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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia dell'Aquila, Vista la nota prot. n. 0498250/20 del 16 aprile 2020 con la quale la filiale di L'Aquila della Banca d'Italia ha comunicato che la Banca Monte dei Paschi di Siena ha segnalato la chiusura al pubblico della seguente filiale: Avezzano, via Monte Zebio n. 23/25 - dal 16 marzo al 15 aprile 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19; Considerato che, in dipendenza di quanto sopra ed allo scopo di tutelare gli interessi dell'Istituto di Credito e dei clienti, la stessa filiale della Banca d'Italia ha chiesto l'emissione del decreto di cui all'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1, di proroga dei termini legali e convenzionali scaduti nelle giornate in questione e nei cinque giorni successivi; Ritenuto che nel periodo indicato si sia effettivamente verificato l'evento di carattere eccezionale che giustifica il provvedimento richiesto; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1, viene riconosciuto come causato da evento di carattere eccezionale il mancato svolgimento dei servizi, nel suddetto periodo, presso la sopra specificata filiale dell'Istituto di Credito in premessa indicato. Sono conseguentemente prorogati di quindici giorni i termini legali e convenzionali scaduti nelle giornate medesime e nei cinque giorni successivi. Il presente provvedimento e' trasmesso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340. L'Aquila, 13 maggio 2020 Il prefetto Torraco TU20ABP4414 (Gratuito)