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Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami A richiesta dell'avv. Andrea Sirotti Gaudenzi, del foro di Forli-Cesena, con studio in Cesena, Via Chiaramonti n. 34, in qualita' di procuratore dei signori CONTE BENEDETTO, MARRANZINO FRANCESCO, DE LUCA ALESSANDRA, ALTIERI ANTONIO e RINALDI PASQUALE si richiede la pubblicazione della seguente inserzione oggetto di notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c.: Con provvedimento del 31.07.2009, nell'ambito del procedimento R.G. n. 69615/2008, pendente innanzi al Tribunale di Roma - Sez. specializzata per la proprieta' industriale ed intellettuale, Sez. IX, promosso dai signori CONTE BENEDETTO, MARRANZINO FRANCESCO e DE LUCA ALESSANDRA, ALTIERI ANTONIO, RINALDI PASQUALE, rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Sirotti Gaudenzi del foro di Forli' e Enzo Fogliani del foro di Roma, e domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, Via Prisciano 42, contro ASSOCIAZIONE RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO e SERVIZI - RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO - SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO, l'Autorita' Giudiziaria autorizzava parte attrice a procedere con la notifica per pubblici proclami della chiamata dei coautori delle opere musicali derivate da quelle delle quali le parti attrici si affermano titolare (opere edite con etichetta contrassegnata da RNS). Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma - Sez. specializzata per la proprieta' industriale ed intellettuale, i sopra indicati signori CONTE, DE LUCA, MARRANZINO, ALTIERI e RINALDI riassumevano nel merito un giudizio nei confronti dell'ASSOCIAZIONE RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO e della SOCIETA' SERVIZI - RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO, dopo aver ottenuto in data 6.8.2008 una ordinanza di accoglimento parziale delle domande cautelare presentate nei confronti dei resistenti. Con l'atto di citazione, gli attore chiedevano quanto segue: a) confermare in toto il provvedimento cautelare emesso; b) accertare la violazione dei diritti esclusivi degli attori in ordine alle opere di cui gli stessi sono autori ed esecutori; c) accertare la violazione dei diritti di privativa di parte ricorrente e la violazione delle norme dettate dal d. lgs. 196/2003; d) quantificare il danno subito dagli attori; e) per l'effetto condannare: 1) Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo, 2) Servizi - Rinnovamento nello Spirito Santo societa' cooperativa di produzione e lavoro, entrambe correnti in Roma, via degli Olmi n. 62, in persona dei rispettivi legali rappresentanti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, tra i quali si segnalano, a titolo meramente esemplificativo, i danni morali e punitivi, oltre al danno esistenziale, subiti dagli Autori, secondo i criteri che verranno ritenuti di giustizia dall'Organo Giudicante; f) accertare la responsabilita' ex art. 96 c.p.c. stante l'evidente mala fede di entrambi gli originari resistenti. Le parti convenute chiedevano che fosse disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti coautori, assieme agli attori del giudizio, di opere complesse, in considerazione della presunta violazione dei diritti dei coautori delle opere originario dalle quali sono derivate opere musicali edite dalle parti convenute. Con provvedimento emesso in data 20.03.2009 e depositato il 25.03.2009, l'Ill.mo Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei coautori delle opere musicali derivate da quelle delle quali le parti attrici si affermano titolari. Nello stesso provvedimento veniva fissato termine per la notificazione dell'atto di citazione e del provvedimento ai soggetti sopra indicati, rinviando la causa all'udienza del 5.11.2009. Tuttavia, gli attori, in considerazione dell'impossibilita' di individuare la totalita' dei coautori (molti dei quali apparivano indicati solo con uno pseudonimo), presentavano istanza al fine di poter eseguire la notifica per pubblici proclami. Pertanto, con provvedimento del 31.07.2009, il G.I. Dott.ssa Dotti autorizzava la notificazione per pubblici proclami nei confronti delle parti chiamate in causa, fissando udienza per la prosecuzione al 28.01.2010. Quindi, con la presente comunicazione, vengono citati e convocati all'udienza del 28.01.2010, ore 9,30, innanzi al Tribunale di Roma - Sez. specializzata in proprieta' industriale e intellettuale, nell'ambito del procedimento R.G. n. 69615/2008, tutti i coautori di opere musicali di cui i sopraddetti signori CONTE, DE LUCA, MARRANZINO, ALTIERI e RINALDI sono coautori. A tal fine, gli attori invitano i sopraddetti soggetti a costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima di tale udienza ai sensi dell'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini, implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e, inoltre, con avviso che, in caso di mancata costituzione, si procedera' in sua legittima contumacia per ivi sentir accogliere le conclusioni spiegate nell'atto di citazione. Roma, 23.09.2009. Avv. Andrea Sirotti Gaudenzi T-09ABA6222