Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami CORTE APPELLO DI TRIESTE, IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO, R.G. n. 72/2010, in esecuzione del verbale d'udienza del 4.10.2012, n. 1321 che ha fissato udienza il giorno 7.03.2013, ore 9.30 si notifica per pubblici proclami l'appello sotto forma di sunto a tutti i soggetti collocati nelle graduatorie per l'ammissione alla riqualificazione per la copertura di posti n. 81 di direttore amministrativo contabile, area funzionale C, posizione economica C3 con bando pubblicato in data 03.05.2004 dal Ministero dell'Interno e, in particolare, a: Francesco Parente, Trinio Ludovico Maffei, Anna D'Alessandro, Daniela Turriziani, Gennaro De Santis, Silvia Vari, Fiorella Vento, Antonella Ortenzi, Angela Ligorio, Lucia Ambrosi, Serena Allegrini, Graziella Boffetti, Michela Zanibellato, Elisa Claudia Guglielmi, Michelangelo Battaglia, Piera Palmerio, Giuseppe Trischitta, Eliseo Pisapia, Bartolomeo Nico, Giomauro Satta, Francesco Finocchiaro, Maria Rita Manco, Gabriele Ballarin, Marinella Ferrari, Paolo Monte, Rosaria Maria Parisi, Erminia Rosaria Spaziani, Elia Farinelli. Con appello la dott.ssa Lippa, con l' Avv. Giulia Milo, e domicilio eletto presso il suo studio in Trieste, Via del Mercato Vecchio n. 3, ricorreva avverso la Sentenza del Tribunale di Trieste, Giudice del Lavoro, del 1.02.2010, n. 17 con la quale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Valeria Lippa contro Ministero dell'interno,si rigettava ogni domanda di parte attrice. La dott.ssa Lippa chiedeva in via principale, nel merito: accertarsi l'illegittimita' e/o illiceita' della prpopria esclusione dalla graduatoria per l'ammissione alla procedura di riqualificazione indetta con d.m. di data 03.05.2004, relativa alla copertura di 81 posti di direttore amministrativo contabile posizione economica C3, con conseguente accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la promozione a C3 fin dalla procedura di riqualificazione bandita nel 2004; in via ulteriormente principale: condannarsi l'Amministrazione a effettuare la nuova qualificazione con incardinamento nella nuova posizione di direttore amministrativo contabile C3, sin dalla procedura bandita nel 2004, con riconoscimento del risarcimento danni per il ritardo, per il danno previdenziale, nonche' i danni da dequalificazione professionale e da perdita di chance; in via istruttoria: la nomina di un CTU per quantificare i danni da ritardo e previdenziali, nonche' i danni da dequalificazione professionale e da perdita di chance. Con l'atto di appello si chiede la riforma della sentenza appellata e l'accoglimento del ricorso presentato in primo grado. L'Amministrazione contestava l'esistenza di uno dei requisiti per l'ammissione: il diploma di laurea in economia e commercio, economia politica, economia aziendale, economia delle amministrazioni pubbliche ed istituzioni internazionali, scienze politiche o dei diplomi di laurea equipollenti di cui all'art. sub 1) del C.C.I. 2002-2005 del Ministero dell'Interno, di data 01.03.2004. La predetta esclusione e' ad avviso della Lippa illegittima e/o illecita in quanto, l'Amministrazione non ha considerato equipollente alla laurea in scienze politiche quella in giurisprudenza, in possesso della dott.ssa Lippa, cosi' come stabilito dall'art. 168 del R.D. 1592/1933. Il titolo di studio, laurea in giurisprudenza, doveva, in virtu' di tale equipollenza, consentire alla dott.ssa Lippa di essere inserita nella graduatoria e, sulla base del punteggio totalizzato (15208), Ella avrebbe avuto accesso alla procedura di riqualificazione. Si richiamano talune sentenze delle Sezioni lavoro a titolo di precedente, tra le quali la n. 1741/2007 del Trib. di Avellino e la n. 28607/2007 del Trib. di Napoli. La ricorrente chiedeva, poi, il risarcimento dei danni patiti per le differenze retributive e previdenziali dal 21.10.2005 ad oggi. Il ricorso veniva rigettato in quanto la laurea in giurisprudenza non veniva considerata equipollente alla laurea in scienze politiche, trattandosi, a parere del primo giudicante, di equipollenza unidirezionale. L'interpretazione della disciplina normativa e del bando di concorso proposte nella sentenza appellata, ad avviso dell'appellante, non sono assolutamente condivisibili. L'equipollenza dei titoli di studio deve per forza avere valenza bi direzionale, in applicazione del principio di uguaglianza e del favor partecipationis a tutte le selezioni indette dalla Pubblica Amministrazione. In particolare nella sentenza appellata non si confuta quanto affermato dal Trib. di Napoli, 02.10.2007 n. 28607, secondo cui l'equipollenza deve essere bilaterale ed il legislatore del 1933 considera per l'accesso a impieghi che richiedono una formazione di tipo giuridico - economico - amministrativo, la laurea in giurisprudenza un major rispetto a quella in scienze politiche che puo' essere riconosciuta equipollente. Tale principio di rango legislativo non puo' essere contraddetto a livello amministrativo. Inoltre la luarea in giurisprudenza assicura una formazione economica non inferiore a quella di scienze politiche tant'e' che il d. m. 25.11. 2005 del MIUR che definisce la classe del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, prevede tra le attivita' formative indispensabili, 15 crediti da raggiungere in materie di tipo economico. Trieste, li' 8 gennaio 2013 avv. Giulia Milo T13ABA755