Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Il giudice, letto il ricorso che precede (R.G.C. n. 16/2010); visto l'art. 3 della legge 10 maggio 1976, 346; P.Q.M. dispone l'affissione dell'istanza che precede per novanta giorni all'albo del Comune in cui si trovano i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprieta' ed all'albo di questa Sezione del Tribunale. Ordina, inoltre, la pubblicazione dell'istanza, per estratto e per una sola volta, nella Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dalla affissione nei due albi. Nelle pubblicazioni deve essere indicato il termine di novanta giorni per l'eventuale opposizione da parte di chiunque abbia interesse, specificando che la stessa potra' essere proposta entro novanta giorni dalla notifica o in mancanza dalla scadenza del termine di affissione. L'istanza deve essere notificata a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile e a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprieta' o altri diritti reali di godimento sui fondi o sul singolo bene. Si comunichi. Francavilla Fontana, 19 gennaio 2010 Il richiedente: avv. Pasquale Annicchiarico TC10ABM1877