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Errata corrige
Errata corrige
In relazione al ricorso iscritto al n. R.G. 5034/07 della VIII Sezione del TAR Campania, Napoli, presentato dalla signora Spinelli Ada Francesca, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Alberto Saggiomo e Roberto Buonfantino, il Collegio - dopo aver accolto l'istanza cautelare disponendo il riesame della posizione della ricorrente - ha richiesto, con l'ordinanza n. 174/10, l'impersonale integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati inclusi nell'impugnata graduatoria provinciale fascia III della classe di concorso A245 pubblicata dall'USP di Napoli, suscettibili di essere lesi dall'accoglimento del gravame. Il ricorso ha ad oggetto il mancato riconoscimento della libera potesta' di attribuzione del bonus di 30 pt. per l'abilitazione SSIS. La ricorrente che ha conseguito l'abilitazione in francese ha chiesto alla P.A. l'attribuzione del bonus dalla graduatoria A246 alla A245; non avendolo ottenuto ha impugnato la graduatoria della classe A245, in uno al decreto del Direttore Generale del Ministero della P.I. del 16 marzo 2007 ove da interpretare in senso sfavorevole ai propri interessi, per i seguenti motivi di diritto: violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2 del D.D.G. 16 marzo 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione e del punto A.4 della tabella di valutazione dei titoli allegata al D.L. n. 97/04, conv. in legge n. 143/04, nonche' approvata con D.M. n. 27/07; violazione e falsa applicazione del D.M. n. 354/98 e del D.M. n. 27/07; violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90; eccesso di potere; difetto di istruttoria; contraddittorieta'; illogicita'; disparita' di trattamento; violazione dei principi di affidamento e buon andamento; perdita di chance occupazionali. Si conclude per la riforma dell'impugnata graduatoria e per il libero spostamento del punteggio aggiuntivo nonche' per il risarcimento dei danni conseguenti all'attuale assegnazione di una sede di servizio piu' gravosa. La discussione nel merito del ricorso e' fissata per l'udienza del 12 luglio 2010. Avv. Alberto Saggiomo Avv. Roberto Buonfantino TS10ABA3959