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Errata corrige
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NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI Richiedente: Avv. Enrico ANGELONE. Elett.te dom.to in Roma, alla Via M. Dionigi, 5, presso lo studio dell'Avv. Claudia de Curtis. Con ricorso n. R.G. 1938/09 notificato il 27.02.09, la Dott.sa Livia De Gennaro, Magistrato Ordinario in tirocinio presso la Corte d'Appello di Napoli, ha impugnato, innanzi al Tar Lazio, Sez. I, la Delibera della III Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura del 14.01.09 n. prot. 546/09, nella parte in cui ha rigettato l'istanza della ricorrente - formulata in vista dell'assegnazione alla sede definitiva -diretta ad ottenere l'applicazione del beneficio della L.104/92, in relazione alla situazione di handicap grave del genitore Mariangela Angelone e all' impossibilita' per gli altri componenti del nucleo familiare di prestarle adeguata assistenza ; la Dott.ssa De Gennaro ha impugnato , altresi', ogni altro atto connesso. La ricorrente, i particolare, ha dedotto: 1. Erroneita' della motivazione, illogicita' manifesta, travisamento dei fatti, violazione di norme tecniche , contrasto con i precedenti, difetto di istruttoria, violazione della L. 104/92, art. 3, comma 1 e 3: la motivazione del rigetto impugnato, in relazione alla assunta possibilita' degli altri familiari conviventi di assistere la madre della ricorrente, contrasta con le risultanze della documentazione sanitaria esibita in atti, proveniente da struttura sanitaria pubblica. Questa documentazione ha, infatti, attestato le precarie condizioni di salute in cui versano il Sig. Antonio De Gennaro (fratello della ricorrente) - affetto dalla stessa malattia degenerativa che ha colpito la madre - e il sig. Luigi De Gennaro (padre della ricorrente) - cardiopatico affetto da una forma di ipertensione arteriosa ad alto rischio. Entrambi i conviventi non sono, dunque, in grado di prestare, alla sig.ra Mariangela Angelone, la necessaria assistenza. Con Ordinanza Collegiale n. 941/09 la I Sez. del Tar Lazio, "considerato che, ai fini della decisione del ricorso, occorre disporre l'integrazione del contraddittorio, nei confronti di tutti gli uditori giudiziari collocati in graduatoria ai fini dell'assegnazione di funzioni e sedi di servizio in posizione potiore rispetto alla dott.ssa De Gennaro", ha ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio, autorizzando la "notificazione nella forma dei pubblici proclami"; ha accolto l'istanza cautelare di annullamento della delibera impugnata ed, infine, ha fissato l'udienza pubblica il 16 dicembre 2009. Si notifica , pertanto , il ricorso e l'ordinanza, ai controinteressati innanzi indicati. Avv. Enrico Angelone T-09ABA5140