Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (come successivamente modificata, la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'art. 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (come successivamente modificato, il "Testo Unico Bancario"). Mars 2600 S.r.l. ("Mars 2600") e Banca Sella S.p.A. ("Banca Sella") comunicano che in data 8 gennaio 2009 hanno concluso un contratto di cessione (il "Contratto di Cessione") di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, in virtu' del quale, in data 8 gennaio 2009, Banca Sella ha ceduto a Mars 2600 e Mars 2600 ha acquistato da Banca Sella tutti i crediti (i "Crediti") rappresentati dal capitale residuo, dagli interessi, accessori, spese, indennizzi, danni e quant'altro, dovuti in forza dei contratti di mutuo fondiario e dei contratti di mutuo assistiti da ipoteche volontarie stipulati da Banca Sella o da Banca Sella Holding S.p.A. (precedentemente denominata Banca Sella S.p.A.) (la "Banca Originaria") con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo") che, alla data del 31 dicembre 2008, rispettavano i seguenti criteri oggettivi: a) derivino da mutui ipotecari o fondiari, finalizzati all'acquisto della proprieta' ovvero alla ristrutturazione di immobili ad uso residenziale, i quali mutui appartengano alle categorie denominate "Mutuo Ambra", "Mutuo Rubino", "Mutuo Smeraldo", "Mutui Zaffiro", "Mutuo Topazio" in relazione ai quali sia gia' decorso il periodo di ingresso a tasso fisso, e "Mutuo per Acquisto Immobili Residenziali", come riportato nel relativo contratto di mutuo; b) derivino da contratti di mutuo stipulati (i) dopo il 09 ottobre 1996 (escluso) e prima del primo gennaio 2006 (escluso) dalla Banca Originaria e (ii) a partire dal primo gennaio 2006 (incluso) e prima del 29 ottobre 2008 (escluso) da Banca Sella; c) non presentino alcuna rata scaduta e non pagata; d) non abbiano mai presentato un ritardo nel rimborso della rata superiore a quindici giorni rispetto alla relativa data di scadenza; e) derivino da contratti di mutuo che prevedano il rimborso integrale a una data non anteriore al 27 agosto 2009 (incluso) e non successiva al 12 novembre 2038 (incluso); f) derivino da contratti di mutuo il cui piano di ammortamento preveda pagamenti con rate mensili, trimestrali o semestrali a "rata costante" (piano francese); g) se mutui a tasso variabile, che presentino un margine superiore o uguale allo 0,60% p.a.; h) se mutui a tasso variabile, siano indicizzati all'Euribor ad 1 mese, ovvero all'Euribor 3 mesi, ovvero all'Euribor a 6 mesi come indicato nel relativo contratto di mutuo; i) in relazione ai quali il debitore abbia autorizzato il pagamento delle rate tramite disposizione permanente di addebito sul conto tenuto dallo stesso debitore presso Banca Sella; j) in relazione ai quali il debito residuo in linea capitale al 31 dicembre 2008 sia uguale o superiore a 9.327,83 Euro e non superiore a 490.736,65 Euro; k) siano garantiti da (i) un'ipoteca di primo grado; ovvero (ii) un'ipoteca di grado successivo al primo rispetto alla quale siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente; ovvero (iii) un'ipoteca costituita su un bene immobile gia' gravato da ipoteca di grado precedente a garanzia di un credito nei confronti del medesimo debitore ceduto che soddisfa i presenti criteri e che viene pertanto contestualmente ceduto nell'ambito della presente operazione di cartolarizzazione; l) in relazione ai quali il valore originario dell'iscrizione ipotecaria sia pari almeno al 180% dell'importo originario erogato; m) siano stati interamente erogati e rispetto ai quali non sussista alcun obbligo di ulteriore erogazione da parte di Banca Sella ovvero non rientrino nella fattispecie dello "stato avanzamento lavori"; n) in relazione ai quali Banca Sella sia l'unico soggetto mutuante; o) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal relativo contratto di mutuo; p) siano stati, al momento dell'erogazione, denominati in Euro e/o in Lire e derivino da contratti di mutuo che non consentano la conversione in valuta diversa dall'Euro; q) il cui relativo debitore sia una persona fisica; r) il cui relativo debitore si sia dichiarato residente in Italia al momento della stipula del contratto di mutuo ovvero in una successiva comunicazione inviata a Banca Sella; s) il rapporto tra il valore del bene ed il valore della somma erogata (c.d. loan to value) calcolato alla data di stipula del relativo contratto di mutuo non sia superiore al 85%, restando inteso che nel caso due o piu' crediti relativi al medesimo Debitore siano garantiti dal medesimo bene il valore della somma erogata dovra' essere calcolato come la sommatoria delle diverse somme erogate; t) per i mutui a tasso fisso, che presentino un tasso uguale o superiore al 4,75% p.a.; u) derivano da contratti di mutuo erogati nei confronti di Debitori residenti nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Sardegna Abruzzo e Marche con ipoteca su immobili siti nelle regioni Abruzzo, Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Trentino Alto Adige, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria e Sardegna; Con espressa esclusione dei seguenti crediti: v) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati in favore di amministratori o ex amministratori e/o dipendenti e/o pensionati di Banca Sella e/o di banche del Gruppo Banca Sella ovvero che fruiscano delle particolari agevolazioni concesse ai dipendenti e/o ex dipendenti del Gruppo Banca Sella; w) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati che siano stati stipulati e conclusi ai sensi di qualsivoglia legge o normativa che preveda agevolazioni finanziarie (mutui agevolati), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di legge, limiti massimi contrattuali al tasso d'interesse e/o altre previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori, ai datori d'ipoteca o ai garanti riguardo al capitale e/o agli interessi; x) crediti derivanti da contratti di mutuo che siano stati rinegoziati ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legge n. 93 del 2008 poi convertito con legge n. 126 del 2008, cosi' come stabilito dalla convenzione sottoscritta in data 19 giugno 2008 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'ABI-Associazione Bancaria Italiana alla quale Banca Sella ha aderito in data 13 agosto 2008; y) crediti derivanti da contratti di mutuo che siano stati erogati da Banca Sella ai sensi dell'articolo 8 (Portabilita' del mutuo; surrogazione) del decreto legislativo n. 7 del 31 gennaio 2007, poi convertito con legge n. 40 del 2 aprile 2007, successivamente al 30 settembre 2008; z) crediti derivanti da contratti di mutuo in relazione ai quali una richiesta di rinegoziazione sia stata presentata per iscritto dal cliente a Banca Sella e per i quali la relativa procedura di rinegoziazione non sia stata conclusa entro la Data di Valutazione. A titolo di mera chiarificazione, non sono oggetto della presente cessione i crediti che, alla Data di Valutazione, soddisfino i precedenti criteri cumulativi ma che risultano gia' essere stati ceduti in data 28 dicembre 2000, data 4 ottobre 2005 ed in data 4 aprile 2008, come indicato negli avvisi di cessione pubblicati rispettivamente sul numero 43 del 21 febbraio 2001, sul numero 239 del 13 ottobre 2005 e sul numero 42 dell'8 aprile 2008 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati altresi' trasferiti a Mars 2600 ai sensi dell'art. 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, come previsto dal comma 3 dell'art. 58 del Testo Unico Bancario richiamato dall'art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutte le garanzie ipotecarie ed a tutte le altre garanzie reali e personali, ad eccezione delle fideiussioni omnibus, (ossia quelle fideiussioni rilasciate in relazione ad obbligazioni del debitore, nei limiti di un importo massimo, a garanzia dei crediti vantati dalla Banca Sella nei confronti del medesimo debitore e derivanti da piu' rapporti giuridici e quindi non finalizzate a garantire esclusivamente ed unicamente le obbligazioni nascenti dai Contratti di Mutuo) e tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti diritti e Crediti, tutti gli altri accessori ad essi relativi, nonche' ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio in conformita' a quanto previsto dai Contratti di Mutuo e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento o altra causa ed il diritto di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal beneficio del termine, nonche' ogni altro diritto di Banca Sella in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai Contratti di Mutuo, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le polizze per la copertura dei rischi di danno, perdita o distruzione di qualsiasi bene immobile ipotecato o qualsiasi altro bene assoggettato a garanzia al fine di garantire il rimborso di qualsiasi importo dovuto ai sensi degli stessi o in relazione alla copertura del rischio di morte del debitore ceduto. La cessione dei Crediti si inserisce nel piu' ampio quadro di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione nell'ambito della quale Mars 2600 emettera' titoli a ricorso limitato, i cui proventi andranno a finanziare l'acquisto dei Crediti stessi. Contestualmente alla stipulazione del Contratto di Cessione, Mars 2600 ha conferito incarico a Banca Sella, ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, affinche' in suo nome e per suo conto, in qualita' di "soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti", proceda all'incasso delle somme dovute in relazione ai Crediti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Banca Sella ogni somma dovuta in relazione ai detti Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. La cessione dei Crediti ha comportato o potra' comportare il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti, ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti (i "Dati Personali"). Mars 2600, in qualita' di titolare del trattamento (il "Titolare"), e' tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro successori ed aventi causa (gli "Interessati") l'informativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (la "Legge sulla Tutela della Riservatezza") ed assolve tale obbligo mediante il presente avviso in forza del provvedimento dell'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il "Provvedimento dell'Autorita' Garante"), recante disposizioni circa le modalita' con cui rendere l'informativa in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della Legge sulla Tutela della Riservatezza e del citato Provvedimento dell'Autorita' Garante, Mars 2600 informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto saranno trattati esclusivamente nell'ambito dell'ordinaria attivita' del Titolare e secondo le finalita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi: (i) per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e (ii) per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonche' sui rischi connessi e sulla tutela del credito), nonche' all'emissione di titoli da parte di Mars 2600. Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra menzionate e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. I Dati Personali potranno altresi' essere comunicati in ogni momento a soggetti volti a realizzare le finalita' sopra indicate e le seguenti ulteriori finalita': (i) riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi); (ii) espletamento dei servizi di cassa e pagamento; (iii) emissione di titoli da parte di Mars 2600 e collocamento dei medesimi; (iv) consulenza prestata in merito alla gestione di Mars 2600 da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi; (v) assolvimento di obblighi di Mars 2600 connessi alla normativa di vigilanza e/o fiscale; (vi) effettuazione di analisi relative al portafoglio di Crediti ceduti e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che verranno emessi da Mars 2600; (vii) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli; (viii) cancellazione delle relative garanzie. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualita' di autonomi titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle disposizione della Legge sulla Tutela della Riservatezza. In particolare, Banca Sella S.p.A., operante in qualita' di servicer per la gestione dei crediti e dei relativi incassi trattera' i Dati Personali in qualita' di responsabile del trattamento (il "Responsabile del Trattamento"). Possono altresi' venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita' di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dipendenti del Titolare stesso. L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza possono essere consultati in ogni momento inoltrando apposita richiesta al Titolare o al Responsabile del Trattamento. I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per le predette finalita' ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. Mars 2600 informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all'articolo 7 della Legge sulla Tutela della Riservatezza (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalita' e modalita' del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione, nonche', qualora vi abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per esercitare i diritti di cui sopra e ogni ulteriore informazione a Banca Sella S.p.A, Via Italia 2, 13900 Biella; fax +39 015 243 39 79; tel. +39 015 350 1316. Conegliano, 8 gennaio 2009 Mars 2600 S.R.L. Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Andrea Perin T-09AAB56 (A pagamento).