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Fusione transfrontaliera di Beni Stabili S.p.A. SIIQ (societa' costituita ai sensi del diritto italiano) in Fonciere des Regions S.A. (societa' costituita ai sensi del diritto francese) che assumera' la denominazione di "Covivio S.A." - Avviso ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 108 I. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera Beni Stabili S.p.A. SIIQ, societa' per azioni costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Via Piemonte, 38, 00187 Roma, Italia, numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma al numero 00380210302, capitale sociale pari a Euro 226.959.280,30, (la "Societa' Incorporanda") e Fonciere des Regions S.A., societe' anonyme costituita ai sensi del diritto francese, con sede legale in 18, avenue François Mitterrand, 57000 Metz, Francia, numero di iscrizione presso il Registro del commercio e delle imprese (Registre du commerce et des societes) al numero 364800060, capitale sociale pari a Euro 225.835.737, (la "Societa' Incorporante"). II. Modalita' di esercizio dei diritti dei creditori Con riferimento alla Societa' Incorporanda: i creditori della Societa' Incorporanda, i quali vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione del progetto comune di fusione transfrontaliera presso il Registro delle Imprese di Roma ai sensi dell'articolo 2501-ter cod. civ., (inclusi gli obbligazionisti e i possessori di obbligazioni convertibili di cui al prestito obbligazionario "€200,000,000 0.875 per cent. Convertible Bonds due 2021", quotato sull'ExtraMOT - Mercato Professionale di Borsa Italiana) hanno diritto di proporre opposizione alla fusione, ai sensi dell'articolo 2503 cod. civ., entro 60 giorni dall'iscrizione della decisione in ordine alla fusione presso il Registro delle Imprese di Roma. Con riferimento alla Societa' Incorporante: i creditori della Societa' Incorporante il cui credito sia anteriore alla pubblicazione del progetto di fusione hanno diritto di proporre opposizione alla fusione subordinatamente alle condizioni disciplinate all'articolo L. 236-14 del codice di commercio francese. In conformita' all'articolo L. 236-15 del codice di commercio francese, l'assemblea generale degli obbligazionisti potrebbe incaricare i propri rappresentanti di opporsi alla fusione subordinatamente alle condizioni previste dall'articolo L. 236-14 del codice di commercio francese. III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza Con riferimento alla Societa' Incorporanda: i soci della Societa' Incorporanda che non abbiano contribuito all'approvazione del progetto di fusione hanno diritto di esercitare il diritto di recesso a essi spettante ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettera c), cod. civ. e dell'articolo 5 del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108. Il prezzo di liquidazione pagabile ai soci, calcolato nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2437-ter cod. civ., e' pari a Euro 0,7281 per ciascuna azione della Societa' Incorporanda in relazione alla quale sia stato esercitato il diritto di recesso. Il diritto di recesso dovra' essere esercitato ai sensi degli articoli 2437-bis ss. cod. civ., come meglio descritto nel progetto comune di fusione transfrontaliera. Con riferimento alla Societa' Incorporante: i soci della Societa' Incorporante non disporranno del diritto di recesso, in quanto tale diritto non e' previsto dalla legge francese con riferimento alla fusione. IV. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione Le informazioni sulla fusione transfrontaliera saranno disponibili gratuitamente sul sito web della Societa' Incorporanda (www.benistabili.it) e sul sito web della Societa' Incorporante (www.covivio.eu), nonche' presso le sedi legali della Societa' Incorporanda e della Societa' Incorporante, al fine di consentire a tutti gli aventi diritto di prenderne visione. Roma, 27 luglio 2018 Beni Stabili S.p.A. SIIQ - p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato Christophe Kullmann TX18AAB8201