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Errata corrige
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NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI Il TAR Calabria, Seconda Sezione, con Ordinanza Collegiale Istruttoria n° 108/08 ha ordinato alla ricorrente Alfieri Carmela di provvedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica, anche per pubblici proclami, di copia del ricorso introduttivo e delle conclusioni prese nei confronti di tutti coloro la cui posizione, per essere collocati nella graduatoria del personale ATA - profilo di Assistente Amministrativo - cui la ricorrente appartiene verrebbe pregiudicata dall'esito del ricorso, contrassegnato dal n° 433/06 R.G., proposto dalla stessa Alfieri Carmela, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesto Mazzei e domiciliata presso il suo studio in Catanzaro, Via San Giorgio 16 CONTRO MIUR, in persona del Ministro legale rappresentante p.t.; U.S.R. per la Calabria, U.S.P. di Catanzaro in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, nonche' nei confronti di Lentini Vincenzo, controinteressato; per l'annullamento, previa sospensiva, del decreto n° 2117/P del 31/01/06 con il quale il Coordinatore dell'allora CSA di Catanzaro ha dichiarato la ricorrente decaduta dai benefici conseguiti in base alla dichiarazione non veritiera e l'ha esclusa dagli elenchi provinciali per il conferimento delle supplenze al personale ATA ai sensi del D.M. 75/01, nonche' dal concorso per titoli di cui all'art. 554 del D. Lgs. n° 297 del 1994 per difetto del requisito del servizio, nonche' di ogni altro presupposto, connesso e/o conseguenziale. La ricorrente esponeva in fatto: " 1- Con apposita domanda ritualmente prodotta, la ricorrente, gia' inserita nelle graduatorie provinciali di 1^ fascia per il personale ATA, chiedeva, ai sensi del decreto n. 5116 del 18/02/05, l'aggiornamento del proprio punteggio. 2- Attenendosi al disposto di cui all'art. 8 del richiamato decreto, la concorrente dichiarava requisiti e titoli posseduti. 3- Il CSA di Catanzaro, lungi dal provvedere al mero aggiornamento del punteggio, emetteva il decreto n° 9637/P del 4/07/05 con il quale disponeva l'esclusione della ricorrente dalla procedura "per difetto dei requisiti di servizio...". 4- Il provvedimento veniva tempestivamente impugnato dall'interessata dinanzi al competente Giudice amministrativo (TAR Calabria) il quale, con sentenza n. 2050/05 lo annullava rilevando, fra l'altro, "... la contraddittorieta' tra la motivazione ed il dispositivo del provvedimento in quanto l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie fa riferimento a soggetti che sono gia' iscritti nelle graduatorie stesse sulla base dei titoli di accesso che a tal fine sono stati rappresentati ...". 5- Piuttosto che eseguire la sentenza appena richiamata ed ottemperare alla conseguente diffida, notificata in data 23/01/06, il CSA perseverava nella condotta illegittima intrapresa eludendo il giudicato e ribadendo, sostanzialmente, il provvedimento di esclusione gia' oggetto del precedente sindacato". Alla luce di quanto esposto, la ricorrente impugnava il provvedimento per i seguenti motivi: 1) Violazione di legge - violazione dell'art. 21 septies della l. 241/90 - violazione dell'art. 7 e segg. della l. 241/90 . Lamentava la lavoratrice che il provvedimento era stato adottato contestualmente all'invio della comunicazione prevista all'art. 7 richiamato ed, ancora, che lo stesso era stato concepito in "violazione o elusione del giudicato" in quanto reiterava e riproponeva un precedente decreto (9637/P) gia' annullato dal TAR; 2) Eccesso di potere per carenza di presupposti; difetto di istruttoria; contraddittorieta'; ingiustizia manifesta; motivazione incongrua ed apodittica; perplessita'. La lavoratrice contestava la propria buona fede nella compilazione del modulo di domanda sottolineando la piena coerenza fra quanto dichiarato e quanto documentato e, comunque, richiamando titoli e requisiti idonei a consentirne l'inserimento nelle graduatorie in discorso; 3) Violazione di legge - violazione dell'art. 21 nonies l. 241/90, anche in relazione all'art. 1, comma 136 della l. 311/04. Ricorrendo a tale motivo di censura, la lavoratrice negava la sussistenza delle condizioni per il ricorso all'annullamento d'ufficio sia perche' il provvedimento era intervenuto ben oltre il "termine ragionevole" previsto, sia per l'assenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento; 4) Violazione di legge - violazione dell'art. 1 l. 241/90 - Eccesso di potere. Con tale motivo di ricorso, la lavoratrice addebitava all'Amministrazione la palese violazione dei principi dell'ordinamento comunitario - richiamati dall'art. 1 della l. 241/90 - ed, in particolare, dei principi di legittima aspettativa e dell'affidamento. Con ordinanza n° 332 del 4/05/06, il TAR accoglieva la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato. In fase di merito il Tribunale ordinava incombenti istruttori ed, infine, con l'ordinanza n° 108/08, gia' indicata, disponeva la integrazione del contraddittorio, anche per pubblici proclami, rinviando ogni decisione in rito, nel merito ed in ordine alle spese alla pubblica udienza del 5/12/08. Si notifica, pertanto, l'atto sopra esteso nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria definitiva per la provincia di Catanzaro relativa al personale ATA, profilo di Assistente Amministrativo. Catanzaro, li' 4/08/08 Avv. Ernesto Mazzei T-08ABA2388 (A pagamento).