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Errata corrige
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NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI Ricorre il prof. Tessitore Antonio nato a Villa Literno (CE) il 29.08.1969 ed ivi residente alla via Torano n. 21, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine, dall'avv. Pasquale Marotta, con il quale elett.te domicilia in Napoli presso la segreteria del TAR adito, CONTRO Il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca; Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli; per l'annullamento, previa sospensione e/o emanazione di misure cautelari: a) del decreto prot. n. 3062, del 31/07/2009, dell'Ufficio Scolastico Prov.le di Napoli, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento, terza fascia, classe di concorso A033, nella parte in cui non viene riconosciuta, al ricorrente, la valutazione del servizio militare di leva; b) della relativa graduatoria ad esaurimento, nei limiti di cui sopra; c) del Decreto Ministeriale n. 42/2009, nella parte in cui, all'art. 3, comma 5, stabilisce che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina". FATTO Il ricorrente e' docente abilitato per la classe di concorso A033. Egli ha presentato domanda di aggiornamento nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Napoli, per il personale docente, per il biennio 2009/2011. In tale domanda, egli ha dichiarato anche il servizio militare di leva prestato. Tuttavia, a seguito della pubblicazione della graduatoria ad esaurimento, classe di concorso A033, il ricorrente ha constatato la mancata valutazione del servizio militare di leva. Ha presentato, quindi, ricorso presso il TAR Campania - Napoli, ove ha assunto il numero di R.G. 5914/2009, ed e' stato assegnato alla Sezione Ottava. Ha dedotto le seguenti censure: 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 958/86; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST COST.; ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO, MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA GERARCHIA DELLE FONTI. Con Ord.za n. 172/2010, la predetta Sezione Ottava ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica per pubblici proclami. Avv. Pasquale Marotta T10ABA1771