Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
USUCAPIONE SPECIALE Si significa a tutti coloro che possono averne interesse che: avanti il tribunale di treviso, e' stato presentato ricorso per usucapione speciale ai sensi dell'art. 1159/bis c.c. e l. 10-05-1976 nr. 346, da favaro silvano, nato a cessalto il 05/11/1932, ivi residente in via brian 11, c.f.: fvr svn 32so5 c580l, con l'avv. carlo cetoli, domiciliato in cessalto (tv) via magnadola 21, premettendo: 1)-di aver posseduto, e continuare a possedere, ed utilizzare uti dominus da oltre 30 anni, pagando le relative imposte consorziali, un terreno identificato in-comune di cessalto (tv) catasto terreni: d5as, foglio 1, subalterno nr. 135; 2)-che l'immobile risulta intestato a tale sig. rinaldo antonio fu sebastiano, nato nel 1876, vedovo, deceduto in portogruaro il 3-11-1961, lasciando 5 figli: agnese, giuseppe, erminia, giovanni, angelo, dei quali rinaldo giovanni emigro' in francia e di lui se ne sono perse le tracce a seguito di eliminazione dall'anagrafe nel 1935; 3)che tutti gli altri figli sono deceduti ed i loro eredi, o eredi degli eredi, sono i signori: maiutto giuditta, maiutto maria, maiutto onisto, maiutto tecla, maiutto silvana, maiutto giuseppe, maiutto giorgio, rinaldo antonio, rinaldo elda, rinaldo bruna, zonta angela, rinaldo marco, rinaldo roberto, rinaldo maria cristina, moretto albina, rinaldo adriano, rinaldo flavio, rinaldo andrea (ai quali tutti il ricorso e' stato notificato), ha chiesto al tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: statuire ai sensi dell'art. 3 della legge 10 maggio 1976 nr. 346 (e successive modifiche) e per l'effetto dichiarare acquisita per usucapione al signor favaro silvano, nato a cessalto il 05/11/1932, ivi residente in via brian 11, c.f.: fvr svn 32so5 c580l; la proprieta' piena ed esclusiva del bene immobile che di seguito si riporta: comune di cessalto (tv) catasto terreni: d5as, foglio 1, nr. 135 subalterno, partita 1.343, superficie 0. 04. 64, r.d. (gia' lire) 3.231 (euro 1,67), r.a. (gia') lire 1.624 (euro 0,84). statuire conseguentemente che favaro silvano e' proprietario esclusivo del bene immobile su-indicato, dichiarando pertanto che non compete alla attuali ditte intestatarie diritto di sorta su detto bene, ordinando per quanto di necessita', la cancellazione delle attuali ditte intestatarie ed ordinando al competente conservatore dei registri immobiliari presso la conservatoria di treviso, la trascrizione a favore del ricorrente favaro silvano dell'emanando decreto. formalita' ai sensi dell'art. 3 della legge 346/1976 e per il caso di opposizione ammissione di prova testimoniale sulle circostanze indicate in premessa con i testi bertazzolo giuseppe e favaro luciano di cessalto. Si significa che chiunque vi abbia interesse puo' presentare opposizione innanzi il Tribunale di Treviso nel termine di 90 (novanta) giorni ex art. 3, 3° co. l.346/1976. Avv. C. Cetoli T10ABM7337