ABRUZZOENERGIA S.P.A.

(GU Parte Seconda n.10 del 24-1-2013)

 
                         Avviso al pubblico 
 

  La societa' ABRUZZOENERGIA S.p.A. con sede legale a Gissi  (CH)  in
Contrada Selva 1/a -  Zona  industriale,  in  applicazione  dell'art.
14-ter, legge 7 agosto 1990 n. 241, cosi' come  modificato  dall'art.
11  legge  24  novembre  2000  n.  340,  pubblica   il   Decreto   n.
239/EL-195/180/2013 del 15 gennaio 2013 emesso  dal  Ministero  dello
Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia - Direzione  generale
per  l'energia  nucleare,  le  energie  rinnovabili  e   l'efficienza
energetica di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della  Tutela
del Territorio e del Mare - Direzione  generale  per  la  tutela  del
territorio  e  delle  risorse  idriche,  recante  l'approvazione  del
progetto   definitivo    per    la    costruzione    e    l'esercizio
dell'elettrodotto a 380 kV in doppia terna, "Villanova  -  Gissi"  ed
opere connesse nei comuni di  Chieti,  Casalincontrada,  Bucchianico,
Fara Filiorum Petri, Casacanditella, Filetto, Orsogna,  Guardiagrele,
Sant'Eusanio del Sangro, Castel Frentano, Lanciano, Paglieta, Atessa,
Casalanguida e Gissi,  in  provincia  di  Chieti,  e  nel  comune  di
Cepagatti, in provincia di Pescara.  Il  Decreto  di  autorizzazione,
unitamente agli allegati ed ai pareri pervenuti e'  consultabile  sul
sito   del   Ministero   dello   Sviluppo   Economico   all'indirizzo
www.sviluppoeconomico.gov.it - Normativa - Decreti interministeriali.
Il presente avviso viene  altresi'  pubblicato  in  un  quotidiano  a
tiratura nazionale. 
  Il Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA  -
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE  RINNOVABILI  E
L'EFFICIENZA ENERGETICA di concerto con il Ministero dell'Ambiente  e
della Tutela del Territorio e del  Mare  DIREZIONE  GENERALE  PER  LA
TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE 
  VISTO il decreto legge 29 agosto  2003,  n.  239,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  ottobre  2003,  n.   290,   recante
disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale
e per il recupero di  potenza  di  energia  elettrica,  e  successive
modifiche ed integrazioni; VISTA la legge 23  agosto  2004,  n.  239,
recante riordino del settore energetico, nonche'  delega  al  Governo
per il riassetto delle disposizioni vigenti in  materia  di  energia;
VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99,  recante  disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia; VISTO l'articolo 1-sexies, comma 1, del suddetto  decreto
legge 239/2003 in base al quale la costruzione  e  l'esercizio  degli
elettrodotti  facenti  parte  della  rete  nazionale   di   trasporto
dell'energia elettrica sono attivita' di preminente interesse statale
e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal  Ministero
delle Attivita' Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio, previa intesa  con  la  regione  o  le
regioni interessate, al fine di garantire la  sicurezza  del  sistema
energetico e di promuovere la concorrenza  nei  mercati  dell'energia
elettrica; VISTO l'articolo 1-sexies, comma  4-quater,  del  suddetto
decreto legge 239/2003 in base al quale le disposizioni dell'articolo
medesimo si applicano alle opere connesse e alle  infrastrutture  per
il collegamento alle reti nazionali di trasporto  dell'energia  delle
centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici,  gia'
autorizzate in conformita' alla normativa vigente; VISTO  il  decreto
legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante attuazione delle  direttive
2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica, del gas  naturale  e  ad  una
procedura comunitaria sulla trasparenza  dei  prezzi  al  consumatore
finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione
delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE; 
  VISTO  il  regio  decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775,   recante
approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle  acque
e sugli impianti elettrici; VISTO il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 marzo 1965, n. 342,  recante  norme  integrative  della
legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative  al  coordinamento  e
all'esercizio  delle  attivita'  elettriche  esercitate  da  enti  ed
imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica; VISTA la
legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi, e successive  modifiche  ed  integrazioni;  VISTO  il
decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79  di  attuazione  della
direttiva 96/92/CE, recante  norme  comuni  per  il  mercato  interno
dell'energia elettrica; VISTO il decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio   e   dell'artigianato   25   giugno   1999,   recante
determinazione  dell'ambito  della  rete  elettrica  di  trasmissione
nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23  dicembre
2002, 27 febbraio 2009,  16  novembre  2009,  26  aprile  2010  e  22
dicembre 2010; 
  VISTI i piani di sviluppo predisposti dal  Gestore  della  rete  di
trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.; VISTA la  legge  quadro  22
febbraio 2001, n. 36 sulla  protezione  dalle  esposizioni  ai  campi
elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici;  VISTO  il  decreto  del
Presidente del consiglio  dei  ministri  8  luglio  2003  emanato  in
attuazione  della  citata  legge  n.  36/2001;   VISTO   il   decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   recante   norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno
2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per  pubblica  utilita'  e
successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto legislativo 27
dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato  dPR  327/2001,
in materia di espropriazione per la realizzazione  di  infrastrutture
lineari energetiche; 
  VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione  del  Ministero
dell'Ambiente; 
  VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; VISTO il decreto legislativo 16 gennaio  2008,
n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive  ed  integrative  del
citato decreto legislativo n. 152/2006; VISTO il decreto  legislativo
3 dicembre 2010 n. 205,  recante  disposizioni  di  attuazione  della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19
novembre 2008 relativa ai rifiuti, come  modificato  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27; VISTO il decreto legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
recante disposizioni urgenti per la concorrenza,  lo  sviluppo  delle
infrastrutture e la competitivita',  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; VISTO il decreto 10 agosto 2012, n.
161, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare, di  concerto  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,   intitolato   "Regolamento    recante    la    disciplina
dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo"; VISTO il decreto 18
settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze,  recante  regolamentazione
delle modalita' di versamento del contributo di cui  all'articolo  1,
comma 110, della legge 23 agosto 2004, n.  239;  CONSIDERATO  che  la
societa'  Abruzzoenergia  S.p.A.  e'  proprietaria   della   centrale
termoelettrica a ciclo combinato,  autorizzata  dal  Ministero  delle
Attivita' Produttive con decreto n. 55/01/2004 del 2 marzo  2004,  in
comune  di  Gissi  (provincia  di  Chieti),  connessa  alla  Rete  di
trasmissione nazionale con il collegamento in antenna, a 380 kV,  dei
due gruppi di generazione della centrale con  la  stazione  elettrica
(S.E.) di smistamento  a  380  kV  denominata  "Gissi",  inserita  in
entra-esce sull'esistente elettrodotto aereo  a  380  kV  in  singola
terna "Villanova -Larino"; VISTA la nota prot. n. GS/105/2009 del  10
febbraio 2009 con la quale Abruzzoenergia S.p.A., avuto riguardo  sia
della situazione energetica di deficit di  produzione  della  Regione
Abruzzo  che  delle  problematiche  di   gestione   della   rete   di
trasmissione nazionale (RTN) nell'area, volendo  garantire  la  piena
dispacciabilita' della propria centrale di Gissi, ha  richiesto  alla
Terna S.p.A., ai sensi della Delibera 99/08  dell'AEEG,  la  modifica
della connessione alla RTN del proprio impianto di produzione; 
  CONSIDERATO che Terna S.p.A., in qualita'  di  gestore  della  RTN,
preso atto delle criticita' della rete interessanti il lato adriatico
e, in particolare, la Regione Abruzzo, ha da tempo inserito nel Piano
di Sviluppo (PdS) annuale della rete la  realizzazione  di  un  nuovo
elettrodotto a 380 kV dalla S.E. di "Villanova" alla S.E. di "Gissi",
nonche' il rinforzo totale di tutta la dorsale medio adriatica a  380
kV anche per quanto riguarda il tratto piu'  a  Sud,  dalla  S.E.  di
"Gissi" fino alla S.E. di "Foggia" in Puglia; 
  VISTA la nota prot. n. TE/P20090004235 del 3  aprile  2009  con  la
quale Terna S.p.A., ai sensi del Codice di  Rete,  ha  risposto  alla
Abruzzoenergia S.p.A. definendo la Soluzione Tecnica Minima  Generale
(STMG) per la modifica della connessione alla RTN della  centrale  di
Gissi, prevedendo la realizzazione di un nuovo elettrodotto a 380  kV
in doppia terna, per il collegamento della S.E. "Gissi" con la S.E. a
380 kV "Villanova";  CONSIDERATO  che  l'intervento  sopra  indicato,
oltre a modificare/rinforzare la connessione alla RTN  dell'esistente
centrale di "Gissi" di Abruzzoenergia S.p.A., coincide funzionalmente
anche con una prima significativa fase di  rafforzamento  dell'intera
dorsale medio adriatica di trasmissione a  380  kV,  come  del  resto
previsto e riportato nel vigente PdS della RTN; VISTA la  nota  prot.
n. ST/436/2009 dell'8 maggio 2009 con la quale Abruzzoenergia S.p.A.,
accettando la STMG proposta da Terna S.p.A., ha chiesto  alla  stessa
di poter espletare direttamente la procedura autorizzativa,  fino  al
completamento dell'iter  istruttorio  e  all'emanazione  del  decreto
autorizzativo,  ivi  inclusi  gli  eventuali  interventi  sulle  reti
elettriche esistenti che si rendano strettamente  necessari  al  fine
del soddisfacimento della richiesta di  connessione;  VISTA  la  nota
prot. n. TE/P20090016665 dell'11 dicembre 2009  con  la  quale  Terna
S.p.A. ha comunicato il proprio  benestare  affinche'  Abruzzoenergia
S.p.A. provveda alla richiesta delle autorizzazioni  necessarie  alla
costruzione ed esercizio degli impianti RTN, informando che, a  valle
dell'ottenimento  delle  suddette  autorizzazioni,  sara'  necessario
volturare le stesse a favore di Terna S.p.A.; VISTA  l'istanza  prot.
n. ST/1157/2009 del 21 dicembre 2009 (prot. MiSE n.  0144531  del  28
dicembre 2009), corredata da documentazione tecnica delle opere,  con
la  quale  la  Abruzzoenergia  S.p.A.,  Gruppo  a2a  (C.F.   e   P.I.
01995170691), ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico ed  al
Ministero dell'Ambiente e della Tutela  del  Territorio  e  del  Mare
l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio  dell'elettrodotto
a 380 kV in doppia terna, "Villanova  -  Gissi"  ed  opere  connesse,
nelle provincie di Pescara e di Chieti; CONSIDERATO che l'intervento,
come  anzidetto,  risulta  necessario  sia  per  garantire  il  pieno
dispacciamento della centrale di "Gissi" di Abruzzoenergia S.p.A. sia
per superare la situazione di deficit di produzione energetica  della
Regione Abruzzo e le problematiche di gestione  della  RTN  nell'area
centro-adriatica;  CONSIDERATO  che  il  progetto  in  autorizzazione
prevede la realizzazione di: -un nuovo elettrodotto aereo a  380  kV,
in doppia terna, tra le esistenti S.E. a  380  kV  di  "Gissi"  e  di
"Villanova", per una  lunghezza  di  circa  69,3  km;  -una  variante
all'elettrodotto esistente, a 380 kV, in semplice terna, "Villanova -
Gissi", rappresentata da interventi puntuali su alcuni sostegni e  da
uno spostamento dell'asse della linea per la lunghezza di circa 4 km,
al  fine  di  permettere  il  passaggio  del  nuovo  elettrodotto   ;
-l'adeguamento delle esistenti S.E. a 380 kV "Gissi"  e  "Villanova",
senza alterazione del perimetro esterno attuale, con la realizzazione
dei relativi stalli di estremita'  funzionali  alla  connessione  del
nuovo  collegamento  in  progetto;  CONSIDERATO  che  tale  opera  e'
compresa fra quelle previste nel vigente  "Piano  di  Sviluppo  della
Rete  Elettrica  di  Trasmissione  Nazionale";  CONSIDERATO  che   la
pubblica utilita' dell'intervento discende  dalla  funzione  pubblica
cui gli elettrodotti sono stabilmente  deputati,  in  quanto  facenti
parte della rete elettrica di trasmissione nazionale; CONSIDERATO che
le  esigenze  della  pubblica  utilita'  dell'intervento  sono  state
comparate con gli interessi privati coinvolti in modo da arrecare  il
minor sacrificio possibile alle proprieta'  interessate;  CONSIDERATO
che, poiche' ogni  intervento  sulle  linee  elettriche  ne  comporta
necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di
una  molteplicita'  di   impreviste   modifiche   al   tracciato   e'
suscettibile  di  alterare  la  qualita'  del  trasporto  di  energia
elettrica, la  Societa'  Abruzzoenergia  S.p.A.  ha  chiesto  che  le
suddette  opere  siano  dichiarate   inamovibili;   CONSIDERATO   che
l'intervento in questione rientra tra  le  opere  da  assoggettare  a
Valutazione di Impatto Ambientale nazionale; 
  VISTA la nota prot. n. ST/86/2010 del 3 febbraio 2010 con la  quale
Abruzzoenergia  S.p.A.  ha  trasmesso  la  documentazione,  ai   fini
dell'avvio del procedimento ambientale, al Ministero dell'Ambiente  e
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), al  Ministero  per  i
Beni e le Attivita' Culturali (MIBAC) e  ai  soggetti  competenti  in
materia ambientale; VISTA la nota prot. n. ST/12/2010 del  7  gennaio
2010, con la quale Abruzzoenergia  S.p.A.  ha  dichiarato,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1  del  citato  decreto  interministeriale  18
settembre 2006, che il valore delle opere in questione e' superiore a
Euro  5.000.000,00  (cinque  milioni  di  euro)  ed  ha  allegato  la
quietanza del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110
dell'articolo 1 della legge 239/2004; VISTA la nota prot. n.  0008628
del 25  gennaio  2009  con  la  quale  il  Ministero  dello  Sviluppo
Economico,  a  seguito  dell'esito  positivo  della  verifica   della
presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per
l'ammissibilita' dell'istanza, ha comunicato  il  formale  avvio  del
procedimento autorizzativo delle opere di cui  trattasi;  CONSIDERATO
che la Societa' Abruzzoenergia S.p.A. ha provveduto ad inviare  copia
della suddetta istanza e dei  relativi  atti  tecnici,  ai  fini  del
rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere
in questione, a tutti gli  Enti  ed  Amministrazioni  individuati  ai
sensi dell'art. 120 del citato regio decreto  11  dicembre  1933,  n.
1775; CONSIDERATO che, ai sensi della legge  241/90  s.m.,  dell'art.
52-ter comma 1 del dPR 327/2001 e s.m.i., dato l'elevato  numero  dei
destinatari,  e'  stata  effettuata  la   comunicazione   dell'avviso
dell'avvio del  procedimento  agli  interessati  mediante  affissione
all'Albo Pretorio dei Comuni interessati,  ed  e'  stata  depositata,
presso le segreterie  comunali,  la  relativa  documentazione  dal  3
febbraio 2010 al 5 marzo 2010 presso i comuni di Atessa, Bucchianico,
Casacanditella,  Casalincontrada,  Casalanguida,   Castel   Frentano,
Chieti, Filetto, Guardiagrele, Orsogna e  Paglieta;  dal  3  febbraio
2010 al 3 marzo 2010 presso i comuni di Gissi e di Cepagatti;  dal  3
febbraio 2010 al 4 marzo 2010 presso il comune  di  Lanciano;  dal  3
febbraio 2010 al 6 marzo 2010 presso il comune di Fara Filiorum Petri
e dal 3 febbraio 2010 al 29 giugno 2010 presso  il  comune  di  Sant'
Eusanio  del  Sangro;  CONSIDERATO  che  e'   stata   effettuata   la
comunicazione   dell'avviso   dell'avvio   del   procedimento    agli
interessati mediante pubblicazione sui giornali "Il Sole  24  ore"  e
"Il Centro" e sul sito informatico della Regione Abruzzo  in  data  3
febbraio 2010; ATTESO che, a  seguito  delle  comunicazioni  e  delle
pubblicazioni effettuate, sono pervenute  osservazioni  da  parte  di
proprietari delle aree interessate dalle opere da realizzare; 
  VISTA la nota prot. n. 0008683 del 31 maggio 2010 con la  quale  il
Ministero dello Sviluppo Economico ha  convocato  la  prima  riunione
della  Conferenza  di  Servizi,  ai  sensi  della  legge  241/1990  e
successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del dPR  327/2001;
VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi
tenutasi in data  15  giugno  2010  (Allegato  1),  che  forma  parte
integrante del presente decreto, trasmesso con nota prot. n.  0012245
del 21 luglio 2010 a tutti i soggetti  interessati;  CONSIDERATO  che
nell'ambito dell'endoprocedimento ambientale sono state presentate le
controdeduzioni a tutte le osservazioni  pervenute,  con  i  seguenti
documenti: 
  -n. RT-DT-139 del 10 dicembre 2010, trasmesso  con  nota  prot.  n.
2011-ABE-000002-P del 04 gennaio 2011; 
  -n. RT-DT-139/1 del 5 aprile 2011 (documento di sintesi); 
  -n. RT-DT-139/2 del 15 aprile 2011, trasmesso  con  nota  prot.  n.
2011-ABE-000044-P del 27 aprile 2011; 
  -n. RT-DT-139/3 del 14 maggio 2011, trasmesso  con  nota  prot.  n.
2011-ABE- 000051-P del 19 maggio 2011; 
  VISTO il decreto di pronuncia  di  compatibilita'  ambientale,  con
prescrizioni,  n.  DVA-DEC-2011-00510  del  13  settembre  2011   del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,  di
concerto con il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali;  VISTA
la nota prot. n. 2012-ABE-000007-P del 26 gennaio 2012 con  la  quale
Abruzzoenergia S.p.A. ha trasmesso alle Amministrazioni  autorizzanti
i nuovi elaborati progettuali, contenenti  le  varianti  di  limitata
entita'     e     le     ottimizzazioni     richieste     nell'ambito
dell'endoprocedimento ambientale; VISTA la nota prot. n. 0002992  del
15 febbraio 2012 del MISE di riavvio dell'istruttoria; VISTA la  nota
prot. n. 2012-ABE-000035-P,  del  28  marzo  2012  di  Abruzzoenergia
S.p.A. di trasmissione dei nuovi elaborati progettuali, a  tutti  gli
Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; CONSIDERATO  che,  ai  sensi
della legge 241/90 s.m., dell'art. 52-ter comma 1  del  dPR  327/2001
s.m.i., dato l'elevato numero dei destinatari, e' stata effettuata la
comunicazione   dell'avviso   dell'avvio   del   procedimento    agli
interessati mediante affissione all'Albo  Pretorio  dei  soli  Comuni
interessati dalle varianti ed ottimizzazioni di  tracciato  stabilite
dal Decreto di compatibilita' ambientale,  ed  e'  stata  depositata,
presso le segreterie  comunali,  la  relativa  documentazione  dal  5
aprile al 5 maggio 2012 presso i Comuni di  Chieti,  Casalincontrada,
Fara Filiorum Petri, Casacanditella,  Filetto,  Guardiagrele,  Castel
Frentano, Sant'Eusanio del Sangro  e  Paglieta;  CONSIDERATO  che  e'
stata  effettuata  la  comunicazione   dell'avviso   dell'avvio   del
procedimento agli interessati mediante pubblicazione  sui  quotidiani
"Il Sole 24 ore" e "Il Centro" e sul sito informatico  della  Regione
Abruzzo  in  data  5  aprile  2012;  ATTESO  che,  a  seguito   delle
comunicazioni  e  delle  pubblicazioni  effettuate,  sono   pervenute
osservazioni da parte di proprietari  delle  aree  interessate  dalle
opere da realizzare; VISTA la nota prot. n. 2012-ABE-000125-P del  23
ottobre 2012 con la quale Abruzzoenergia  S.p.A.  ha  trasmesso  alle
Amministrazioni  autorizzanti  il  documento  n.  RT-DT-203/1  del  5
ottobre 2012 contenente le controdeduzioni a  tutte  le  osservazioni
prodotte; VISTA la nota prot. n. 0020069 del 12 ottobre 2012  con  la
quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato  la  seconda
riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi della legge 241/1990 e
s.m. e dell'articolo 52-quater del dPR 327/2001 e  s.m.i.;  VISTO  il
resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi
in data 7 novembre 2012 (Allegato 2), che forma parte integrante  del
presente decreto, trasmesso con nota prot. n. 0023442 del 30 novembre
2012 a tutti i soggetti interessati; VISTA la nota prot.  n.  0025123
del  21  dicembre  2012  di  integrazione   del   suddetto   verbale;
CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i
pareri,  gli  assensi  ed  i  nulla   osta   degli   enti   e   delle
amministrazioni competenti ai sensi della vigente  normativa,  alcuni
con prescrizioni; CONSIDERATO che i suddetti pareri, assensi e  nulla
osta, elencati nell'Allegato 3 e parimenti  allegati,  formano  parte
integrante del presente decreto; CONSIDERATO che la mancata pronuncia
da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare
alla suddetta Conferenza di servizi e' intesa, ai sensi dell'articolo
14-ter, comma 7, della legge  241/1990,  quale  parere  favorevole  o
nulla  osta;  VISTA  la   dichiarazione   della   rispondenza   della
progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa  vigente  in
materia di linee elettriche; VISTE la nota prot. n.  0009096  del  30
ottobre 2012 con la quale la Direzione Generale per lo  Sviluppo  del
Territorio,  la  Programmazione  ed  i  Progetti  Internazionali  del
Ministero  delle  Infrastrutture   e   dei   Trasporti,   competente,
nell'ambito del presente procedimento unico,  all'accertamento  della
conformita' delle opere alle prescrizioni dei  piani  urbanistici  ed
edilizi, ha  trasmesso  la  Determina  Dirigenziale  DA20/28  del  22
ottobre 2012  della  Direzione  Affari  della  Presidenza,  Politiche
Legislative     e      Comunitarie,      Programmazione,      Parchi,
Territorio,Valutazioni  Ambientali,  Energia  della  Regione  Abruzzo
relativa all'accertamento della conformita' urbanistica  delle  opere
in autorizzazione; VISTA la delibera n. 727 del 6 novembre 2012,  con
la quale la Giunta Regionale dell'Abruzzo ha rilasciato la prescritta
intesa, con prescrizioni; CONSIDERATO che, qualora le  opere  di  cui
trattasi  comportino  variazione  degli  strumenti  urbanistici,   il
rilascio  della  presente  autorizzazione  ha  effetto  di   variante
urbanistica;   VISTO    l'"Atto    di    accettazione"    prot.    n.
2012-ABE-000218-P del 21 dicembre 2012 con  il  quale  Abruzzoenergia
S.p.A. si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni  ed  alle
determinazioni di cui ai resoconti verbali della citata Conferenze di
Servizi, nonche' la successiva nota integrativa  n.  2012-ABE-00219-P
del  28  dicembre  2012;   RITENUTO,   pertanto,   di   adottare   il
provvedimento di autorizzazione,  essendosi  favorevolmente  conclusa
l'istruttoria del procedimento; 
  DECRETA 
  Art. 1 - 1.E' approvato il progetto  definitivo,  presentato  dalla
societa' Abruzzoenergia S.p.A.,  per  la  costruzione  ed  esercizio,
dell'elettrodotto a 380 kV in doppia terna, "Villanova  -  Gissi"  ed
opere connesse nei comuni di  Chieti,  Casalincontrada,  Bucchianico,
Fara Filiorum Petri, Casacanditella, Filetto, Orsogna,  Guardiagrele,
Sant'Eusanio del Sangro, Castel Frentano, Lanciano, Paglieta, Atessa,
Casalanguida e Gissi,  in  provincia  di  Chieti,  e  nel  comune  di
Cepagatti, in provincia di Pescara, con le  prescrizioni  di  cui  in
premessa. 
  2.Il  predetto  progetto  sara'  realizzato  secondo  il  tracciato
contenuto nelle planimetrie catastali  contenute  nell'  "Allegato_2_
RT-DT-120 fogli 1-25, revisione 02" del 20 settembre 2011, alla  nota
prot. n.  2012-ABE-000007-P,  del  26  gennaio  2012.  3.La  Societa'
Abruzzoenergia S.p.A., con sede in Gissi  (Chieti),  Contrada  Selva,
1/A Z.I. (C.F. e  P.I.  01995170691),  provvede  entro  30  giorni  a
richiedere  ai  Ministeri  autorizzanti  la  voltura  della  presente
autorizzazione a Terna S.p.A.  che,  in  qualita'  di  concessionario
della RTN, e' soggetto titolato a costruire ed esercitare le suddette
opere nei comuni interessati, in conformita' al  progetto  approvato.
4.In mancanza della richiesta di voltura entro il  termine  indicato,
l'autorizzazione si intende decaduta. 
  Art.2 - 1.La presente autorizzazione  sostituisce,  anche  ai  fini
urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli  adempimenti  previsti  dalle
norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e
atti di assenso comunque denominati  previsti  dalle  norme  vigenti,
costituendo titolo a costruire e  ad  esercire  le  citate  opere  in
conformita' al progetto approvato. 2.La  presente  autorizzazione  ha
effetto  di  variante  urbanistica  ed  ha,  inoltre,  efficacia   di
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza  ed  indifferibilita'  ai
sensi del dPR 327/2001 e successive modifiche ed  integrazioni.  3.Le
opere autorizzate  sono  inamovibili.  4.La  presente  autorizzazione
costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai
fini della realizzazione  delle  suddette  opere  ed  indicati  negli
allegati al  progetto  approvato.  5.La  presente  autorizzazione  e'
trasmessa ai comuni di  Chieti,  Casalincontrada,  Bucchianico,  Fara
Filiorum  Petri,  Casacanditella,  Filetto,  Orsogna,   Guardiagrele,
Sant'Eusanio del Sangro, Castel Frentano, Lanciano, Paglieta, Atessa,
Casalanguida,  Gissi  e  Cepagatti,  affinche',  nelle   more   della
realizzazione delle opere, siano garantite le  necessarie  misure  di
salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dai futuri impianti,
sulla  base   degli   elaborati   grafici   progettuali,   ai   sensi
dell'articolo 1,  comma  26  della  legge  239/2004  e  dell'articolo
52-quater, comma 2 del  dPR  327/2001,  nonche'  per  il  conseguente
adeguamento degli strumenti urbanistici comunali. 
  Art. 3 - La presente  autorizzazione  e'  subordinata  al  rispetto
delle prescrizioni contenute  negli  assensi,  pareri  e  nulla  osta
allegati al presente decreto nonche' delle determinazioni di  cui  ai
resoconti verbali della Conferenza di Servizi allegati. 
  Art. 4 - 1.Tutte le  opere  devono  essere  realizzate  secondo  le
modalita' costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza
delle disposizioni delle norme vigenti in  materia  di  elettrodotti.
2.Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo  o  in
fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare  varianti
al  progetto  approvato,  si  applica  quanto  previsto   dal   comma
4-quaterdecies dell'art. 1sexies  del  D.L.  n.  239/2003  e  s.m.i..
3.Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a  cura
della societa' titolare del decreto autorizzativo, prima  dell'inizio
dei  lavori,  alle  Amministrazioni  autorizzanti,   alla   Direzione
generale per lo sviluppo  del  territorio,  la  programmazione  ed  i
progetti internazionali del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei
Trasporti,  alla  Regione  ed  ai  Comuni  interessati,  mentre  alle
societa' proprietarie delle opere interferite devono  essere  inviati
gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere  interferenti.  4.Al
progetto esecutivo deve essere allegato  il  piano  di  riutilizzo  e
gestione delle terre e rocce di scavo.  5.Le  opere  dovranno  essere
realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del
presente decreto. 6.Al termine  della  realizzazione  delle  opere  e
prima della messa in  esercizio  la  societa'  titolare  del  decreto
autorizzativo  deve  fornire,  alle   Amministrazioni   autorizzanti,
apposita  certificazione  attestante  il  rispetto  dei   limiti   di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi  di  qualita'
stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003. La societa'  titolare  del  decreto
autorizzativo deve comunicare alle  Amministrazioni  autorizzanti  la
data dell'entrata in esercizio  delle  opere.  Per  tutta  la  durata
dell'esercizio dell'elettrodotto la  societa'  titolare  del  decreto
autorizzativo deve fornire i valori delle  correnti  agli  organi  di
controllo previsti dal DPCM 8 luglio 2003, secondo le modalita' e  la
frequenza ivi stabilite.  7.Dei  suddetti  adempimenti,  nonche'  del
rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, la  societa'  titolare
del  decreto  autorizzativo  deve   fornire,   alle   Amministrazioni
autorizzanti,  apposita   dettagliata   relazione.   8.Il   Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede  alla
verifica della conformita' delle opere al progetto autorizzato, sulla
base delle vigenti normative di settore. 9.Tutte le spese inerenti la
presente autorizzazione sono a carico  della  societa'  titolare  del
decreto autorizzativo. 
  Art. 5 - L'autorizzazione  s'intende  accordata  con  salvezza  dei
diritti dei terzi e  sotto  l'osservanza  di  tutte  le  disposizioni
vigenti in materia  di  linee  di  trasmissione  e  distribuzione  di
energia elettrica. In conseguenza, la societa' titolare  del  decreto
autorizzativo assume la piena responsabilita' per quanto  riguarda  i
diritti dei terzi  e  gli  eventuali  danni  comunque  causati  dalla
costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione
da  qualsiasi  pretesa  da  parte  di  terzi   che   si   ritenessero
danneggiati. 
  Art. 6 - La  societa'  titolare  del  decreto  autorizzativo  resta
obbligata  ad  eseguire,  durante  la   costruzione   e   l'esercizio
dell'impianto, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a  norma  di
legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici  e
privati, entro i termini  che  saranno  all'uopo  stabiliti,  con  le
comminatorie di legge in caso d'inadempimento. 
  Art. 7 - 1.Il presente decreto deve essere  pubblicato,  a  cura  e
spese  della  Abruzzoenergia  S.p.A.,  unitamente  all'estratto   del
sopracitato decreto n.  DVA-DEC-2011-00510  del  13  settembre  2011,
recante favorevole  pronuncia  di  compatibilita'  ambientale,  nella
Gazzetta  ufficiale  e  su  un  quotidiano  a  diffusione  nazionale.
2.Avverso   la   presente   autorizzazione   e'    ammesso    ricorso
giurisdizionale al  T.A.R.  competente  o,  in  alternativa,  ricorso
straordinario al Capo dello Stato, nel termine,  rispettivamente,  di
sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto sulla Gazzetta Ufficiale. 
  Roma, 15 gennaio 2013 
  Il  direttore  generale  per   l'energia   nucleare,   le   energie
rinnovabili e l'efficienza energetica dott.ssa Rosaria  Romano  -  Il
direttore generale per la  tutela  del  territorio  e  delle  risorse
idriche Avv. Maurizio Pernice 
  Gissi, 17 gennaio 2013 

                Abruzzoenergia S.p.A - Il presidente 
                     Comm. Cav. Gennaro Strever 

 
T13ADE831
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.