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Errata corrige
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Prot. n. 3442.2010/14.7/Gab. Il prefetto della Provincia di Chieti, Vista la nota n. 73566/10 in data 29 gennaio 2010, con cui il direttore della sede di Ancona della Banca d'Italia chiede la proroga dei termini legali e convenzionali per il sottoindicato Istituto di credito della Provincia di Chieti, a decorrere dal giorno 29 gennaio 2010, atteso che i Commissari dello stesso Istituto, attualmente sottoposto alla gestione provvisoria, hanno adottato un provvedimento di sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 74 del decreto legislativo n. 385/1993; Ritenuta la necessita' di provvedere al riguardo al fine di evitare pregiudizi ai clienti della Banca; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: il mancato funzionamento della sottoindicata Azienda di credito, a decorrere dal giorno 29 gennaio 2010 e per un periodo massimo di un mese, salvo proroghe, e' dovuto ad eventi eccezionali e, pertanto, i termini legali e convenzionali sono prorogati ai sensi dell'art. 2 del citato decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1. Banca di Credito dei Farmacisti, Filiale di San Giovanni Teatino (CH). Chieti, 2 febbraio 2010 Il prefetto: Greco C10351 (Gratuito)