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Errata corrige
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Avviso di cessione ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"), dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy"). Cariparma OBG S.r.l. ("Cariparma OBG") comunica che, nel contesto di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. ("Cariparma"), in data 20 maggio 2013 Cariparma OBG ha concluso con Cariparma, Banca Popolare Friuladria S.p.A. ("BPF") e Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. ("Carispe" e, ciascuna tra Cariparma, BPF e Carispe, una "Cedente") tre contratti quadro di cessione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtu' di ciascun contratto quadro di cessione, la relativa Cedente cedera' a Cariparma OBG, e Cariparma OBG acquistera' dalla relativa Cedente, periodicamente e pro soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati dalla relativa Cedente con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo") nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa, nonche' ulteriori attivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del D.M. n. 310 del 14 dicembre 2006 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "Decreto 310"). Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che, in data 20 maggio 2013, Cariparma OBG ha acquistato pro soluto da ciascuna Cedente ogni e qualsiasi credito derivante dai Contratti di Mutuo (i "Crediti") che alla data del 18 maggio 2013 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi comuni e specifici: 1. Criteri comuni Crediti derivanti da Contratti di Mutuo: (1) che sono alternativamente: (A) crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore all'80% del valore dell'immobile; ovvero (B) crediti ipotecari commerciali (i) aventi fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile commerciale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50% e in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non e' superiore al 60% del valore dell'immobile; (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; (3) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti al Gruppo Bancario Cariparma Credit Agricole; (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; (5) in relazione ai quali non sussiste alcuna rata scaduta e non pagata da piu' di 30 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; (6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per la relativa Cedente di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e la relativa Cedente abbia ottenuto tale consenso; (7) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal relativo Contratto di Mutuo e almeno una rata sia scaduta e sia stata pagata; (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; (9) che sono stati interamente erogati; (10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di societa' appartenenti al Gruppo Bancario Cariparma Credit Agricole), a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a piu' persone fisiche, o giuridiche, cointestatarie; (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di interesse variabile (determinato di volta in volta dalla relativa Cedente) o fisso. Ai fini di cui sopra: "Credito Ipotecario Commerciale" indica, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad attivita' commerciale o d'ufficio, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso. "Credito Ipotecario Residenziale" indica, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso. "Stati ammessi" indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica. 2. Criteri specifici Crediti derivanti da contratti di mutuo: (i) che siano contratti di mutuo ipotecario residenziale ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale n. 310 del 14 dicembre 2006 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; (ii) che non presentino alcuna rata scaduta e non pagata; (iii) il cui debitore e' una persona fisica residente in Italia che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio1991, come successivamente modificata, rientra nella categoria SAE 600, 614 o 615 (rispettivamente "Famiglie consumatrici", " Artigiani", o "Altre Famigli Produttrici"); (iv) garantiti da ipoteca di primo grado, con esclusione dei: (a) crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati dopo il 31 dicembre 2012; (b) crediti derivanti da mutui che, alla data del 18 maggio 2013, presentino un debito residuo in linea capitale inferiore ad Euro 2.000; (c) crediti derivanti da mutui la cui ultima rata scade in data antecedente il 31 dicembre 2013; (d) crediti derivanti da mutui denominati "Mutui Atipici"; (e) crediti derivanti da mutui denominati "Sonni Tranquilli"; (f) crediti derivanti da mutui con piano di ammortamento che prevede il pagamento anticipato di interessi; (g) crediti derivanti da mutui (individuali o cointestati) erogati in favore di soggetti che sono amministratori o ex amministratori del Gruppo Bancario Cariparma Credit Agricole alla data del 18 maggio 2013; (h) crediti derivanti da mutui in relazione ai quali il pagamento delle rate (comprensive della componente capitale e della componente interessi) (i) e' oggetto di sospensione ancora in corso, ovvero (ii) e' stato oggetto di sospensione e, nonostante la sospensione sia terminata, vi siano interessi maturati durante il periodo di sospensione che non siano stati ancora pagati; (i) crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati ai sensi di qualsivoglia legge o normativa che preveda agevolazioni finanziarie (mutui agevolati), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di legge, limiti massimi contrattuali al tasso d'interesse e/o altre previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori, ai datori di ipoteca o ai garanti riguardo al capitale e/o agli interessi; (l) crediti relativi a debitori che, alla data del 18 maggio 2013, risultino classificati in sofferenza (nel significato di cui al manuale per la compilazione della matrice dei conti emanato dalla Banca d'Italia con circolare 8 febbraio 1989, n. 49, come successivamente modificata ed integrata); (m) crediti derivanti da mutui (i) concessi a soggetti che sono dipendenti, ex dipendenti o figli di dipendenti del Gruppo Bancario Cariparma Credit Agricole, e (ii) il cui contratto di mutuo prevede che l'importo finanziato sia suddiviso in fasce di importo alle quali si applicano diverse condizioni economiche. L'elenco dei Crediti e' disponibile presso Cariparma S.p.A. - Via Mistrali, 1 - 43121 Parma - Italia (Direzione Gestione Finanziaria).. Cariparma OBG ha conferito incarico a Cariparma, ai sensi della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite, affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda alla gestione, incasso ed eventuale recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti. A sua volta, Cariparma ha sub-delegato a BPF e Carispe le attivita' di gestione, incasso ed eventuale recupero dei Crediti ceduti, rispettivamente, da BPF e Carispe a Cariparma OBG. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti continueranno a pagare alla relativa Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Tutto cio' premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, informiamo i debitori ceduti e i garanti dei Crediti (i "Debitori") sull'uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I dati personali in possesso di Cariparma OBG sono stati raccolti presso la relativa Cedente. Ai Debitori precisiamo che non verranno trattati dati "sensibili". Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al Loro stato di salute, alle Loro opinioni politiche e sindacali ed alle Loro convinzioni religiose (articolo 4 del Codice Privacy). I dati personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito della normale attivita' dei titolari del trattamento e, precisamente (i) per quanto riguarda Cariparma OBG, in qualita' di titolare autonomo, per finalita' connesse e strumentali alla gestione dei Crediti, finalita' connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonche' da disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalita' connesse alla gestione ed al recupero del credito, e (ii) per quanto riguarda Cariparma, BPF e Carispe, in qualita' di titolari autonomi aggiuntivi, per finalita' connesse all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi dei Crediti e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione relativa all'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Si precisa che i dati personali dei Debitori in possesso di Cariparma OBG, Cariparma, BPF e Carispe vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell'interessato non e', quindi, richiesto). I dati personali dei Debitori verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalita' del trattamento e, in particolare, a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale, societa' controllate e societa' collegate, societa' di recupero crediti, ecc.. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualita' di "titolari" ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato. I Debitori potranno rivolgersi ai titolari autonomi per esercitare i diritti riconosciuti loro dall'articolo 13 del Codice Privacy (cancellazione, integrazione, opposizione, ecc.), ed in particolare: (i) se a Cariparma OBG: presso la Sede Legale di Cariparma OBG S.r.l., Srl - Via Gustavo Fara n. 26 - 20124 Milano; (ii) se a Cariparma: presso Cariparma S.p.A. - Via Mazzini - Galleria Bassa dei Magnani, 3 - 43121 Parma - Italia (Ufficio Gestione Reclami); (iii) se a BPF:presso Banca Popolare FriulAdria - Piazza XX Settembre, 2 - 33170 Pordenone - Italia (Ufficio Segreteria Generale); (iv) se a Carispe: presso Cariparma S.p.A. - Via Mazzini - Galleria Bassa dei Magnani, 3 - 43121 Parma - Italia (Ufficio Gestione Reclami). I Debitori e gli eventuali loro successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Cariparma, via Universita', 1 - 43121 Parma. Milano, 21 maggio 2013 Cariparma OBG S.r.l. - Un amministratore Massimo Antonio Bosisio T13AAB7091