Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami La Corsi Editati Schede Dispense S.r.l. (CESD S.r.l.) in persona dell'amministratore unico Franco Bernasconi, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Patrizi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Perego in Brescia, alla via Carlo Zima n. 1/A, presentava ricorso dinanzi l'intestato TAR, nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Direzione Provinciale del Lavoro di Mantova, e nei confronti della signora Paola Luzzara per l'annullamento della nota prot. n. 5604 del 10 marzo 2010, comunicata a mezzo fax in data 17 marzo 2010, con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di Mantova ha adottato un provvedimento di differimento dell'accesso ai documenti amministrativi richiesto da CESD S.r.l. con istanza del 4 marzo 2010 al fine di «avere copia o quanto meno di prendere visione delle dichiarazioni rese e verbalizzate dai collaboratori CESD nell'ambito dell'accertamento ispettivo condotto dagli ispettori Iemmi Paolo e Maria Giuseppina, iniziato con accessi del 4 dicembre 2009, 9 dicembre 2009 e 15 dicembre 2009 presso la sede operativa dell'impresa in via Mazzini (Mantova) e proseguito con audizioni di altri collaboratori ed esame documentazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Mantova. ecc.»; per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex art. 22 s.s. della legge n. 241/90, ai predetti documenti amministrativi come da istanza del 4 marzo 2010 ai fini della presa visione ed estrazione di copia e la conseguente condanna della Direzione Provinciale del Lavoro di Mantova (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali) alla esibizione dei predetti documenti. Si chiedeva l'annullamento di tale provvedimento per i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 25 della legge n. 241/1990. Violazione dell'art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006. Violazione, erronea e falsa applicazione dell'art. 2, lettera c) e dall'art. 3, lettera c) del D.M. 4 novembre 1994, n. 757. Sviamento. Difetto dei presupposti. Eccesso di potere per erroneita'. Violazione dell'art. 24 Cost. Violazione dei principi costituzionali di trasparenza, imparzialita' e di difesa. Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalita'. Il TAR, Sez. II, con l'ordinanza n. 121 del 2010, per come integrata dall'ordinanza n. 129 del 2010, ordinava di procedere all'integrazione del contraddittorio di tutti i collaboratori di cui al verbale conclusivo dell'accertamento in materia di lavoro e previdenza del 9 febbraio 2010, prot. n. 2993, fatta eccezione per la signora Paola Luzzara, gia' regolarmente citata, ovvero i signori 1) Lucchetti Ramona, 2) Lovascio M. Giovanna, 3) Di Lella Maria, 4) Morselli Rachele, 5) Loiero Annalisa, 6) Delega' Rachele, 7) Reggiani Elisabetta, 8) Guerreschi Elena, 9) Guerra Valerio, 10) Beduschi Jessica, 11) Vicini Sergio, 12) Paglia Ilaria, 13) Petrassi Beatrice, 14) Compagni Rosaria, 15) Bignotti Nadia, 16) Vanoni Vittorio, 17) Sorbena Anna Giusi, 18) Bigliardi Lorenzo. Con detta ordinanza il TAR autorizzava la notifica nella forma dei pubblici proclami. Rinviava all'udienza del 29 luglio 2010. Avv. Andrea Patrizi TS10ABA8221