Avviso di rettifica
Errata corrige
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NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI Ricorre il prof. Vergine Luigi nato il 2.05.1968 a Maglie (LE) e residente in Casarano (LE) alla via Dogliatti s.n.c., rappresentato e difeso, giusta mandato a margine, dall'avv. Pasquale Marotta, con il quale elett.te domicilia in Roma alla via Villa Pepoli, 4 presso l'avv. Giancarlo Caracuzzo, CONTRO Il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca; Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce; per l'annullamento, previa sospensione e/o emanazione di misure cautelari: a) del decreto prot. n. AOOUSPLE18014, del 5/08/2009, dell'Ufficio Scolastico Prov.le di Lecce, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive, terza fascia, classi di concorso A043, nella parte in cui non viene riconosciuta, al ricorrente, la valutazione del servizio militare di leva; b) della relativa graduatoria ad esaurimento, nei limiti di cui sopra; c) del Decreto Ministeriale n. 42/09, nella parte in cui, all'art. 3, comma 5, stabilisce che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina". FATTO Il ricorrente e' docente abilitato per la classe di concorso A043. Egli ha presentato domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Lecce, per il personale docente, per il biennio 2009/2011. In tale domanda, egli ha dichiarato anche il servizio militare di leva prestato. Tuttavia, a seguito della pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento, classe di concorso A043, il ricorrente ha constatato la mancata valutazione del servizio militare di leva. Tale mancata valutazione scaturirebbe dalla disposizione contenuta nel D.M. n. 42/09. In particolare, il suddetto D.M., all'art. 3, comma 5, stabilisce che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina". Tale situazione, comporta una decurtazione del punteggio di non poco conto. Infatti, la valutazione del predetto servizio rappresenterebbe l'equivalente di un anno di insegnamento, ovvero darebbe diritto ad ulteriori punti 12. Ha presentato, quindi, ricorso presso il TAR per il Lazio-Roma, ove ha assunto il numero di R.G.9300/2009, ed e' stato assegnato alla Terza Sezione Bis. Ha dedotto le seguenti censure: 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 958/86; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST COST.; ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO, MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA GERARCHIA DELLE FONTI. Con Ord.za n. 5631/09, la predetta Terza Sezione Bis ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica per pubblici proclami. Avv.Pasquale Marotta T10ABA743