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Errata corrige
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Prot. n. 3054/14.7 Gab. Il prefetto della Provincia di Rieti, Vista la lettera in data 14 febbraio 2008 con la quale il direttore della locale Filiale della Banca d'Italia, nel far presente che il giorno 7 febbraio scorso gli sportelli della Cassa di Risparmio di Rieti e precisamente: la sede centrale; le Agenzie di Citta' nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, le Agenzie di Antrodoco, Cantalice, Cantalupo, Contigliano, Cottanello, Passo Corese, Poggio Mirteto, Osteria Nuova, Scandriglia, Roccasinibalda e Rivodutri, non hanno potuto funzionare regolarmente a causa dell'astensione dal lavoro del personale, chiede l'emanazione del provvedimento di proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nel predetto giorno e nei cinque giorni successivi; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. l; Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340; Decreta: ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del citato decreto legislativo viene riconosciuto che l'irregolare funzionamento degli sportelli delle Agenzie sopraindicate della Cassa di Risparmio di Rieti e' stato determinato da evento eccezionale e, pertanto, a favore del predetto Istituto di Credito i termini legali e convenzionali scadenti il 7 febbraio 2008 e nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti ed operazioni da compiersi su altra piazza sono prorogati di 15 giorni a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico. La direzione della Filiale di Rieti della Banca d'Italia e' incaricata dell'esecuzione del presente decreto che, a cura di questa Prefettura, verra' trasmesso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'istituto interessato ne curera' inoltre l'affissione per estratto nei locali della Filiale. Rieti, 18 febbraio 2008 Il prefetto: Mustilli C-083586 (Gratuito).