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Errata corrige
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Prot. n. 3875/1022/10/16.5/Gab. Il prefetto della Provincia di Verona, Considerato che nella giornata del 12 marzo 2010, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente della Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a., i servizi bancari espletati dagli sportelli di Verona e Provincia di seguito elencati, non hanno potuto funzionare regolarmente: Filiale di Verona, via Unita' d'Italia n. 227/B; Filiale di Verona, viale del Lavoro n. 8; Filiale di Bussolengo, piazza Liberta' n. 9; Filiale di San Pietro in Cariano (VR), via Beethoven n. 2; Filiale di Sommacampagna (VR), via Gidino n. 5; Vista la richiesta in data 19 marzo 2010, n. 0218291/10, con la quale la Direzione della sede di Verona della Banca d'Italia chiede l'emanazione del decreto prefettizio che riconosca l'eccezionalita' dell'evento ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1, l'irregolare funzionamento dei servizi di sportello delle dipendenze operanti in Verona e Provincia dell'Istituto di Credito citato in premessa, verificatosi il 12 marzo 2010, e' riconosciuto come evento eccezionale ai fini della proroga per giorni 15 dei termini legali e convenzionali scadenti durante l'evento medesimo o nei cinque giorni successivi a decorrere dal giorno di apertura degli sportelli al pubblico. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e sara' comunicato all'Azienda di Credito, cui si riferisce, dal direttore della sede della Banca d'Italia di Verona. Verona, 25 marzo 2010 Il viceprefetto vicario: Fallaci C10551 (Gratuito)