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Errata corrige
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Prot. n. 31361 del 19 luglio 2010. Il prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n. 0506520/10 del giorno 30 giugno 2010, con la quale la Banca d'Italia Filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Banca Caripe S.p.a. per gli sportelli della dipendenza di Spoltore (PE), piazza G. Di Marzio, l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che l'irregolare funzionamento degli sportelli della Banca Caripe S.p.a. Agenzia di Spoltore (PE), piazza G. Di Marzio, e' dipeso dall'astensione dal lavoro del personale della dipendenza anzidetta, a causa dello sciopero nazionale indetto dal sindacato CGIL, nell'intera giornata del 25 giugno 2010; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nei citati giorni e nei cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Azienda di credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Li', 19 luglio 2010 Il prefetto: D'Antuono C102399 (Gratuito)