si sarebbero liberati in funzione dei non eseguiti "passaggi". 10. Per gli stessi motivi di cui al MOTIVO 9, sono illegittimi gli atti impugnati, nella parte in cui NON PREVEDONO, solo PER IL C.D.L. IN ODONTOIATRIA di ASSEGNARE I POSTI RIMASTI VACANTI RISERVATI AGLI STUDENTI EXTRACOMUNITARI, IN FAVORE DI ALTRETTANTI STUDENTI COMUNITARI. In forza dei su esposti motivi PROPONGONO: ISTANZA CAUTELARE volta ad ottenere l'ammissione - in sovrannumero - con riserva, prioritariamente presso il C.d.L. in Medicina e Chirurgia presso l'Ateneo Palermitano, ed in subordine, presso uno dei Corsi di Laurea per cui e' causa, secondo l'ordine delle opzioni espresse con riferimento agli Atenei dell'Aggregazione. DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI ex art. 30, Cod. Amm. Vo in forma specifica per ottenere l'immatricolazione in sovrannumero dei ricorrenti e/o, per ottenere, comunque, il ristoro di tutti i danni subiti. Voglia L'On.le Tribunale Solo ove occorra e, risulti questione assolutamente determinante per l'accoglimento del ricorso: Ritenere rilevanti e fondate le questioni d'illegittimita' Costituzionale della L. 264/99, art. 4 e art 1 sollevate ai motivi 4 e 6 del ricorso con riferimento agli artt. 3, 34 e 97 Cost. quindi sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte e nelle more, in via cautelare, disporre l'immatricolazione con riserva dei ricorrenti; NEL MERITO: previo annullamento dei pertinenti atti impugnati, ed in accoglimento dei relativi motivi di ricorso, disporre (anche azionando procedure di ampliamento delle contingentazioni e/o scorrimento della graduatoria) l'immatricolazione dei ricorrenti in sovrannumero, prioritariamente al C.d.L. in Medicina e Chirurgia presso l'Ateneo Palermitano, ed in subordine, ad uno dei Corsi di Laurea per cui e' causa, secondo l'ordine delle opzioni espresse con riferimento agli Atenei dell'Aggregazione. Palermo, 05.11.2012 avv. Alessandra Faldetta T13ABA2043