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Errata corrige
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Notifica pubblici proclami Ricorso e motivi aggiunti RGN 4913/09 In esecuzione dell'ordinanza n. 291/09, si provvede alla notifica per pubblici proclami del ricorso e dei motivi sotto forma di sunto. Il ricorso e' stato proposto da Di Murro Gianfranco ed altri (l'elenco completo e' consultabile presso il sito internet del TAR Lazio, digitando nella maschera il ricorso n. 4913/09) rappresentati e difesi dall'avv. Lorenza Meleo, con cui elettivamente domiciliano in Roma (00149) alla via Kossuth n. 7 presso lo studio dell'avv. Daniele Colobraro contro MIUR per l'annullamento previa adozione di misure cautelari dei seguenti atti: 1) D.M. 8 aprile 2009, art. 1 comma 11; 2) graduatorie esaurimento dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado pubblicate dagli USP di Grosseto, Sondrio, Livorno, Isernia, Roma, L'Aquila, Viterbo, Arezzo, Pistoia, Prato, Latina, Torino, Lucca, Parma, Reggio Emilia, Mantova, Verbano Cusio Ossola, Campobasso, Siena, Bologna, Rimini, Foggia, Terni, Milano, Genova, Firenze, Forli', Frosinone, Perugia, Bergamo, Brescia, Ferrara e Treviso; 2) ogni altro atto presupposto e conseguente. Con D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009 il MIUR disponeva l'aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011; norme comuni - scelta di altre tre Province. I ricorrenti presentavano domanda di aggiornamento delle graduatorie de quibus, indicando ulteriori tre Province in cui figurare per il biennio 2009/2011. Il D.M 42 succ. all'art. 1 comma 11 prevedeva che nelle tre Province aggiuntive gli interessati venissero inclusi in coda. Avverso detto articolo, i ricorrenti proponevano ricorso al TAR Lazio per l'inserimento a pettine anche nelle ulteriori tre Province richieste. Con ordinanza n. 3034/09, il TAR del Lazio Sez. III bis accoglieva la misura cautelare dell'annullamento dell'art. 1 comma 11 D. M n. 42/2009. Nelle more del merito, gli Uffici Scolastici Provinciali pubblicavano le graduatorie definitive, omettendo di inserire a pettine i ricorrenti. Gli istanti venivano inclusi in separata graduatoria aggiuntiva. Tali provvedimenti risultano viziati e si impugnano per i seguenti motivi: I. Violazione della normativa e dei principi generali in materia di istruzione e di istituzioni scolastiche, violazione degli artt. 2 legge n. 124/99 e 2 O.M. n. 153/99, violazione del principio di uguaglianza nel lavoro e dei lavoratori; eccesso di potere, carenza di presupposti istruttoria e motivazione, eccesso di potere per illogicita' manifesta, manifesta ingiustizia, disparita' di trattamento; II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 605 e 607, della legge n. 296 del 2006 perche' non prevede l'inserimento in coda sostenuto dal MIUR. Per i suesposti motivi i ricorrenti chiedono all'adito TAR di annullare, previa sospensiva, tutti gli atti impugnati specificati in epigrafe. Roma, 16 gennaio 2010 Avv. Lorenza Meleo TS10ABA682