VOBA CB S.R.L.

Societa' appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare dell'Alto
Adige S.p.A., iscritto all'albo dei Gruppi Bancari al n. 5856


Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Bancario Banca
Popolare dell'Alto Adige S.p.A.

Sede sociale: via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV), Italia
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04994460261
Codice Fiscale: 04994460261

BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE - BPAA

Iscritta al n. 3630.1 del registro delle banche tenuto presso la
Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 385 del 1°
settembre 1993


Capogruppo del gruppo bancario Banca Popolare dell'Alto Adige,
iscritto al n. 5856 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai
sensi dell'articolo 64 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: via del Macello n. 55 - 39100 Bolzano, Italia
Registro delle imprese: Bolzano 00129730214
Codice Fiscale: 00129730214

(GU Parte Seconda n.118 del 8-10-2019)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge n. 130  del  30  aprile
1999, come di volta in  volta  modificata  e  integrata,  (la  "Legge
130"), dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, come
di seguito modificato e integrato  (il  "Testo  Unico  Bancario")  ed
informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai
sensi ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento  (UE)  2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile  2016,  come  di
volta  in  volta  modificato  e/o  integrato  (il   "GDPR")   e   del
provvedimento dell'Autorita'  Garante  per  la  Protezione  dei  Dati
                    Personali del 18 gennaio 2007 
 

  VOBA CB S.r.l. comunica  che,  nel  contesto  di  un'operazione  di
emissione di  obbligazioni  bancarie  garantite  da  parte  di  Banca
Popolare dell'Alto Adige S.p.A., in data 1° ottobre 2019 (la "Data di
Cessione") VOBA CB S.r.l. ha concluso con  Banca  Popolare  dell'Alto
Adige S.p.A. (il "Cedente" ovvero "BPAA") un contratto di cessione di
crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli  effetti
del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4  della  Legge  130  e
dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il  "Contratto  Quadro  di
Cessione"). In virtu'  di  tale  contratto  di  cessione  il  Cedente
cedera'  e  VOBA   CB   S.r.l.   dovra'   acquistare   dal   Cedente,
periodicamente e pro soluto, secondo  un  programma  di  cessioni  da
effettuarsi ai termini ed alle condizioni  ivi  specificate,  ogni  e
qualsiasi credito derivante dai mutui ipotecari in bonis  erogati  ai
sensi di contratti di  mutuo  stipulati  dal  Cedente  con  i  propri
clienti (i "Contratti di Mutuo") nel corso  della  propria  ordinaria
attivita' di impresa (i "Crediti"). 
  Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato,  si  comunica
che, in data 1° ottobre 2019, VOBA CB S.r.l. ha acquistato pro soluto
dal Cedente ogni e qualsiasi Credito derivante dai Contratti di Mutuo
che alla data del  1°  settembre  2019  (la  "Data  di  Valutazione")
rispettavano i seguenti criteri cumulativi: 
  CRITERI GENERALI 
  i. sono crediti ipotecari residenziali  (i)  il  cui  rapporto  fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile residenziale non sia superiore all'80% del valore aggiornato
del bene immobile a garanzia del finanziamento  in  conformita'  alle
disposizioni del decreto ministeriale n. 310  emanato  dal  Ministero
dell'Economia e delle Finanze il 14 dicembre 2006, o (ii) qualora  vi
siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria  di
cui almeno uno sia un immobile residenziale in relazione al quale  il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo  di
eventuali precedenti finanziamenti ipotecari  gravanti  sul  medesimo
bene  immobile  non  sia  superiore  all'80%  del  valore  aggiornato
dell'immobile residenziale; 
  ii. il periodo di consolidamento applicabile alla relativa  ipoteca
si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad  impugnazione
ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del  16  marzo
1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto,  del  decreto
legislativo numero 385 del 1° settembre 1993; 
  iii. sono stati erogati da, o sono di titolarita' di, BPAA; 
  iv. sono disciplinati dalla legge italiana; 
  v. sono in bonis; 
  vi. derivano da mutui che alla Data di  Cessione  non  presentavano
rate di capitale e/o interessi impagate da piu' di 30 giorni; 
  vii.  in  relazione  ai  quali  almeno  una  rata,  anche  di  soli
interessi, e' stata pagata dal debitore; 
  viii. prevedono che tutti i pagamenti  dovuti  dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  ix.  prevedono  un  rimborso  di  capitale  e  interessi   mediante
corresponsione di rate mensili, bimestrali, trimestrali o semestrali; 
  x. sono stati interamente erogati; 
  xi. sono stati concessi ad una persona fisica ovvero a piu' persone
fisiche cointestatarie; 
  xii. prevedono il pagamento da parte del debitore di  un  tasso  di
interesse variabile (includendo anche il tasso di interesse variabile
con  un  tasso  cap),  o  un  tasso  fisso,  o  misto,  o  un   tasso
variabile/fisso con un'opzione di  switch  da  variabile  a  fisso  e
viceversa; 
  xiii. il cui pagamento e' garantito da un'ipoteca  di  primo  grado
economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero
(ii) (A) ovvero un'ipoteca di grado successivo al primo rispetto alla
quale siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite
dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente  oppure  (B)  ovvero
un'ipoteca costituita su un bene immobile gia' gravato da ipoteca  di
grado precedente a garanzia di un credito nei confronti del  medesimo
debitore  ceduto  che  soddisfa  i  Criteri  e  che  viene   pertanto
contestualmente ceduto nell'ambito dell'Operazione; 
  xiv. il cui debito residuo in linea capitale alla relativa Data  di
Valutazione non risulta superiore a Euro 10 milioni; 
  xv. che non includono alcuna clausola che  limiti  la  possibilita'
per BPAA di cedere i crediti e, in tal caso, BPAA  ha  ottenuto  tale
consenso. 
  CRITERI SPECIFICI 
  i.  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili  con   destinazione
residenziale. A tale fine per "mutui garantiti da ipoteca su immobili
con  destinazione  residenziale"  si  intendono  mutui  garantiti  da
ipoteca su  immobili  che  ricadono  in  almeno  una  delle  seguenti
categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, con  le  relative
pertinenze; 
  ii. che sono stati interamente erogati (facendosi riferimento,  nel
caso di mutui erogati "a stato  avanzamento  lavori",  alla  relativa
data dell'ultima erogazione) nel periodo compreso tra il 01/03/1999 e
il 30/09/2018, rispetto ai quali i mutuatari  non  hanno  diritto  ad
ulteriori erogazioni ai sensi  del  relativo  contratto  di  mutuo  e
rispetto ai quali l'immobile oggetto di ipoteca e' stato  interamente
finito; 
  iii. che non prevedono il completo rimborso ad una data  precedente
al 31/12/2019; 
  iv.  che  non  sono  mutui  agevolati  che  prevedevano  al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati) ovvero garantiti da  o  erogati  ai
sensi di convenzioni stipulate con consorzi di garanzia  fidi  (e.g.,
CONSAP); 
  v. che sono  stati  erogati  da  BPAA  e,  alla  relativa  Data  di
Cessione, siano di titolarita' di BPAA; 
  vi. derivano da mutui che alla Data di Valutazione non presentavano
rate di capitale e/o interessi impagate da piu' di 1 giorno; 
  vii. il cui piano di ammortamento, decorso l'eventuale  periodo  di
preammortamento, e' (i) alla "francese" (per tale  intendendosi  quel
metodo di  ammortamento  ai  sensi  del  quale  tutte  le  rate  sono
comprensive  di  una   componente   capitale   fissata   al   momento
dell'erogazione e crescente nel tempo e di una  componente  interesse
variabile, cosi' come rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se
esiste, dell'ultimo accordo  relativo  al  sistema  di  ammortamento)
ovvero (ii) all'"italiana" (per  tale  intendendosi  quel  metodo  di
ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una
componente capitale sempre uguale,  calcolata  come  importo  erogato
diviso il numero di rate di ammortamento, e  la  quota  interessi  e'
calcolata sul debito residuo di ogni rata; 
  viii. in relazione ai quali, alla Data di Valutazione, il  relativo
mutuatario non beneficia  o  abbia  beneficiato  di  una  sospensione
volontaria concordata con BPAA o di  una  sospensione  del  pagamento
delle rate ai sensi di iniziative o misure  applicabili,  e  che  non
siano stati rinegoziati ai sensi della convenzione  conclusa  tra  il
Ministero dell'Economia e delle  Finanze  e  l'associazione  Bancaria
Italiana in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'articolo 3 del  Decreto
legge n. 93 del 27 maggio 2008 (il cd "Decreto Tremonti")  convertito
in legge ai sensi della Legge n. 126 del 24 luglio 2008); 
  ix. i cui debitori principali (eventualmente  anche  a  seguito  di
accollo e/o  frazionamento)  sono  persone  fisiche  di  nazionalita'
italiana residenti, alla Data di Valutazione, in Italia e  non  sono,
anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, soggetti  che,
alla  Data  di  Valutazione,  erano  dipendenti  o  ex-dipendenti  in
pensione o amministratori o esponenti bancari (ai sensi dell'articolo
136 del Testo Unico Bancario) di BPAA; 
  x. il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione
non risulta superiore a Euro 700.000,00; 
  xi. garantiti da ipoteca  di  primo  grado  economico  su  un  solo
immobile dislocato nel territorio italiano; 
  xii. in relazione ai quali il rapporto tra  (i)  l'importo  erogato
alla data di stipula del contratto di mutuo e (ii) il minore tra  (a)
il valore dell'immobile ipotecato, determinato in  prossimita'  della
stipulazione del medesimo mutuo,  e  (b)  il  valore  dell'iscrizione
ipotecaria in essere in relazione a tale bene, e' pari o inferiore al
100%; 
  xiii. in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo  capitale
residuo alla Data di Valutazione, eventualmente  sommato  all'importo
capitale residuo di  altri  finanziamenti  aventi  il  medesimo  bene
immobile a garanzia,  e  (ii)  il  minore  tra  (a)  il  valore  piu'
aggiornato dell'immobile ipotecato e (b)  il  valore  dell'iscrizione
ipotecaria in essere in relazione a tale bene, e' pari o inferiore al
80%; 
  xiv. in relazione ai quali il rapporto tra (i)  l'importo  capitale
residuo alla Data di Valutazione e (ii) il minore tra (a)  il  valore
dell'immobile   ipotecato,   determinato   in    prossimita'    della
stipulazione del medesimo  mutuo  e  (b)  il  valore  dell'iscrizione
ipotecaria in essere, e' pari o inferiore al 80%; 
  xv. conclusi dal Cedente con debitori classificati con  codice  SAE
(Settore di Attivita' Economica) 600; 
  xvi. che alla Data di Valutazione non siano inclusi tra  i  crediti
oggetto di operazioni di cartolarizzazione realizzate da  banche  del
Gruppo BPAA; 
  xvii. in relazione ai quali, se a tasso variabile, il tasso  finito
e' maggiore o uguale allo 0%; 
  xviii. mutui erogati nei confronti di cittadini italiani. 
  Sono  tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  Crediti  nascenti   da
Contratti di Mutuo che,  pur  presentando  le  caratteristiche  sopra
indicate,  presentano,  altresi',   una   o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  i. mutui classificati alla data di stipulazione come  mutui  agrari
ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Testo Unico Bancario; 
  ii. mutui erogati in pool con altri istituti finanziari; 
  iii. mutui le cui rate vengono pagate per cassa; 
  iv. mutui erogati a valere su fondi terzi; 
  v. mutui garantiti da ipoteca su almeno  un  immobile  situato  nel
territorio italiano, per i quali il medesimo debitore abbia  ricevuto
da BPAA un ulteriore  mutuo  la  cui  garanzia  ipotecaria  e'  stata
costituita a valere sul medesimo immobile entro il 31 dicembre 2018; 
  vi. mutui che alla Data  di  Valutazione  presentavano  un  importo
capitale residuo inferiore ad Euro 10.000,00; 
  vii. mutui  che  alla  Data  di  Cessione  siano  stati  rimborsati
anticipatamente o surrogati presso un altro istituto bancario; 
  viii. mutui che presentano i seguenti codici  rapporti:  25-438063;
25-433718. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da VOBA  CB  S.r.l.  che
alla Data di Valutazione  rispettavano  i  criteri  cumulativi  sopra
elencati    e'    disponibile     presso     il     sito     internet
https://www.volksbank.it e presso tutte le filiali di Banca  Popolare
dell'Alto Adige S.p.A.. 
  Il Cessionario ha conferito incarico  a  Banca  Popolare  dell'Alto
Adige S.p.A., ai sensi della Legge 130, affinche' per suo  conto,  in
qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti,
proceda  all'incasso  delle  somme  dovute.  Per  effetto  di  quanto
precede, i debitori ceduti  (i  "Debitori  Ceduti")  continueranno  a
pagare al Cedente ogni somma dovuta in relazione  ai  crediti  ceduti
nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o  in  forza  di
legge e dalle eventuali ulteriori informazioni  che  potranno  essere
comunicate ai debitori  ceduti.  Dell'eventuale  cessazione  di  tale
incarico  verra'  data  notizia  mediante  comunicazione  scritta  ai
debitori ceduti. 
  Informativa  ai  sensi  dell'artt.  13  e  14  del   GDPR   e   del
provvedimento dell'Autorita'  Garante  per  la  Protezione  dei  Dati
Personali del 18 gennaio 2007 (congiuntamente, la Normativa Privacy) 
  La cessione dei Crediti da parte del  Cedente  al  Cessionario,  ai
sensi e per gli effetti del Contratto Quadro di Cessione,  unitamente
alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a
tali  crediti,  ha  comportato   il   necessario   trasferimento   al
Cessionario   dei   dati   personali   (ivi   incluso,    a    titolo
esemplificativo,  quelli  anagrafici,  patrimoniali   e   reddituali)
relativi ai  debitori  ceduti  ed  ai  rispettivi  garanti  (i  "Dati
Personali") contenuti in documenti ed evidenze informatiche  connesse
ai crediti  ceduti.  A  seguito  della  cessione  il  Cessionario  e'
divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza,  ai  sensi
del GDPR, titolare del trattamento dei Dati. 
  Il Cessionario e' dunque tenuto a fornire ai  debitori  ceduti,  ai
rispettivi eventuali garanti,  ai  loro  successori  e  aventi  causa
l'informativa di cui all'art. 13 e 14 del GDPR. 
  I Dati sono stati raccolti presso il  Cedente  e  continueranno  ad
essere trattati con le stesse modalita' e per le stesse finalita' per
le quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente al momento  della
stipulazione del contratto ai sensi del quale il Cedente e' diventato
titolare dei Crediti. I Dati saranno trattati dal Cessionario  e,  in
qualita' di responsabile del trattamento, dal Cedente per  conto  del
Cessionario, al fine  di:  (a)  gestire,  amministrare,  incassare  e
recuperare i Crediti, (b) espletare gli  altri  adempimenti  previsti
dalla  normativa  italiana  in  materia  di  antiriciclaggio  e  alle
segnalazioni richieste ai sensi della  vigilanza  prudenziale,  della
Legge 130, delle istruzioni di vigilanza e di  ogni  altra  normativa
applicabile  (anche   inviando   alle   autorita'   competenti   ogni
comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi,
regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o  ai  Crediti),
(c) provvedere alla tenuta ed alla  gestione  di  un  archivio  unico
informatico;  (d)  eseguire  disposizioni  impartite   da   Autorita'
competenti e da organi di vigilanza e controllo. Il  trattamento  dei
Dati avviene mediante strumenti manuali,  informatici  e  telematici,
con  logiche  strettamente  correlate  alle  suddette  finalita'   e,
comunque, in modo tale da garantire la sicurezza  e  la  riservatezza
degli stessi Dati. 
  I Dati saranno conservati: (i) su archivi  cartacei  e  informatici
del Cessionario (in qualita' di titolare del trattamento)  e/o  della
Cedente (in qualita' di responsabile esterno del trattamento) e altre
societa' terze che saranno nominate quali  responsabili  esterni  del
trattamento;  (ii)  per  il   tempo   necessario   a   garantire   il
soddisfacimento dei Crediti ceduti e l'adempimento degli obblighi  di
legge  e  regolamentari   dettati   in   materia   di   conservazione
documentale. I  server  e  i  supporti  informatici  sui  quali  sono
archiviati i Dati sono ubicati in Italia  e  all'interno  dell'Unione
Europea per il tempo necessario a garantire  il  soddisfacimento  dei
Crediti ceduti e l'adempimento degli obblighi di legge.  I  Dati  non
saranno trasferiti verso paesi non appartenenti  all'Unione  Europea.
Si precisa che i Dati potranno  essere  inoltre  comunicati  solo  ed
esclusivamente a soggetti la cui attivita' sia strettamente collegata
o strumentale alle indicate finalita' del trattamento tra i quali, in
particolare: (i) i soggetti incaricati dei  servizi  di  cassa  e  di
pagamento, per l'espletamento dei servizi  stessi,  (ii)  i  revisori
contabili e gli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi del
Cessionario, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorita'
di  vigilanza,  fiscali,  e  di   borsa   laddove   applicabili,   in
ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i  incaricato/i
di tutelare gli interessi dei portatori delle  Obbligazioni  Bancarie
Garantite che  verranno  emesse  nel  contesto  di  un'operazione  di
emissione delle Obbligazioni  Bancarie  Garantite  nell'ambito  della
quale sono ceduti i Crediti; e (v) i soggetti incaricati del recupero
dei Crediti. I  dirigenti,  amministratori,  sindaci,  i  dipendenti,
agenti  e  collaboratori  autonomi  del  Cessionario  e  degli  altri
soggetti sopra indicati potranno venire a  conoscenza  dei  Dati,  in
qualita'  di   soggetti   autorizzati   al   trattamento   ai   sensi
dell'articolo 4 n. 10 del GDPR. Si informa che la base  giuridica  su
cui si fonda il trattamento dei Dati da parte del Cessionario e/o dei
soggetti a cui questa comunica i Dati e' identificata  nell'esistenza
di un obbligo di legge ovvero nella circostanza che il trattamento e'
strettamente funzionale all'esecuzione del rapporto  contrattuale  di
cui  sono  parte  i  debitori  ceduti  (pertanto  non  e'  necessario
acquisire alcun consenso  ulteriore  da  parte  del  Cessionario  per
effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre  che  non
verranno trattati categorie particolari  di  dati  personali  di  cui
all'articolo 9 del GDPR (ad  esempio  dati  relativi  allo  stato  di
salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o  di  altro  genere,
alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati). 
  Si  informa,  infine,  che  gli  articoli  da  15  a  21  del  GDPR
attribuiscono agli interessati  specifici  diritti.  In  particolare,
ciascun interessato puo' (a) ottenere dal responsabile o  da  ciascun
titolare autonomo del trattamento la conferma dell'esistenza di  dati
personali che lo riguardano (anche se non  ancora  registrati)  e  la
loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere l'indicazione
dell'origine dei Dati, le finalita' e le modalita' del trattamento  e
la logica applicata in caso di trattamento effettuato  con  l'ausilio
di strumenti elettronici,  (c)  chiedere  di  conoscere  gli  estremi
identificativi del titolare e dei responsabili, (d) chiedere conferma
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali  i  Dati  possono
essere  comunicati  o  che  potranno   venirne   a   conoscenza,   di
responsabili o soggetti autorizzati, (e) ottenere l'aggiornamento, la
rettifica e, qualora vi sia interesse, l'integrazione dei  Dati,  (f)
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma  anonima  o  il
blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi  quelli  di
cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per  i
quali i Dati sono stati raccolti  o  successivamente  trattati),  (g)
chiedere l'attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (e)  ed
(f) che precedono sono state portate a conoscenza (anche  per  quanto
riguarda il loro contenuto) di coloro ai  quali  i  Dati  sono  stati
comunicati (salvo quando tale adempimento  si  rivela  impossibile  o
comporta un impiego di mezzi manifestamente  sproporzionato  rispetto
al diritto  tutelato),  nonche'  (h)  richiedere  la  limitazione  di
trattamento ove non tutti i dati personali fossero necessari  per  il
perseguimento delle finalita' sopra esposte. Ciascun  interessato  ha
inoltre diritto di opporsi, in tutto  o  in  parte:  (i)  per  motivi
legittimi, al trattamento  dei  Dati  che  lo  riguardano,  ancorche'
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento  di  Dati
che lo riguardano a fini di invio di  materiale  pubblicitario  o  di
vendita diretta o per il compimento  di  ricerche  di  mercato  o  di
comunicazione commerciale. I debitori ceduti  e  gli  eventuali  loro
garanti, successori o aventi  causa  e  altri  interessati,  potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti
previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle  ore  di
apertura  di  ogni  giorno  lavorativo  bancario,  a  Banca  Popolare
dell'Alto Adige in qualita' di responsabile esterno  del  trattamento
e/o presso la sede legale del Cessionario fermo restando  il  diritto
di proporre, a norma di legge, ricorso all'Autorita' Garante  per  la
protezione dei dati personali. 
  Ogni informazione potra'  essere  piu'  agevolmente  richiesta  per
iscritto al Cedente  in  qualita'  di  "Responsabile"  designato  dal
Cessionario in relazione ai Crediti ai  sensi  dell'articolo  28  del
GDPR. 
 
  Conegliano (TV), 2 ottobre 2019. 

              Voba CB S.r.l. - Il consigliere delegato 
                           Nausica Pinese 

 
TX19AAB10805
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.