TAR CAMPANIA
Sezione I - Napoli


RGN 4542/2012

(GU Parte Seconda n.72 del 20-6-2013)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Notifica  per  pubblici  proclami  ai  fini  dell'integrazione  del
contraddittorio, disposta con ordinanza presidenziale  n.  7408/2013,
nel giudizio RGN 4542/2012  fissato  per  la  discussione  di  merito
all'udienza pubblica  del  6  novembre  2013,  del  ricorso  proposto
innanzi al TAR Campania, Napoli dalle societa' CA.MA.ISA. a rl,  ALBA
81 Soc. Coop. a rl, BRASILIANA Soc. Coop., COLOMBA Soc.  Coop  a  rl,
EDERA Soc. Coop., EDILCAP Soc. Coop. a  rl,  F.A.C.  94  Soc.  Coop.,
GE.MA Srl, GSC GLOBAL SERVICE CONTRACT Scarl., LA  FIORELLA  82  Soc.
Coop. a rl, LA METROPOLI Soc. Coop. a rl, LA PASSERELLA  Soc.  Coop.,
LA ROCCA Soc. Coop., NEW VERDE Srl, PROGETTO 2000 Soc. Coop a rl,  S.
PIANESE Soc. Coop.,  difese  dagli  avv.ti  Guido  Marone,  Ivan  Del
Giudice e  Domenico  Fruttaldo,  contro  il  Comune  di  Napoli,  per
l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione  della  Giunta
Municipale del Comune di Napoli n. 759 del 12/10/2012, con  la  quale
veniva autorizzata, in  deroga  all'ordinario  criterio  cronologico,
l'emissione  di  atti  di  pagamento  per  lavori  ritenuti  urgenti,
indifferibili  in  favore  delle  imprese  indicate  negli   allegati
Elenchi. 
  Il ricorso  si  fonda  sui  seguenti  motivi:  Violazione  e  falsa
applicazione dei principi di imparzialita' e buon  andamento  di  cui
all'art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell'art.  193  del
D.Lgs. 18  agosto  2000  n.  267.  Violazione  e  falsa  applicazione
dell'art. 28 del Regolamento di Contabilita' del  Comune  di  Napoli.
Violazione e falsa applicazione  dei  principi  di  significativita',
rilevanza, coerenza e prudenza  nella  gestione  economico-contabile.
Eccesso di potere. Illogicita'. Difetto  di  istruttoria.  Erroneita'
dei presupposti. Disparita' di trattamento. Difetto  di  motivazione.
E' stato in particolare dedotto: la carenza di motivazione  a  fronte
di pareri istruttori  negativi;  l'illegittima  adozione  di  criteri
generici ed indeterminati per l'individuazione  delle  priorita';  la
conseguente illogicita' delle scelte compiute nella  selezione  delle
imprese beneficiarie. 
  Con il presente avviso, affinche' possano costituirsi in difesa, e'
data conoscenza legale del giudizio ai controinteressati, individuati
nelle imprese incluse negli elenchi allegati alla delibera  impugnata
e, precisamente: ATI Citelum-Acea-Cogei, ITALSUD 79,  CEM.AR.86,  ATI
FRADEL Costruzioni - Edil Sud 75, EUROCOSTRUZIONI  S.R.L.,  ATI  D.M.
Costruzioni, BONIFICO  GROUP  S.R.L.,  Concessionario  "Piazza  della
Socialita', Impresa SIOP, Impresa Brancaccio S.p.A,  Carmine  Marrone
fu Carmine s.r.l., societa' consortile ATI  Padre  Pio  a  r.l.,  ATI
Lucci Pompa, Valentino Giuseppe s.r.l., SORES  s.r.l.,  R.T.I.  Boffa
Arredamenti s.r.l.  e  ELLEMME  Impianti  S.p.A.,  ATI  IGER  (ex  DI
STASIO)-EDLICAR-CAMPANIA  SONDA-HIDROGEO-BELLARIA  SCARL,   CONSORZIO
STABILE NOVUS SPA, ICG2 Ingegneria e Costruzioni Generali spa, COGEPI
srl, Cavidel, DE.FI.AM. Srl, MED MEDITERRANEA EDILIZIA DI FIORE, OASI
VERDE S.R.L., ATI IANNIELLO, CARMINE MARRONE S.R.L.,  AMODIO  MAISTO,
PIANETA VERDE, N.E.M srl, Soc. Coop. EDIL MORA, Soc. Coop Carla  80.,
REAL ALBERGO DEI POVERI SCARL. 
  Il  presente  avviso  ed  il  testo  integrale  del  ricorso   sono
consultabili sul sito Internet dell'amministrazione competente. 

                          avv. Guido Marone 
           avv. Ivan Del Giudice; avv. Domenico Fruttaldo 

 
T13ABA8408
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