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Errata corrige
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Riconoscimento di proprieta' I signori ABROGATO Vincenza, nata a Forio il 25.2.1934, ivi residente al Rione Umberto I n.100; ABROGATO Anna, nata a Forio il 17.1.1936, ivi residente al Rione Umberto I n.38; ABROGATO Maddalena, nata a Forio l'11.6.1934, ivi residente alla Via Citronia n. 51; ABROGATO Vincenzo, nato a Forio il 16.4.1953, ivi residente alla Via Prov.le Panza n.364, tutti rapp.ti e difesi dall'Avv. Maria Grazia Di Scala, e presso il suo studio elett.te dom.ti in Ischia alla Via Osservatorio n. 40, in virtu' di mandato a margine del ricorso, premesso di possedere da oltre un quarantennio, in modo continuativo, pubblico e pacifico, l'appezzamento di terreno sito in Forio alla Via Spinavola, confinante con Via Purgatorio, beni dell'Arciconfraternita S. Maria di Loreto, Iacono Vito ed altri, identificato in catasto al fol. 13, partita 2726, n.108, are 12,78, L.121,41 e L.48,56; di essersi immessi, prima con il loro genitore Abrogato Ferdinando, e dopo la sua morte senza interruzione alcuna, nel godimento dell'immobile in buona fede e comportandosi come esclusivi proprietari dello stesso, possedendolo in maniera tale da escludere qualsivoglia godimento da parte di terzi, e di avere da quell'epoca provveduto nel corso degli anni, a proprie cure e spese, alla coltivazione del fondo e alla sua manutenzione, realizzando al suo interno manufatti a servizio della destinazione agricola e pagando i relativi tributi, come da allegate ricevute rilasciate dall'Esattoria comunale; di non avere ricevuto contestazione da alcuno, e di essere da tutti notoriamente considerati proprietari del bene predetto, avendone anche da piu' parti ricevuto richiesta di acquisto; che dalla visura catastale effettuata e' risultato che i beni in questione siano intestati a tale Castaldi Elena e Castaldi Giovanni, aventi causa da Castaldi Erasmo, gia' domiciliati in Forio alla Via G. Castellaccio n. 17; che il comportamento materiale - continuo ed ininterrotto - posto in essere dai germani Abrogato, accompagnato - sin dall'inizio dell'acquisto del possesso - dall'intenzione, resa palese alla generalita' dei consociati, di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprieta', ha comportato incontestabilmente l'acquisto per usucapione speciale per la piccola proprieta' rurale della proprieta' del fondo per cui e' causa, sussistendo i presupposti di fatto e di diritto per l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'art. 1159 bis c.c., e cioe' il possesso da oltre quindici anni, l'iscrizione del fono nel catasto rustico e il reddito dominicale del fondo non superiore ad euro 180,00 (lire 350.000), tanto premesso ricorrono perche' il Giudice voglia, ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge n.346 del 10.5.1976, riconoscere i ricorrenti Abrogato Vincenza, Abrogato Anna, Abrogato Maddalena e Abrogato Vincenzo proprietari del bene meglio descritto in premessa, ricorrendone i presupposti di legge. Ischia 17 febbraio 2010 Avv. Maria Grazia Di Scala T10ABM5349