PREFETTURA DI CHIETI

(GU Parte Seconda n.20 del 16-2-2010)

Prot. n. 3442.2010/14.7/Gab.

  Il prefetto della Provincia di Chieti, 
  Vista la nota n. 73566/10 in data  29  gennaio  2010,  con  cui  il
direttore della sede di Ancona della Banca d'Italia chiede la proroga
dei termini legali e convenzionali per il sottoindicato  Istituto  di
credito della Provincia di Chieti, a decorrere dal giorno 29  gennaio
2010, atteso che i  Commissari  dello  stesso  Istituto,  attualmente
sottoposto alla gestione provvisoria, hanno adottato un provvedimento
di sospensione dei  pagamenti  ai  sensi  dell'art.  74  del  decreto
legislativo n. 385/1993; 
  Ritenuta la necessita' di provvedere al riguardo al fine di evitare
pregiudizi ai clienti della Banca; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  il mancato funzionamento della sottoindicata Azienda di credito,  a
decorrere dal giorno 29 gennaio 2010 e per un periodo massimo  di  un
mese, salvo proroghe, e' dovuto ad eventi eccezionali e, pertanto,  i
termini legali e convenzionali sono prorogati ai  sensi  dell'art.  2
del citato decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1. 
  Banca di Credito dei Farmacisti, Filiale di  San  Giovanni  Teatino
(CH). 
    Chieti, 2 febbraio 2010 

                            Il prefetto: 
                                Greco 

 
C10351 (Gratuito)
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