Prot. Gab. VI/003/21495/2010. Il prefetto della Provincia di Pistoia, Vista la nota prot. n. 0528145/10 dell'8 luglio 2010 della sede di Firenze della Banca d'Italia con la quale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, viene chiesta la proroga dei termini legali e convenzionali in relazione all'irregolare funzionamento, verificatosi nel giorno 2 luglio 2010, a causa di uno sciopero proclamato dalle Organizzazioni Sindacali, di alcuni sportelli della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a., di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 che ha stabilito, come forma di pubblicita' del presente provvedimento, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Viste le circolari prot. n. M/3311 del 27 febbraio 2001 e prot. n. M/3311 del 24 aprile 2001 del Ministero dell'Interno, Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale; Decreta: ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, e' riconosciuto come determinato da eventi eccezionali, l'irregolare funzionamento, verificatosi il giorno 2 luglio 2010, di alcune Agenzie della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a., indicate in premessa. La sede di Firenze della Banca d'Italia e' incaricata dell'esecuzione del presente decreto che, a cura di questa Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo, e' trasmesso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Pistoia, 28 luglio 2010 p. Il prefetto ass. Il viceprefetto vicario: Russo Krauss C102408 (Gratuito)