PREFETTURA DI PISA
Servizi Generali e Attivita' Contrattuali

(GU Parte Seconda n.20 del 16-2-2010)

Rep. n. 6289.

  Il prefetto della Provincia di Pisa, 
  Visto il decreto dirigenziale n. 968 in data 8 marzo  2002  con  il
quale il Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e  del
demanio, 2°  Reparto  5ª  Divisione  1ª  Sezione,  ha  dichiarato  di
pubblica  utilita'  le  opere  e  le  infrastrutture   che   verranno
realizzate per l'ampliamento dell'Aeroporto Militare di Pisa, ubicato
nel Comune di Pisa, stabilendo altresi' che il termine entro il quale
l'esproprio dovra' compiersi e' fissato in anni dieci dalla data  del
suddetto decreto (8 marzo 2002), mentre i lavori dovranno iniziare  e
compiersi rispettivamente in anni 3 (tre) e 10 (dieci) dalla medesima
data dell'8 marzo 2002; 
  Considerato che con successivi provvedimenti  del  Ministero  della
difesa nn. 973 e 976 rispettivamente in data 9  dicembre  2002  e  24
giugno 2003 sono  stati  individuati  gli  immobili  da  espropriare,
escludendo dal piano di esproprio l'area cimiteriale  di  San  Giusto
(tab. descr. n. 082.04.97/052) e la strada comunale adiacente; 
  Vista la propria ordinanza prot.  n.  112/03-S.G.A.C.  in  data  14
novembre 2003, con la quale  e'  stato  disposto  il  deposito  e  la
pubblicazione del predetto piano di  esproprio  e  dell'elenco  delle
ditte interessate, presso l'albo del Comune di Pisa; 
  Vista la nota del Comune di Pisa  in  data  5  dicembre  2003,  che
attesta il deposito e la pubblicazione degli atti mediante affissione
all'albo pretorio, senza produzione di  osservazioni  od  opposizioni
nei termini prescritti; 
  Vista la propria ordinanza n. 112/03 in data 10 dicembre  2003  con
la quale viene disposta l'esecutorieta' del piano relativo ai  lavori
suindicati; 
  Visto il decreto n.  215/05  datato  22  agosto  2005,  emesso  dal
Tribunale di Pisa, con il quale si autorizza, secondo quanto previsto
dalla legge n. 391 del 20 marzo 1968,  l'Amministrazione  Militare  a
procedere al deposito della somma complessiva di € 18.317,33 a favore
della ditta in questione; 
  Vista l'istanza prot n. 1°RG/41/001885 datata 19 giugno  2009,  con
la quale il 1° Reparto Genio dell'Aeronautica Militare,  con  sede  a
Milano,  piazza  Novelli  n.  1,  chiede  l'emissione   del   decreto
definitivo di esproprio degli immobili di  proprieta'  privata  della
ditta sottoriportata; 
  Considerato  che  con  la  medesima   comunicazione   l'Aeronautica
Militare ha trasmesso copia del certificato di vigenza relativo  allo
polizza n.  0060800  datata  13  febbraio  2009  emessa  dalla  Cassa
Depositi e Prestiti di Pisa  a  favore  della  ditta  proprietaria  a
dimostrazione dell'avvenuto  deposito  dell'indennita'  di  esproprio
concordata tra le parti con verbale n. 49  sottoscritto  in  data  15
settembre 2004; 
  Viste la legge 25 giugno 1865, n. 2359, la legge 22  ottobre  1971,
n. 865, la legge 28 gennaio 1997, n. 10, la legge 31 gennaio 1978, n.
1; 
  Tenuto conto di quanto  stabilito  dall'art.  57  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 327 datato 8 giugno 2001; 
 
                              Decreta: 
 
  e' pronunciata, in favore del Demanio Pubblico  dello  Stato,  ramo
Difesa Aeronautica e per esso al Comando 1°  Reparto  Genio  A.M.  di
Milano, l'espropriazione  definitiva  degli  immobili  di  proprieta'
privata cosi' censiti nel Comune censuario di Pisa: 
    ditta n. 49: 
      Piegaja S.r.l. con sede  in  Pisa,  Lungarno  Pacinotti  n.  12
codice fiscale n. 01141140507; 
    Comune Censuario Pisa: 
      foglio 78, mappale 46, superficie 8530 mq; 
      Totale superficie espropriata 8530 mq. 
    Indennita'                 depositata                 € 18.317,33
(diciottomilatrecentodiciassette/33). 
  Il  Ministero  difesa  provvedera'  alla  notifica   del   presente
provvedimento alla  ditta  assoggettata  all'espropriazione,  nonche'
alle ulteriori incombenze di competenza. 
  Atto non soggetto a imposta di registrazione ai sensi dell'art. 57,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n.  131/86,  non
soggetto ad imposte ipotecaria a catastale ai  sensi  dell'art.  1  e
art. 10, terzo comma, del decreto legislativo  31  ottobre  1990,  n.
347, ed esente dal bollo in quanto formalita' eseguita nell'interesse
dello Stato. 
  Avverso il presente provvedimento e ammesso ricorso  al  TAR  della
Toscana o ricorso straordinario al Presidente della  Repubblica,  nel
termine rispettivamente di giorni 60 e 120 dalla data della notifica. 
    Pisa, 10 novembre 2009 

                            Il prefetto: 
                               Basile 

 
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