Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (in seguito, la "Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti") e dell'articolo 58 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (in seguito, il "Testo Unico Bancario"). Farmafactoring SPV II S.r.l., societa' a responsabilita' limitata costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti (il "Cessionario"), comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della stessa legge, in forza di alcuni atti di cessione di crediti pecuniari conclusi in data 30 gennaio 2013 (la "Data di Cessione"), ha acquistato pro soluto da FarmaFactoring S.p.A. (il "Cedente" o "Farmafactoring"), con effetto dalla Data di Cessione, i crediti per capitale e relativi interessi maturati e maturandi (complessivamente, i "Crediti") nascenti da forniture di beni e servizi effettuate da parte di alcuni fornitori di beni e servizi (i "Fornitori") nei confronti dei seguenti enti: ESTAV SUD EST; Azienda Sanitaria Locale BA; ESTAV NORD OVEST; Azienda Sanitaria Locale TO 2; AO Citta' della Salute e della Scienza di Torino; Azienda Sanitaria Provinciale di Catania; AZ OSP Polo Universitario Luigi Sacco; Azienda USL di Reggio Emilia; Azienda Unita' Sanitaria Locale di Bologna; Azienda Sanitaria Locale LE; Fondazione IRCCS Policlinico "San Matteo"; Azienda Sanitaria Locale TA; IRCCS AOU S Martino - Ist - Istituto Nazionale Ricerca Cancro; Azienda ULSS n. 6 "Vicenza"; Azienda USL N 8; Azienda USL di Modena; Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara - Arcispedale S. Anna; Azienda Sanitaria Locale TO 4; Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia; ULSS 12 Veneziana; ULSS 16 Padova; Azienda USL n. 1; Azienda USL di Piacenza; ASL 01 Avezzano-Sulmona-L'aquila; Azienda Sanitaria Locale Al; ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti; Azienda Sanitaria Locale BR; Azienda Ospedaliera "Istituti Ospitalieri"; Azienda Unita' Sanitaria Locale di Ravenna; Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII; Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga; ULSS 20 Verona; ASL 2 Savonese; Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma; Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento; Azienda Sanitaria Locale TO 1; ASL 5 Spezzino; Azienda Sanitaria Locale TO 3; ASL di Milano; Azienda Ospedaliera SS Antonio Biagio e Carrigo; Azienda USL di Parma; Azienda Ospedaliera Ospedale S Gerardo di Monza; ASM - Azienda Sanitaria Locale di Matera; Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano; ULSS 15 Alta Padovana; ULSS 9 Treviso; Azienda USL di Forli'; Azienda Sanitaria Provinciale di Enna; ASL 3 Genovese; Osplecco Azienda Ospedaliera del SSN; Azienda Ospedaliera S Croce e Carle; Azienda Sanitaria Provinciale Caltanissetta; Azienda USL di Ferrara; Azienda Sanitaria Locale CN 2; Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo; Azienda Sanitaria Locale di Potenza; Azienda Unita' Sanitaria Locale BAT; Azienda Sanitaria Locale VCO; Azienda Unita' Locale Socio Sanitaria n. 10 "Veneto Orientale"; ASL 1 Imperiese; Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo"; Azienda Ospedaliero-Universitaria di Terni; Azienda Sanitaria Locale BI; ASL della Provincia di Bergamo; Azienda Sanitaria Locale TO 5; Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari; ASL della Provincia di Varese; Ente Ospedaliero Galliera; ASO Ordine Mauriziano di Torino; Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" - IRCCS Ospedale Oncologico di Bari; Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord"; Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine; ASL 04 Teramo; Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"; Azienda ULSS N17 - Regione Veneto; ASL 4 Chiavarese; Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia; Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste; Azienda USL n. 2 di Lucca; Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena - Policlinico; Azienda ULSS n. 1 Belluno; Azienda USL n. 3; Istituto G. Gaslini; Azienda Ospedaliero-Universitaria di Perugia; Azienda USL n. 3 Foligno; Azienda USL n. 2 Perugia; ASL della Provincia di Milano 1; Azienda Sanitaria Locale NO; ASL della Provincia di Como; Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi; IRCCS De Bellis - Istituto di Ricerca e Cura a carattere scientifico; ULSS 8 Asolo; Istituto Ortopedico Rizzoli; Unita' Sanitaria Locale della Valle D'Aosta; Azienda Sanitaria Locale N2; Azienda Ospedaliera Bolognini Di Seriate; ASL della Provincia di Mantova; Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi; ASL della Provincia di Lecco; Azienda USL n. 10 di Firenze; Azienda Ospedaliera Arcispedale S. Maria Nuova; ASL della Provincia di Cremona; Azienda USL n. 5; ULSS 4 "Alto Vicentino"; ASL della Provincia di Monza e Brianza; Azienda ULSS n. 2 Feltre; Azienda USL 3 di Pistoia; Azienda USL n. 7; Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda; Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate; Azienda ULSS n. 19; Azienda Ospedaliera S. Maria degli Angeli; ASL della Provincia di Sondrio; Azienda USL n. 12 Viareggio; Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico G. Pini; Azienda USL n. 6; Azienda Ospedaliera di Melegnano; Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana; IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo"; Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 Isontina; Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna; Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento; Azienda USL 11 di Empoli; Azienda USL n. 1; Azienda USL n. 6 di Livorno; Azienda Ospedaliera Ospedali Treviglio Caravaggio; Centro di Riferimento Oncologico - Istituto Nazionale Tumori - Aviano; Azienda USSL n. 3 Bassano del Grappa; Azienda USL n. 4; ULSS 5 Ovest Vicentino; Azienda USL n. 5 di Pisa; Azienda per i servizi sanitari n. 3 Alto Friuli; ULSS 7; INRCA Istituto Nazionale Riposo e Cura Anziani; Azienda USL n. 9 di Grosseto; Azienda Ospedaliera "Ospedale Maggiore" di Crema; Azienda USL n. 8 di Arezzo; Azienda Ospedaliera Ospedale M. Mellini; Azienda per i servizi sanitari n. 1 Triestina; Azienda USL n. 4 di Prato; ASL della Provincia di Lodi; Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico; Azienda per i servizi sanitari n. 5 Bassa Friulana; IRCCS Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata; Azienda Ospedaliera S. Carlo Borromeo - Milano; Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta"; Azienda per i servizi sanitari n. 4 Medio Friuli; Azienda Ospedaliera Materno Infantile OIRM/S. Anna; Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi; Azienda USL n. 4; Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer (unitamente, i "Debitori Ceduti"), e tutti gli accessori, i privilegi, tutte le garanzie, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti nonche' ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio (ivi incluso qualsiasi diritto di credito e/o azione (inclusi i diritti a procedere per il risarcimento dei danni) in capo al Cedente nei confronti del relativo Fornitore ai sensi del contratto di factoring sottoscritto tra il Cedente e lo stesso Fornitore in relazione a tali Crediti). Tali Crediti, che il Cedente ha acquistato dai Fornitori prima della cessione al Cessionario sono individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni di legge, selezionati tra quelli che soddisfano al 28 gennaio 2013 (la "Data di Riferimento") i seguenti criteri e meglio identificati analiticamente negli allegati agli atti di cessione di credito sopra citati: (i) sono dovuti dai Debitori Ceduti; (ii) la relativa fattura e' stata emessa prima di 200 giorni dalla Data di Cessione, ad eccezione dei Crediti ricompresi nel portafoglio iniziale della Cessione, i quali potranno presentare fatture emesse prima di 300 giorni dalla Data di Cessione del portafoglio iniziale della Cessione; (iii) sono denominati in Euro; (iv) sono esclusivamente pagabili in Euro e sono dovuti e pagabili nel territorio della Repubblica Italiana; (v) sono disciplinati dalla legge italiana; (vi) sono stati originati in conformita' a ogni contratto, legge, consenso, approvazione e autorizzazione applicabili e sono dovuti e pagabili per il rispettivo intero importo; (vii) sono stati ceduti pro soluto da ciascun Fornitore al Cedente in conformita' alle disposizioni contrattuali applicabili tra le menzionate parti; (viii) derivano da contratti di fornitura: (a) disciplinati dalla legge italiana; (b) che sono pienamente validi ed efficaci e costituiscono obbligazioni valide ed efficaci nei confronti del relativo Debitore Ceduto e le cui disposizioni siano esigibili nei confronti del relative debitore; (c) riguardo ai quali siano stati ottenuti tutti i consensi e tutte le approvazioni e le autorizzazioni applicabili ai Fornitori ed ai relativi Debitori Ceduti necessari a fini di norme di legge, regolamenti o misure dell'autorita' pubblica; (d) che non siano stati risolti per iniziativa di una delle parti degli stessi e che non siano arrivati a scadenza e, laddove cio' sia occorso, i relative Crediti siano rimasti validi in ragione della relazione contrattuale tra le parti; (e) che siano soggetti alla disciplina di cui al Codice degli Appalti Pubblici o, in ogni caso, rispetto ai quali le relative obbligazioni non facciano si che questi possano essere qualificati quali "contratti in corso" ai fini del Regio Decreto 2440 del 1923; (ix) danno origine ad obbligazioni legittime, valide, efficaci e vincolanti nei confronti del rispettivo Debitore Ceduto e dette obbligazioni sono esigibili in conformita' alle rispettive condizioni contrattuali (eccezion fatta per la circostanza in cui diventino applicabili al relativo debitore le norme del diritto italiano relative al fallimento); (x) con riferimento a Crediti dovuti da Debitori Ceduti residenti nella Regione Campania, che questi siano stati certificati o che questi siano stati oggetto di specifici accordi transattivi volti disciplinare un piano di rientro stipulato ai sensi delle leggi regionali applicabili e che I Crediti siano stati certificati ai sensi dei menzionati accordi e che siano dovuti entro un termine di 17 mesi e in ogni caso antecedentemente alla fine del piano di ammortamento della Cessione; (xi) con riferimento a Crediti dovuti da Debitori Ceduti residenti nella Regione Lazio, che questi siano stati caricati nella piattaforma informatica della Regione da almeno 120 giorni e a condizione che nessuna contestazione sia pervenuta al debitore di riferimento durante tale periodo e che siano stati certificati in conformita' ad ogni legge o regolamento regionale applicabile; (xii) sono liberamente trasferibili a terzi e i contratti di fornitura ad essi relativi non contengono alcuna limitazione al trasferimento dei Crediti stessi a qualsivoglia terza parte; (xiii) sono identificati e mantenuti in regime di segregazione nel sistema informatico del Cedenti a fini di riconoscimento della titolarita' e a fini di garanzia; (xiv) sono pagabili sui conti correnti del Cedente; (xv) sono identificati da una fattura emessa dal Debitore Ceduto di riferimento in conformita' ad ogni disposizione fiscale, ivi incluse le disposizioni in materia di IVA e che indichino l'importo dovuto a titolo di IVA; (xvi) sono soggetti ai, ed esigibili ai sensi dei, contratti di fornitura e sono stati acquistati dal Cedente in conformita' ai termini e alle condizioni standard di factoring applicate dal Cedente stesso nel normale svolgimento della propria attivita'; (xvii) sono originati da e nel corso delle normali operazioni commerciali dei Fornitori e acquistati nel corso delle normali operazioni commerciali del Cedente, ai sensi delle policy di credito ed incasso e delle condizioni generali di business dei Fornitori e del Cedente rispettivamente; (xviii) si riferiscono a forniture farmaceutiche e non a forniture di macchinari o equipaggiamenti o a noleggio; (xix) non sono scaduti; (xx) non sono oggetto di alcuna contestazione e/o attivita' di recupero e/o di azioni legali o di arbitrato o di un procedimento e/o qualsiasi altro reclamo proposto dai Debitori Ceduti di riferimento e/o da terzi e non sono oggetto a diritti di terzi o diritti di compensazione o diritti di recesso, a decadenza o ad altra pretesa nei confronti dei relativi Debitori Ceduti, che impedirebbe la vendita e l'assegnazione di tali Crediti; (xxi) con riferimento a ciascun Credito, il relative importo dovuto e' inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila//00); e (xxii) a seguito dell'applicazione dei criteri di cui sopra ai punti da (i) a (xxi), sono stati registrati nel conto di gestione del Cedente, istituito e utilizzato dallo stesso all'interno del proprio sistema informatico per registrare e identificare tutti i crediti ceduti ai sensi della Cessione, dedicato a "Farmafactoring II SPV Srl" e denominato "conto 651". Unitamente ai Crediti, sono stati altresi' trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' ed annotazione, salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese e salvo eventuali forme alternative di pubblicita' della cessione stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della Legge 130/99 e 58 del D.lgs. 385/93, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti e, piu' in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facolta' e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge applicabile, ad espressa esclusione degli interessi maturati anteriormente fino alla Data di Riferimento. I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori od aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: FarmaFactoring S.p.A., Via Domenichino 5, 20149 Milano (MI). Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario e' divenuto esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, ulteriore "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti. Tanto premesso, il Cessionario, in virtu' dei contratti sottoscritti nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha nominato Zenith Service S.p.A., con sede legale in Via Guidubaldo del Monte 61, 00197, Roma e con sede amministrativa in Via G. Fara n. 26 - 20124 Milano, Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 02200990980, come Servicer dell'operazione di cartolarizzazione sopra descritta (il "Servicer"). Il Servicer e' di conseguenza, divenuto ulteriore "Titolare autonomo" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti. Con l'espresso consenso del Cessionario, il Servicer ha conferito incarico a Farmafactoring affinche', in nome e per conto del Cessionario e nella qualita' di sub-servicer dell'operazione su descritta (il "Sub-Servicer") svolga tutte le attivita' di amministrazione, incasso e gestione dei Crediti nonche' delle eventuali procedure di recupero degli stessi, anche in sede giudiziale ed a tal fine il Cessionario ha conferito a Farmafactoring apposito mandato all'incasso dei Crediti. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti sono legittimati a pagare a Farmafactoring S.p.A., quale mandatario all'incasso in nome e per conto del Cessionario, ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Ai sensi e per gli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali (in particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 13), il Cessionario ed il Servicer non tratteranno dati definiti dal codice in materia di protezione dei dati personali come "sensibili". I dati personali continueranno ad essere trattati con le stesse modalita' e per le stesse finalita' per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi come a suo tempo illustrate. In particolare, il Cessionario ed il Servicer tratteranno i dati personali per finalita' connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti; al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonche' da disposizioni emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Inoltre, per lo svolgimento di alcune attivita' poste a suo carico nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione sopra citata, il Cedente e' stato nominato "Responsabile" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti della Legge Privacy. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione e recupero crediti, il Cessionario ed il Servicer comunicheranno i dati personali per le "finalita' del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale e societa' di recupero crediti. Un elenco dettagliato di tali soggetti e' disponibile presso la sede del Responsabile FarmaFactoring S.p.A., come sotto indicato. I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualita' di "titolari" ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso il Responsabile. I diritti previsti all'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile, FarmaFactoring S.p.A., Via Domenichino 5, 20149 Milano (MI), all'attenzione di Dott. Gianni Marzi. Milano, 30 gennaio 2013 Farmafactoring SPV II S.r.l. dott. Umberto Rasori T13AAB1209