Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, come di volta in volta modificata e integrata, (la "Legge 130"), dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, come di seguito modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario") ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, come di volta in volta modificato e/o integrato (il "GDPR") e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 VOBA CB S.r.l. comunica che, nel contesto di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A., in data 1° ottobre 2019 (la "Data di Cessione") VOBA CB S.r.l. ha concluso con Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A. (il "Cedente" ovvero "BPAA") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione"). In virtu' di tale contratto di cessione il Cedente cedera' e VOBA CB S.r.l. dovra' acquistare dal Cedente, periodicamente e pro soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati dal Cedente con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo") nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Crediti"). Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che, in data 1° ottobre 2019, VOBA CB S.r.l. ha acquistato pro soluto dal Cedente ogni e qualsiasi Credito derivante dai Contratti di Mutuo che alla data del 1° settembre 2019 (la "Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: CRITERI GENERALI i. sono crediti ipotecari residenziali (i) il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile residenziale non sia superiore all'80% del valore aggiornato del bene immobile a garanzia del finanziamento in conformita' alle disposizioni del decreto ministeriale n. 310 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 14 dicembre 2006, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non sia superiore all'80% del valore aggiornato dell'immobile residenziale; ii. il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo numero 385 del 1° settembre 1993; iii. sono stati erogati da, o sono di titolarita' di, BPAA; iv. sono disciplinati dalla legge italiana; v. sono in bonis; vi. derivano da mutui che alla Data di Cessione non presentavano rate di capitale e/o interessi impagate da piu' di 30 giorni; vii. in relazione ai quali almeno una rata, anche di soli interessi, e' stata pagata dal debitore; viii. prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; ix. prevedono un rimborso di capitale e interessi mediante corresponsione di rate mensili, bimestrali, trimestrali o semestrali; x. sono stati interamente erogati; xi. sono stati concessi ad una persona fisica ovvero a piu' persone fisiche cointestatarie; xii. prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di interesse variabile (includendo anche il tasso di interesse variabile con un tasso cap), o un tasso fisso, o misto, o un tasso variabile/fisso con un'opzione di switch da variabile a fisso e viceversa; xiii. il cui pagamento e' garantito da un'ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado ovvero (ii) (A) ovvero un'ipoteca di grado successivo al primo rispetto alla quale siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente oppure (B) ovvero un'ipoteca costituita su un bene immobile gia' gravato da ipoteca di grado precedente a garanzia di un credito nei confronti del medesimo debitore ceduto che soddisfa i Criteri e che viene pertanto contestualmente ceduto nell'ambito dell'Operazione; xiv. il cui debito residuo in linea capitale alla relativa Data di Valutazione non risulta superiore a Euro 10 milioni; xv. che non includono alcuna clausola che limiti la possibilita' per BPAA di cedere i crediti e, in tal caso, BPAA ha ottenuto tale consenso. CRITERI SPECIFICI i. mutui garantiti da ipoteca su immobili con destinazione residenziale. A tale fine per "mutui garantiti da ipoteca su immobili con destinazione residenziale" si intendono mutui garantiti da ipoteca su immobili che ricadono in almeno una delle seguenti categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, con le relative pertinenze; ii. che sono stati interamente erogati (facendosi riferimento, nel caso di mutui erogati "a stato avanzamento lavori", alla relativa data dell'ultima erogazione) nel periodo compreso tra il 01/03/1999 e il 30/09/2018, rispetto ai quali i mutuatari non hanno diritto ad ulteriori erogazioni ai sensi del relativo contratto di mutuo e rispetto ai quali l'immobile oggetto di ipoteca e' stato interamente finito; iii. che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente al 31/12/2019; iv. che non sono mutui agevolati che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati) ovvero garantiti da o erogati ai sensi di convenzioni stipulate con consorzi di garanzia fidi (e.g., CONSAP); v. che sono stati erogati da BPAA e, alla relativa Data di Cessione, siano di titolarita' di BPAA; vi. derivano da mutui che alla Data di Valutazione non presentavano rate di capitale e/o interessi impagate da piu' di 1 giorno; vii. il cui piano di ammortamento, decorso l'eventuale periodo di preammortamento, e' (i) alla "francese" (per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell'erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse variabile, cosi' come rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell'ultimo accordo relativo al sistema di ammortamento) ovvero (ii) all'"italiana" (per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale sempre uguale, calcolata come importo erogato diviso il numero di rate di ammortamento, e la quota interessi e' calcolata sul debito residuo di ogni rata; viii. in relazione ai quali, alla Data di Valutazione, il relativo mutuatario non beneficia o abbia beneficiato di una sospensione volontaria concordata con BPAA o di una sospensione del pagamento delle rate ai sensi di iniziative o misure applicabili, e che non siano stati rinegoziati ai sensi della convenzione conclusa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'associazione Bancaria Italiana in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'articolo 3 del Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 (il cd "Decreto Tremonti") convertito in legge ai sensi della Legge n. 126 del 24 luglio 2008); ix. i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo e/o frazionamento) sono persone fisiche di nazionalita' italiana residenti, alla Data di Valutazione, in Italia e non sono, anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, soggetti che, alla Data di Valutazione, erano dipendenti o ex-dipendenti in pensione o amministratori o esponenti bancari (ai sensi dell'articolo 136 del Testo Unico Bancario) di BPAA; x. il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione non risulta superiore a Euro 700.000,00; xi. garantiti da ipoteca di primo grado economico su un solo immobile dislocato nel territorio italiano; xii. in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo erogato alla data di stipula del contratto di mutuo e (ii) il minore tra (a) il valore dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo, e (b) il valore dell'iscrizione ipotecaria in essere in relazione a tale bene, e' pari o inferiore al 100%; xiii. in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo capitale residuo alla Data di Valutazione, eventualmente sommato all'importo capitale residuo di altri finanziamenti aventi il medesimo bene immobile a garanzia, e (ii) il minore tra (a) il valore piu' aggiornato dell'immobile ipotecato e (b) il valore dell'iscrizione ipotecaria in essere in relazione a tale bene, e' pari o inferiore al 80%; xiv. in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo capitale residuo alla Data di Valutazione e (ii) il minore tra (a) il valore dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo e (b) il valore dell'iscrizione ipotecaria in essere, e' pari o inferiore al 80%; xv. conclusi dal Cedente con debitori classificati con codice SAE (Settore di Attivita' Economica) 600; xvi. che alla Data di Valutazione non siano inclusi tra i crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione realizzate da banche del Gruppo BPAA; xvii. in relazione ai quali, se a tasso variabile, il tasso finito e' maggiore o uguale allo 0%; xviii. mutui erogati nei confronti di cittadini italiani. Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano, altresi', una o piu' delle seguenti caratteristiche: i. mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Testo Unico Bancario; ii. mutui erogati in pool con altri istituti finanziari; iii. mutui le cui rate vengono pagate per cassa; iv. mutui erogati a valere su fondi terzi; v. mutui garantiti da ipoteca su almeno un immobile situato nel territorio italiano, per i quali il medesimo debitore abbia ricevuto da BPAA un ulteriore mutuo la cui garanzia ipotecaria e' stata costituita a valere sul medesimo immobile entro il 31 dicembre 2018; vi. mutui che alla Data di Valutazione presentavano un importo capitale residuo inferiore ad Euro 10.000,00; vii. mutui che alla Data di Cessione siano stati rimborsati anticipatamente o surrogati presso un altro istituto bancario; viii. mutui che presentano i seguenti codici rapporti: 25-438063; 25-433718. L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da VOBA CB S.r.l. che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e' disponibile presso il sito internet https://www.volksbank.it e presso tutte le filiali di Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A.. Il Cessionario ha conferito incarico a Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A., ai sensi della Legge 130, affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti (i "Debitori Ceduti") continueranno a pagare al Cedente ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. Informativa ai sensi dell'artt. 13 e 14 del GDPR e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (congiuntamente, la Normativa Privacy) La cessione dei Crediti da parte del Cedente al Cessionario, ai sensi e per gli effetti del Contratto Quadro di Cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario trasferimento al Cessionario dei dati personali (ivi incluso, a titolo esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali") contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. A seguito della cessione il Cessionario e' divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del GDPR, titolare del trattamento dei Dati. Il Cessionario e' dunque tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi eventuali garanti, ai loro successori e aventi causa l'informativa di cui all'art. 13 e 14 del GDPR. I Dati sono stati raccolti presso il Cedente e continueranno ad essere trattati con le stesse modalita' e per le stesse finalita' per le quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente al momento della stipulazione del contratto ai sensi del quale il Cedente e' diventato titolare dei Crediti. I Dati saranno trattati dal Cessionario e, in qualita' di responsabile del trattamento, dal Cedente per conto del Cessionario, al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge 130, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorita' competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico; (d) eseguire disposizioni impartite da Autorita' competenti e da organi di vigilanza e controllo. Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette finalita' e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati. I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici del Cessionario (in qualita' di titolare del trattamento) e/o della Cedente (in qualita' di responsabile esterno del trattamento) e altre societa' terze che saranno nominate quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l'adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale. I server e i supporti informatici sui quali sono archiviati i Dati sono ubicati in Italia e all'interno dell'Unione Europea per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l'adempimento degli obblighi di legge. I Dati non saranno trasferiti verso paesi non appartenenti all'Unione Europea. Si precisa che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui attivita' sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalita' del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l'espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e gli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorita' di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori delle Obbligazioni Bancarie Garantite che verranno emesse nel contesto di un'operazione di emissione delle Obbligazioni Bancarie Garantite nell'ambito della quale sono ceduti i Crediti; e (v) i soggetti incaricati del recupero dei Crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi del Cessionario e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualita' di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'articolo 4 n. 10 del GDPR. Si informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati da parte del Cessionario e/o dei soggetti a cui questa comunica i Dati e' identificata nell'esistenza di un obbligo di legge ovvero nella circostanza che il trattamento e' strettamente funzionale all'esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non e' necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte del Cessionario per effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre che non verranno trattati categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del GDPR (ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati). Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato puo' (a) ottenere dal responsabile o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere l'indicazione dell'origine dei Dati, le finalita' e le modalita' del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o soggetti autorizzati, (e) ottenere l'aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l'integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l'attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati (salvo quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato), nonche' (h) richiedere la limitazione di trattamento ove non tutti i dati personali fossero necessari per il perseguimento delle finalita' sopra esposte. Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di Dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a Banca Popolare dell'Alto Adige in qualita' di responsabile esterno del trattamento e/o presso la sede legale del Cessionario fermo restando il diritto di proporre, a norma di legge, ricorso all'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali. Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente richiesta per iscritto al Cedente in qualita' di "Responsabile" designato dal Cessionario in relazione ai Crediti ai sensi dell'articolo 28 del GDPR. Conegliano (TV), 2 ottobre 2019. Voba CB S.r.l. - Il consigliere delegato Nausica Pinese TX19AAB10805