Avviso di rettifica
Errata corrige
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R.G. 3530/07 e 786/09. API Energia S.p.a. ha chiesto l'annullamento (i) del decreto del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico n. DEC/RAS/1448/2006 del 18 ottobre 2006 recante «Approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012»; (ii) dello schema di piano nazionale di assegnazione adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 13 luglio 2006; (iii) della deliberazione n. 06/2006 del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva n. 2003/87/CE recante approvazione del Piano nazionale di Assegnazione delle quote di emissione di CO2 per il periodo 2008-2012; (iv) della nota 6945/RAS/2006 del 1° dicembre 2006 recante l'accordo raggiunto dal Comitato nella seduta dal 1° dicembre 2006 sui criteri e modalita' di assegnazione delle quote di emissione di CO2 per il periodo 2008-2012; (v) dello «schema di Decisione di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012; (vi) del comunicato del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 8 del 10 gennaio 2008, pag. 60; (vii) dello «schema di Decisione di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 elaborato ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216»; (viii) del comunicato del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, (ix) del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, recante Approvazione della proposta di decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012; (x) della deliberazione n. 020/2008 del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva n. 2003/87/CE, recante Esecuzione della Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 elaborata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e integrazioni, in osservanza al nulla osta della Commissione europea; (xi) della Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, per (a) violazione e falsa applicazione degli articoli 9, 10, 11 comma 2, nonche' dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003, n. 87; (b) violazione e falsa applicazione degli articoli 87, 88 e 249 del Trattato Ce; (c) violazione e falsa applicazione dell'art. 10, lett. a), b) e d) decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216; (d) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7, 10 e 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; (e) eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, contraddittorieta', nonche' per sviamento; (f) violazione punto 16 della Comunicazione della Commissione COM/2003/0830 def; (g) violazione dell'art. 97 della Costituzione; (h) violazione e falsa applicazione degli articoli 30 e ss. della legge 9 gennaio 1991, n. 9; (i) violazione e falsa applicazione del provvedimento interministeriale prezzi 29 aprile 1992, n. 6; (l) violazione e falsa applicazione del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992; (m) violazione e falsa applicazione dell'articolo 3, comma 7 della legge 14 novembre 1995, n. 481; (n) violazione dell'articolo 2 della Decisione della Commissione 11 maggio 2007; (o) violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 2, lett. a), b) e d) del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216; (p) violazione e falsa applicazione degli articoli 9 e 11, commi 1 e 2, della direttiva Ce 13 ottobre 2003, n. 87; (q) violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 11 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216. Il TAR Lazio, con sentenza n. 6848/09 ha ordinato l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notifica per pubblici proclami, di tutti i soggetti inseriti nell'elenco allegato al Piano nazionale di assegnazione delle quote CO2, rinviando all'udienza del 5 novembre 2009. Avv. Francesco Scanzano - Avv. Carola Antonini Avv. Filippo Brunetti C-099063