TAR LAZIO
Sezione III bis

(GU Parte Seconda n.11 del 26-1-2010)

 
                     Notifica pubblici proclami 
                Ricorso e motivi aggiunti RGN 4913/09 
 

  In esecuzione dell'ordinanza n. 291/09, si provvede  alla  notifica
per pubblici proclami del ricorso e dei motivi sotto forma di  sunto.
Il ricorso  e'  stato  proposto  da  Di  Murro  Gianfranco  ed  altri
(l'elenco completo e' consultabile presso il sito  internet  del  TAR
Lazio, digitando nella maschera il ricorso n. 4913/09)  rappresentati
e difesi dall'avv. Lorenza Meleo, con cui  elettivamente  domiciliano
in Roma (00149) alla via Kossuth n.  7  presso  lo  studio  dell'avv.
Daniele Colobraro contro MIUR per l'annullamento previa  adozione  di
misure cautelari dei seguenti atti: 1) D.M. 8  aprile  2009,  art.  1
comma 11; 2) graduatorie esaurimento dei docenti delle scuole di ogni
ordine e grado pubblicate dagli USP di  Grosseto,  Sondrio,  Livorno,
Isernia, Roma, L'Aquila, Viterbo,  Arezzo,  Pistoia,  Prato,  Latina,
Torino, Lucca, Parma, Reggio Emilia, Mantova, Verbano  Cusio  Ossola,
Campobasso, Siena, Bologna, Rimini, Foggia,  Terni,  Milano,  Genova,
Firenze, Forli', Frosinone,  Perugia,  Bergamo,  Brescia,  Ferrara  e
Treviso; 2) ogni altro atto presupposto e conseguente. 
  Con D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009 il MIUR disponeva l'aggiornamento
ed integrazione delle graduatorie ad  esaurimento  per  il  personale
docente ed educativo per il biennio 2009/2011; norme comuni -  scelta
di  altre  tre  Province.  I  ricorrenti  presentavano   domanda   di
aggiornamento delle graduatorie de quibus,  indicando  ulteriori  tre
Province in cui figurare per il biennio 2009/2011. Il  D.M  42  succ.
all'art. 1 comma 11 prevedeva che nelle tre Province  aggiuntive  gli
interessati venissero inclusi in  coda.  Avverso  detto  articolo,  i
ricorrenti proponevano ricorso  al  TAR  Lazio  per  l'inserimento  a
pettine anche nelle ulteriori tre Province richieste.  Con  ordinanza
n. 3034/09, il TAR del  Lazio  Sez.  III  bis  accoglieva  la  misura
cautelare dell'annullamento dell'art. 1 comma 11  D.  M  n.  42/2009.
Nelle more del merito, gli Uffici Scolastici Provinciali pubblicavano
le  graduatorie  definitive,  omettendo  di  inserire  a  pettine   i
ricorrenti. Gli istanti  venivano  inclusi  in  separata  graduatoria
aggiuntiva. Tali provvedimenti risultano viziati e si impugnano per i
seguenti  motivi:  I.  Violazione  della  normativa  e  dei  principi
generali in materia  di  istruzione  e  di  istituzioni  scolastiche,
violazione degli artt.  2  legge  n.  124/99  e  2  O.M.  n.  153/99,
violazione del principio di uguaglianza nel lavoro e dei  lavoratori;
eccesso di potere, carenza di presupposti istruttoria e  motivazione,
eccesso di potere per illogicita' manifesta,  manifesta  ingiustizia,
disparita'  di  trattamento;  II.  Violazione  e  falsa  applicazione
dell'art. 1, commi 605 e 607, della legge n. 296 del 2006 perche' non
prevede l'inserimento in coda sostenuto dal MIUR. 
  Per i suesposti motivi  i  ricorrenti  chiedono  all'adito  TAR  di
annullare, previa sospensiva, tutti gli atti impugnati specificati in
epigrafe. 
    Roma, 16 gennaio 2010 

                         Avv. Lorenza Meleo 

 
TS10ABA682
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.