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Iscrizione di privilegio generale Con atto di costituzione di privilegio generale autenticato dal Notaio Silvia Giulianelli, Notaio in Roma, in data 20 dicembre 2018, Rep. 9603/6385, registrato a Roma 1 il 26 dicembre 2018 al n. 36211 serie 1T, trascritto presso il registro tenuto dalla Cancelleria del Tribunale di Arezzo di cui all'art. 1524 c. 2 del codice civile in data 27 dicembre 2018 al n. 9444/6/2018, a garanzia del rimborso del Finanziamento concesso per Euro 40.000.000,00 da (i) "BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.", con sede in Roma, Viale Altiero Spinelli n. 30, con capitale sociale di euro 2.076.940.000,00, partita I.V.A., codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 09339391006, e (ii) "UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI, IN FORMA ABBREVIATA ANCHE SOLO UBI BANCA", con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, con capitale sociale di euro 2.843.177.160,24, partita I.V.A., codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165, (di seguito, i "Creditori Garantiti"), alla societa' "NUOVE ACQUE SPA", con sede in Arezzo, Localita' Cuculo snc, con capitale sociale di euro 34.450.389,12, partita I.V.A., codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo n. 01616760516 (la "Societa'"), e' stato accordato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 186 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonche' degli articoli 2745 e ss. del codice civile, ai Creditori Garantiti un privilegio generale per complessivi Euro 80.000.000,00, al fine di garantire, senza vincolo di previa escussione dell'obbligato principale o di alcun terzo garante, reale o personale, il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalla Societa' per effetto della stipula del Contratto di Finanziamento e degli altri Documenti Finanziari e, in generale, delle Obbligazioni Garantite, quali definite nell'atto di costituzione del Privilegio generale, sulla totalita' del proprio patrimonio mobiliare in ogni tempo esistente sino al termine del Periodo di Responsabilita', e dunque su tutti i beni mobili, nessuno escluso, di cui e' proprietaria ai sensi degli articoli 812, comma 3, 814, 815 e 816 e 817 del codice civile, ovvero che verranno acquistati a qualunque titolo dalla Societa' in sostituzione dei beni di cui e' gia' proprietaria ovvero che entreranno successivamente a far parte del patrimonio della Societa', nonche' i diritti concernenti i beni mobili ai sensi dell'articolo 813 del codice civile. notaio Silvia Giulianelli TX19ADJ350