Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario"). Sanvitale 2 S.r.l. (la "Societa'") comunica che in data 29 luglio 2010 ha concluso con Banca Monte Parma S.p.A. ("Banca Monte Parma" o la "Banca Cedente") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di Cessione"). In virtu' del Contratto di Cessione, la Societa' ha acquistato pro soluto da Banca Monte Parma ogni e qualsiasi credito pecuniario (collettivamente, i "Crediti") derivante da contratti di mutuo ipotecari (i "Contratti di Mutuo") (nonche' i relativi crediti nascenti dalle polizze assicurative stipulate a garanzia dei Mutui "Crediti da Polizze Assicurative") stipulati da Banca Monte Parma in base ai quali sono stati erogati finanziamenti (ciascuno un "Mutuo") che, alle ore 23:59 del 30 giugno 2010 (la "Data di Valutazione") o alla diversa data specificata nel relativo criterio, soddisfacevano i seguenti criteri di selezione: (i) Mutui che siano stati stipulati e/o siano stati oggetto di accollo a partire dal 1 febbraio 2009 (incluso); (ii) Mutui garantiti da ipoteca (a) su beni immobili ubicati nel territorio italiano, e (b) in relazione ai quali alla data di erogazione del relativo Mutuo, i relativi beni immobili fossero destinati ad uso catastale abitativo o, in caso di Mutui garantiti da ipoteca su piu' beni immobili, il bene immobile sul quale e' iscritta l'ipoteca di importo maggiore fosse, alla data di erogazione del relativo Mutuo, destinato ad uso catastale abitativo; (iii) Mutui i cui debitori ceduti, alla data di erogazione del relativo Mutuo, fossero persone fisiche ed in relazione ai quali (a) nel caso di Mutui intestati ad un singolo debitore ceduto, tale debitore ceduto fosse, alla data di erogazione del relativo Mutuo, residente in Italia o, (b) in caso di Mutui cointestati a piu' persone fisiche, almeno un debitore ceduto fosse, alla data di erogazione del relativo Mutuo, residente in Italia; (iv) Mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico in favore della Banca Cedente (intendendosi per tale: (i) un'ipoteca di primo grado legale, ovvero (ii) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che di grado precedente, nonche' (iii) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutti i mutui assistiti dalle ipoteche di grado superiore soddisfino tutti gli altri criteri relativi ai Crediti); (v) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo qualificabili come contratti di mutuo fondiario secondo la disciplina di cui all'articolo 38 e ss. del Testo Unico Bancario e della normativa di attuazione; (vi) Mutui il cui importo residuo in linea capitale non sia superiore ad Euro 600.000 (seicentomila); (vii) Mutui il cui importo residuo in linea capitale, sommato all'importo residuo in linea capitale di ogni altro Mutuo che soddisfi tutti gli altri criteri relativi ai Crediti e che sia vantato nei confronti del medesimo debitore ceduto, non sia superiore ad Euro 600.000 (seicentomila); (viii) Mutui erogati a soggetti che in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata), alla data di erogazione del relativo Mutuo, fossero ricompresi nelle seguenti categorie SAE (settore di attivita' economica): 600 ("famiglie consumatrici"), 614 ("Artigiani") e 615 ("Altre Famiglie Produttrici"); (ix) Mutui che alla Data di Valutazione non presentavano rate scadute e non pagate; (x) Mutui che al 10 luglio 2010 presentavano almeno una rata comprensiva di capitale e/o interessi scaduta e pagata; (xi) Mutui che non siano stati concessi ad una pubblica amministrazione ad altri enti pubblici o ad enti ecclesiastici; (xii) Mutui denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo nei quali non vi siano previsioni che ne permettano la conversione in diversa valuta; (xiii) Mutui derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla legge italiana; con esclusione dei: (a) Mutui non interamente erogati; (b) Mutui erogati a favore di soggetti che siano dipendenti, sindaci o amministratori della Banca Cedente; (c) Mutui classificati come mutui agrari ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico Bancario; (d) Mutui derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo debitore ceduto (cd. "Mutui agevolati" e "Mutui convenzionati"); (e) Mutui in relazione ai quali, alla Data di Valutazione, il relativo debitore ceduto che rientri in almeno una delle seguenti categorie: (i) soggetti privati entrati in cassa integrazione da ottobre 2008; (ii) soggetti privati che hanno subito la perdita del posto di lavoro da ottobre 2008; (iii) soggetti privati che hanno subito da ottobre 2008 una riduzione oraria uguale o superiore al 30%; (iv) famiglie numerose con 3 o piu' figli e redditi ISE inferiori a 55.000 euro; o (v) pensionati con redditi inferiori ai 600 euro mensili), abbia presentato alla Banca Cedente richiesta di adesione ad une delle iniziative della Banca Cedente destinate alla famiglie in difficolta' ricomprese nel "pacchetto fiducia" approvato dalla Banca Cedente; (f) Mutui identificati dai seguenti numeri di rapporto, come riportati nel relativo Contratto di Mutuo: 06/074/00081773; 06/013/00084513; 06/004/00085712; 06/000/00087200; 06/347/00088389; 06/343/00082602; 06/000/00084830; 06/355/00085729; 06/005/00087440; 06/339/00088538; 06/340/00083407; 06/333/00084966; 06/000/00085964; 06/345/00087498; 06/340/00088557; 06/335/00083442; 06/020/00084980; 06/013/00086304; 06/017/00087530; 06/028/00088751; 06/002/00083918; 06/074/00085134; 06/335/00086413; 06/074/00087588; 06/028/00088752; 06/002/00083948; 06/019/00085224; 06/022/00086435; 06/019/00087883; 06/340/00088753; 06/023/00084244; 06/334/00085282; 06/026/00086483; 06/017/00088228; 06/029/00089030; 06/336/00084317; 06/331/00085387; 06/335/00086833; 06/017/00088311; 06/000/00089383; 06/347/00084320; 06/347/00085510. Come previsto dal combinato disposto del comma 3 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti ed/o i relativi Crediti da Polizze Assicurative sono stati altresi' trasferiti alla Societa' ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facolta' ad essi relativi) ai Crediti ed/o i relativi Crediti da Polizze Assicurative e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti ed i relativi Crediti da Polizze Assicurative od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalita' o annotazione salvo l'iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'articolo 58 del Testo Unico Bancario. La Societa' ha conferito incarico a Banca Monte Parma ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso dei Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative e delle garanzia e dei privilegi che li assistono e garantiscono. Pertanto, i debitori ceduti da Banca Monte Parma, i loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare a Banca Monte Parma ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ed ai relativi Crediti da Polizze Assicurative, nelle forme gia' previste dai relativi Contratti di Mutuo o dalle relative polizze assicurative o in forza di legge, nonche' in conformita' alle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere loro di volta in volta comunicate. Dell'eventuale cessazione di tali incarichi verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a: Banca Monte Parma S.p.A., Piazzale Jacopo Sanvitale,1, 43100 Parma, Italia Inoltre, a seguito della cessione, la Societa' e' divenuta esclusiva titolare dei Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti. Tanto premesso, la Societa', in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/03, con la presente intende fornire ai debitori ceduti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/03 (in particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 13), la Societa' non trattera' dati definiti come "sensibili". La Societa' trattera' i dati personali per finalita' connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative; al recupero del Credito e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative (ad es.: conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonche' da disposizioni emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per il trattamento per le suestese finalita' non e' richiesto il consenso dei debitori ceduti, mentre l'eventuale opposizione al trattamento comportera' l'impossibilita' di proseguire il rapporto. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione e recupero dei Crediti e dei relativi Crediti da Polizze Assicurative, la Societa' comunichera' i dati personali per le "finalita' del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale e societa' di recupero crediti. Un elenco dettagliato di tali soggetti e' disponibile presso la sede della Societa', come sotto indicato. I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati del cliente, utilizzeranno i medesimi in qualita' di "titolari" ai sensi del decreto legislativo 196/03, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso la Societa'. I diritti previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 196/03 potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al "Titolare", Sanvitale 2 S.r.l., con sede in Milano, Foro Buonaparte, 70, all'attenzione degli amministratori. Milano, 2 agosto 2010 Sanvitale 2 S.R.L. Dott. Andrea Di Cola T10AAB8781