Avviso di rettifica
Errata corrige
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RG. n. 11513/2012 - Notifica per pubblici proclami La s.r.l. RADIO TV PARMA CF 00576000343) con sede in Parma, in persona del legale rapp.te p.t. sig. Federico Costa, rappresentata e difesa dall'avv.prof. Claudio Chiola (CHLCLD38D09H501K, p.i. 04865710588) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via della Camilluccia, 785, ha proposto ricorso per l'annullamento della graduatoria relativa all'assegnazione delle frequenze televisive alle emittenti locali nella Regione Emilia Romagna contro: 1) Ministero dello Sviluppo Economico - Dip.Comunicazioni, 2) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero Sviluppo Economico - Dip.Comunicazioni, e nei confronti di 3) Canale Italia 2 s.r.l.: 4) La 9 s.p.a.; 5) Tele Sol Regina s.r.l. Il ricorso ha ad oggetto nota MISE - Dip.Comunicazioni DGSCER n.98421 del 21.12.12; il bando per l'assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva digitale locale per la Regione Emilia Romagna (determina Ministero Sviluppo Economico, Dipartimento Comunicazioni D.G.S.C.E.R. in G.U. n.103 del 5.9.2012) nonche' la graduatoria del 21.12.2012 per la Regione Emilia Romagna. I motivi del ricorso sono: 1. Violazione artt. 7 e 21 nonies della legge 7.8.90, n.241. giacche' e' stato omessa ogni comunicazione in merito alla retrocessione di Radio TV Parma in posizione non utile in graduatoria; 2. Violazione art.2 lett. "b" bando in GURI 5.9.12 n.103 per aver assegnato punti "o" al criterio dipendenti; 3. Violazione dell'art.4, d.-l. 31.3.2011, n.34 (conv. in l. 26.5.2011, n.75) - Difetto di motivazione - Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalita' e parita' di trattamento, con il quale si e' censurata l'imposizione nel bando del principio della separazione contabile in quanto ultra vires rispetto alla previsione legislativa e, comunque, rispettato da Radio TV Parma che, pertanto, si e' vista ingiustamente negare ogni punteggio per la voce "patrimonio"; 4. Falsa e incoerente applicazione dell'art.25 della delibera AGCom 353/11/cons; Violazione e falsa applicazione degli artt.2423 e seg. c.c.; Violazione del principio d'irretroattivita'. Con tale motivo si censura l'ulteriore prescrizione del bando relativa alla necessita' di approvare il criterio di separazione contabile nella delibera assembleare di approvazione del bilancio in quanto oscura perche' l'approvazione potrebbe essere riferita alla data di pubblicazione del bando (5.9.12), oppure a quella del 31.12.11, prevista per tutti i bilanci; irragionevole perche' due emittenti su 67 hanno potuto rispettarla; illegittima perche', la disciplina del bilancio e' contenuta negli artt.2423 e segg. c.c.; l'art.25 delibera AGCOM 353/11 non prevede alcun collegamento con il bilancio; ha fissato retroattivamente un requisito che pertanto e' impossibile soddisfare; 5. Irragionevolezza dell'art.2, c. 6 del bando. Il bando, attribuendo a tutte le emittenti che occasionalmente utilizzano lo stesso canale il punteggio piu' alto conseguito da un'emittente dell'aggregazione forzosa e' manifestamente irragionevole e fonte di gravi discriminazioni; 6. Violazione della delibera AGCom 265/12/CONS - Incompetenza. Il bando ha escluso illegittimamente dalle frequenze assegnabili il canale 35; 7. Violazione degli artt.3, 21, 24, 41, 42 e 113 Cost. E' stata denunciata l'illegittimita' costituzionale dell'art.1, c. 13bis l. 220/10; l'irragionevolezza della disponibilita' illimitata di frequenze riconosciuta alla emittenza nazionale e non a quella locale; 8. Mancato indennizzo, per l'esproprio della frequenza legittimamente utilizzata e dell'attivita' di operatore di rete: 9. Risarcimento del danno. Il TAR Lazio sez. I, con ordinanza collegiale 23.1.2013, n.848/2013, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio a mezzo di notifica per pubblici proclami a tutti i soggetti che hanno partecipato alla procedura per l'assegnazione alle emittenti locali delle frequenze della televisione digitale terrestre per la Regione Emilia Romagna indetta ai sensi della determina del direttore generale della direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del MiSE pubblicata in G.U.R.I. n. 103 in data 5 settembre 2012. Lo stesso TAR ha rinviato la discussione alla Camera di Consiglio del 3 luglio 2013. Roma, 21 febbraio 2013 avv. prof. Claudio Chiola T13ABA2105