Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami Con ricorso n. 760/2011 RG, pendente innanzi all'intestato TAR e promosso nei confronti Regione Campania in persona del Presidente p.t., la societa' Grafica Metelliana SPA in persona del legale rappresentante p.t. Di Agostino Gerardo, con sede in Cava de' Tirreni alla Via Gaudio Maiori - Zona Ind.- s.n.c. - P. Iva 02691820654, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Paolo Santacroce (c.f.: SNT PLA 68H17 B157J) con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Chiatamone n.55 c/o lo studio dell'Avv. Marco D'arcangelo (pec: avvpaolosantacroce@pec.ordineforense.salerno.it) ha chiesto l'annullamento: a) Del Decreto della Giunta Regionale n. 767 del 07.12.2010 notificato a mezzo P.E.C. con cui e' stata dichiarata inammissibile la domanda di accesso al Credito d'Imposta Regionale per Nuovi Investimenti Produttivi di cui all'art. 3 della L. R. n. 12/2007; b) Dell'art. 3 comma 2 lett. a) del Disciplinare approvato con delibera G. R. n. 842 del 08.05.2009; c) di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale comunque lesivo per la ricorrente, ancorche' dalla medesima non conosciuto; nella parte in cui e' stata disposta l'esclusione della ricorrente per errata interpretazione della lex specialis e delle norme richiamate. Con ordinanza collegiale n 2269/13 resa in data 02.05.2013 il TAR Campania - Napoli - Sez. III , ritenuta la necessita' di integrare il contraddittorio a tutti coloro che siano stati individuati come beneficiari dell'agevolazione, ordinando a tal uopo alla Regione Campania di depositare nel termine di 30 giorni l'elenco nominativo delle imprese ammesse al beneficio, (termine mai rispettato) cosi' da consentire alla ricorrente di procedere alla integrazione del contraddittorio, facultandola, nel termine di 30 giorni dal deposito dell'elenco, al ricorso ai pubblici proclami ove il numero delle imprese controinteressate fosse almeno superiore a dieci unita'. La ricorrente, atteso che il numero dei controinteressati e' superiore a dieci unita', adempie a quanto disposto dal TAR Campania - Napoli - Sez. III, che con la medesima ordinanza ha fissato per il giorno 21 novembre 2013 l'udienza di discussione pubblica. Napoli, li' 18/10/2013 avv. Paolo Santacroce T13ABA12896