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Errata corrige
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Prot. n. 13950 del 22/03/2010. Il prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n. 0199512/10 del giorno 12 marzo 2010, con la quale la Banca d'Italia Filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Banca delle Marche S.p.a. per gli sportelli delle sotto elencate dipendenze: Pescara, Pescara Agenzia n. 1, Pescara Agenzia n. 2, Montesilvano e Spoltore; l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli della Banca delle Marche S.p.a. dipendenze di: Pescara, Pescara Agenzia n. 1, Pescara Agenzia n. 2, Montesilvano e Spoltore e' dipeso dallo sciopero del personale del centro servizi delle dipendenze anzidette, nelle intere giornate dell'1, 2 e 3 marzo 2010; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nel citato giorno e nei cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Azienda di credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Pescara, 22 marzo 2010 Il prefetto: Orrei C10556 (Gratuito)