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Errata corrige
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NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI Ricorre il prof. Quarto Vincenzo nato ad Aversa (CE) il 22.11.1967 e residente in Villa di Briano alla via Cavour n. 41, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine, dall'avv. Pasquale Marotta, con il quale elett.te domicilia in Napoli presso la segreteria del TAR adito, CONTRO Il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca; Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli; per l'annullamento, previa sospensione e/o emanazione di misure cautelari: a) del decreto prot. n. 3062, del 31/07/2009, dell'Ufficio Scolastico Prov.le di Napoli, di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento, terza fascia, classi di concorso A030 e AD00, nella parte in cui non viene riconosciuta, al ricorrente, la valutazione del servizio militare di leva; b) della relative graduatorie ad esaurimento, nei limiti di cui sopra; c) del Decreto Ministeriale n. 42/09, nella parte in cui, all'art. 3, comma 5, stabilisce che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina". FATTO Il ricorrente e' docente abilitato per le classi di concorso A030 e AD00. Egli ha presentato domanda di aggiornamento nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Napoli, per il personale docente, per il biennio 2009/2011. In tale domanda, egli ha dichiarato anche il servizio militare di leva prestato. Tuttavia, a seguito della pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento, classi di concorso A030 e AD00, il ricorrente ha constatato la mancata valutazione del servizio militare di leva. Ha presentato, quindi, ricorso presso il TAR Campania - Napoli, ove ha assunto il numero di R.G. 5915/2009, ed e' stato assegnato alla Sezione Ottava. Ha dedotto le seguenti censure: 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 958/86; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST COST.; ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO, MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA GERARCHIA DELLE FONTI. Con Ord.za n. 173/2010, la predetta Sezione Ottava ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica per pubblici proclami. Avv. Pasquale Marotta T10ABA1772