REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Presidenza della Regione

(GU Parte Seconda n.49 del 24-4-2010)

Decreto n. 104.
Biverbanca S.p.a. - Proroga dei termini legali  e  convenzionali  per
  mancato funzionamento in data 12 marzo 2010. 

  Il presidente della Regione, 
  Vista la nota n. 0214389/10 del 18  marzo  2010  con  la  quale  la
Filiale  di  Aosta  della  Banca  d'Italia  ha  chiesto  di  valutare
l'opportunita' di procedere,  nei  confronti  dell'Istituto  bancario
Biverbanca S.p.a, all'emissione  del  provvedimento  di  proroga  dei
termini legali e convenzionali scaduti nel giorno 12 marzo 2010 o nei
cinque successivi, a causa dello sciopero generale  proclamato  dalle
organizzazioni sindacali e svoltosi in tale data, che ha impedito  il
regolare svolgimento delle attivita'  degli  sportelli  del  suddetto
Istituto bancario situati nel territorio della regione Valle d'Aosta; 
  Considerato che l'evento, per il suo carattere  di  eccezionalita',
rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del  decreto  legislativo
15 gennaio 1948, n. 1 a norma  del  quale:  «Qualora  le  Aziende  di
credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12  marzo  1936,
n. 375 e successive modificazioni, o alcuna delle loro dipendenze non
potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini  legali
o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato  funzionamento
o nei  cinque  giorni  successivi,  ancorche'  relativi  ad  atti  od
operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15  giorni
a favore delle Aziende di credito e degli istituti di  cui  sopra,  a
decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico»; 
  Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre  1945,  n.
545, e lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4; 
 
                              Decreta: 
 
    1. Il mancato  funzionamento  nel  giorno  12  marzo  2010  delle
Filiali  dell'Istituto  bancario   Biverbanca   S.p.a   situate   nel
territorio della regione Valle d'Aosta e' riconosciuto,  ai  sensi  e
per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n.  1,  come
causato da evento eccezionale; 
    2. I termini legali e convenzionali scaduti nel giorno  12  marzo
2010 o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi  ad  atti  od
operazioni da compiersi in altra piazza, sono, pertanto, prorogati di
quindici  giorni  in  favore  dell'Istituto  bancario   indicato   in
premessa, a decorrere dal giorno di  riapertura  degli  sportelli  al
pubblico; 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
a cura del Servizio  Affari  di  Prefettura  della  Presidenza  della
Regione ed affisso nei locali regionali della Banca stessa. 
    Aosta, 6 aprile 2010 

                    Il presidente della Regione: 
                          Augusto Rollandin 

 
C101069 (Gratuito)
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.