CONSIGLIO DI STATO
Roma Sez. III


in sede giurisdizionale

(GU Parte Seconda n.47 del 20-4-2013)

 
                      Ricorso R.G.R. 2049/2013 
 

  Il Consiglio di  Stato,  sez.  III,  in  data  25  marzo  2013,  ha
autorizzato  la  notifica  con  procedura   per   pubblici   proclami
dell'appello  proposto  dalla  Signora  Barbara  Barrani  contro   la
sentenza n.462 del 16 gennaio 2013 del Tar Lazio, sez. I bis, tramite
l'inserzione di un sunto del medesimo sulla Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica. La Signora  Barrani  ha  proposto  il  20  febbraio  2009
ricorso dinanzi al Tar Lazio per l'annullamento  dell'art.  2  co.  1
lett. d) del D.M. n. 5140/2008 (bando di concorso pubblico per titoli
ed esami a 814 posti nella qualifica di Vigile del  Fuoco  del  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco),  nonche'  per  l'annullamento  degli
atti  antecedenti,  successivi,  presupposti  e   connessi,   laddove
richiedono l'altezza minima di m. 1,65 (e  comunque  superiore  a  m.
1,62)  per   l'idoneita'   e   prevedono   un   limite   di   altezza
indifferenziato per entrambi i sessi,  nonche'  motivi  aggiunti  per
l'annullamento del  provvedimento  n.  251/2010  che  ha  escluso  la
ricorrente dal concorso e delle relative graduatorie. La sentenza del
Tar Lazio sez. I bis n. 462 del  16  gennaio  2013  ha  rigettato  il
ricorso ritenendo tale requisito non manifestamente  illogico,  anche
in presenza di un'altezza minima inferiore per l'assunzione nel corpo
dei vigili  volontari.  La  sentenza  appellata  e'  erronea  per  le
seguenti ragioni di DIRITTO 
  Il requisito di un'altezza minima pari a m.  1,65  costituisce  una
discriminazione fondata sulle condizioni personali vietata  dall'art.
3   della   Costituzione.   La   sua    natura    ingiustificatamente
discriminatoria (quanto meno nei confronti dei  soggetti  di  altezza
non inferiore a m.1,62) e' inoltre dimostrata dal fatto per i  vigili
volontari e' sufficiente l'altezza di m. 1,62. Tale  requisito  viola
anche l'art. 4, 51 e 97 Cost. ed e' viziato  per  eccesso  di  potere
sotto molteplici profili. Esso costituisce anche una  discriminazione
indiretta a carico delle  persone  di  sesso  femminile.  Qualora  si
ritenga che gli atti impugnati trovino copertura nell'art. 31 del  d.
lgs. n. 198/2006, o nell'art. 5  del  d.  lgs.  n.  217/2005,  questi
ultimi  sarebbero  costituzionalmente  illegittimi   per   violazione
dell'art. 3, 4, 51 e 97 Cost. 
  P.Q.M. 
  Voglia   l'Ecc.mo   Consiglio   di   Stato,   previa   sospensione,
annullare/riformare  la   sentenza   appellata   e   conseguentemente
annullare e/o disapplicare i provvedimenti impugnati. Genova, 8 marzo
2013 

                     avv. prof. Francesco Munari 

 
T13ABA5650
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