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Errata corrige
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Prot. n. 8324/2008/14-7 Gab. Il prefetto della Provincia di Firenze, Vista la nota n. 347394 datata 21 marzo 2008, con la quale la Banca d'Italia, sede di Firenze, ha comunicato che i sottoindicati sportelli del Credito Cooperativo Fiorentino non hanno potuto funzionare regolarmente dal giorno 6 marzo 2008 al giorno 10 marzo 2008, a causa di un problema di ordine tecnico, ed ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti nei detti giorni o nei cinque giorni successivi: Ag. Campi Bisenzio Sede, Ag. Campi Bisenzio Magenta, Ag. Calenzano, Ag. Sesto Fiorentino, Ag. Firenze viale Belfiore, Ag. Firenze via Traversari; Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, e' riconosciuta essere causata da eventi eccezionali la chiusura delle Filiali del Credito Cooperativo Fiorentino, dal giorno 6 marzo 2008 al giorno 10 marzo 2008; pertanto i termini legali e convenzionali sono prorogati in favore dei suindicati sportelli di 15 giorni a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alle date di cui sopra. Firenze, 21 maggio 2008 Il prefetto: De Martino C-0810141 (Gratuito).