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Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'articolo 58 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993. Pharma Finance S.r.l. (la "Societa'") ha sottoscritto in data 17 settembre 2008 un contratto di cessione con Comifin S.p.A. ("Comifin") - come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 113 del 23 settembre 2008 e iscritto nel Registro delle Imprese di Milano in data 22 settembre 2008 - ai sensi del quale Comifin potra' cedere e la Societa' acquistera', secondo un programma di cessioni su base rotativa, pro soluto e in blocco ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130 (la "Legge sulla Cartolarizzazione"), portafogli di crediti rappresentati dai canoni, dal capitale, dagli interessi, dagli accessori, dalle spese e da ogni altro importo dovuto in forza di contratti di finanziamento (i "Contratti di Finanziamento") e contratti di locazione finanziaria (i "Contratti di Locazione Finanziaria" e congiuntamente ai Contratti di Finanziamento i "Contratti di Credito") stipulati da Comifin con i propri clienti. Il contratto di cessione e' stato modificato e integrato in data 28 novembre 2008 con riferimento ad un criterio generale di selezione dei crediti oggetto di cessione (il contratto di cessione, cosi' come modificato e integrato, il "Contratto di Cessione"). La Societa' comunica che, nell'ambito del suddetto programma di cessioni su base rotativa previsto dal Contratto di Cessione, in data 12 ottobre 2009 ha acquistato da Comifin, pro soluto e in blocco ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, un portafoglio di crediti che, alla data del 8 ottobre 2009, rispettavano cumulativamente i seguenti criteri generali e specifici (i "Crediti"): Criteri Generali 1) derivano da Contratti di Credito stipulati ed erogati direttamente da Comifin; 2) sono denominati in Euro; 3) sono pagabili esclusivamente tramite RID (rimessa interbancaria diretta); 4) hanno periodicita' di pagamento delle rate mensile, bimestrale o trimestrale e ciascuna rata e' dovuta il primo giorno di calendario di ciascun mese; 5) i relativi Contratti di Credito prevedono un tasso di interesse variabile; 6) i relativi Contratti di Credito prevedono un'indicizzazione del tasso di interesse variabile su base trimestrale, calcolata come la media delle medie mensili (pubblicate su "Il Sole 24 Ore") del tasso Euribor a 3 mesi rilevato durante i 3 mesi che precedono la data di calcolo; 7) il tasso Euribor di riferimento per il tasso di interesse variabile e' l'Euribor a 3 mesi; 8) i relativi Contratti di Credito sono regolati dalla legge italiana; 9) i relativi Contratti di Credito non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprieta' o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni; 10) i relativi debitori sono residenti ovvero hanno sede in Italia; 11) i relativi debitori non sono dipendenti o azionisti di Comifin, non sono pubbliche amministrazioni o ente similari ne' societa', direttamente o indirettamente, controllate da una pubblica amministrazione; 12) i relativi debitori non sono assoggettati a fallimento o ad altre procedure concorsuali, ne' sono debitori nei confronti di Comifin per altri importi non pagati decorsi 30 giorni dalla relativa scadenza; 13) i relativi debitori non sono classificati con il codice n. 373 (strumenti ottici /materiali fotografici) in base alla normativa regolamentare emanata dalla Banca d'Italia per l'identificazione del RAE (ramo attivita' economica), come risultante dal certificato di vigenza del relativo soggetto debitore rilasciato dalla competente Camera di Commercio; 14) i relativi debitori hanno integralmente e puntualmente pagato almeno una rata; 15) non sussistono in relazione ai relativi Contratti di Credito importi non pagati decorsi 30 giorni dalla relativa scadenza; 16) con riferimento ai Contratti di Locazione Finanziaria da cui derivano i relativi Crediti: a) i beni che formano oggetto di tali Contratti sono coperti da polizze assicurative stipulate da Comifin ovvero vincolate a beneficio di Comifin; b) i beni che formano oggetto di tali Contratti sono beni immobili ubicati in Italia, veicoli industriali e autoveicoli immatricolati o targati in Italia e beni strumentali (macchinari, attrezzature e impianti); c) i beni oggetto di tali Contratti non sono oggetto di procedimenti esecutivi, cautelari o similari; d) Comifin non ha ricevuto alcuna denuncia di furto dei beni oggetto di tali Contratti da parte del relativo debitore; e) la costruzione dei beni oggetto di tali Contratti e' stata ultimata e i beni sono stati consegnati; f) tali Contratti prevedono l'obbligo del relativo debitore di effettuare i pagamenti previsti in ogni caso, anche qualora il bene non sia idoneo all'uso previsto, venga distrutto o non sia a disposizione del relativo debitore per motivi non imputabili a Comifin; g) tali Contratti non rientrano nelle tipologie "Full Leasing" o "Leasing Operativo", ne' sono stati stipulati ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329 (c.d. "Legge Sabatini", come successivamente modificata e integrata); h) tali Contratti prevedono espressamente la facolta' per il relativo debitore di acquistare il relativo bene al termine della durata del relativo contratto; 17) i Crediti derivanti da Contratti di Locazione Finanziaria risultano da rate prestabilite contrattualmente e ogni rata e' composta da una componente capitale e da una componente interessi; 18) con riferimento ai Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento l'importo dovuto da Comifin e' stato integralmente erogato; 19) per i Contratti di Credito in relazione ai quali il relativo debitore sia una persona fisica, che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale svolta, l'importo finanziato iniziale e' almeno pari ad Euro 31.000; 20) la durata contrattuale stabilita nei Contratti di Credito e': a) pari a un massimo di 72 mesi per i Contratti di Locazione Finanziaria aventi ad oggetto veicoli industriali e autoveicoli; b) pari a un massimo di 180 mesi i Contratti di Locazione Finanziaria aventi ad oggetto beni immobili; c) pari a un massimo di 130 mesi per i Contratti di Locazione Finanziaria aventi ad oggetto beni strumentali (macchinari, attrezzature e impianti); d) pari a un massimo di 218 mesi per i Contratti di Finanziamento in relazione ai quali il relativo debitore e/o garante non abbia ceduto in garanzia a Comifin (ne' concesso a Comifin mandati irrevocabili all'incasso in relazione a) crediti relativi a distinte contabili riepilogative (DCR) vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali; e) per i Contratti di Finanziamento in relazione ai quali il relativo debitore e/o garante abbia ceduto in garanzia a Comifin (o concesso a Comifin mandati irrevocabili all'incasso in relazione a) crediti relativi a distinte contabili riepilogative (DCR) vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali: (i) pari o superiore a 182 mesi ma in ogni caso non superiore a 218 mesi; ovvero (ii) inferiore a 182 mesi, purche' il relativo Contratto di Finanziamento preveda una periodicita' di pagamento delle rate mensile, bimestrale o trimestrale e, nel caso di periodicita' di pagamento delle rate mensile, i relativi crediti soddisfino almeno una delle seguenti condizioni: (i) derivano da Contratti di Finanziamento stipulati successivamente al 1° settembre 2007 e che prevedono il pagamento di rate di importo non costante; ovvero (ii) derivano da Contratti di Finanziamento in relazione ai quali siano stati ceduti in garanzia a Comifin (o concessi a Comifin mandati irrevocabili all'incasso in relazione a) crediti relativi a distinte contabili riepilogative (DCR) vantati nei confronti della Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 nella regione Campania; ovvero (iii) gli intestatari di ciascun Contratto di Finanziamento non sono titolari direttamente ovvero attraverso le societa' di cui sono soci, di idonea autorizzazione per l'esercizio di farmacia e non sono iscritti presso l'Associazione Provinciale di Titolari di Farmacia territorialmente competente". Criteri Specifici 1. con riferimento ai Contratti di Locazione Finanziaria aventi ad oggetto veicoli industriali e autoveicoli, l'importo residuo delle rate dovute in linea capitale in relazione a ciascun Contratto dal 1 novembre 2009 (incluso) in poi e' uguale a Euro 26.614,57 (incluso) e Euro 28.214,66 (incluso); 2. con riferimento ai Contratti di Locazione Finanziaria aventi ad oggetto beni immobili, l'importo residuo delle rate dovute in linea capitale in relazione a ciascun Contratto dal 1 novembre 2009 (incluso) in poi e' uguale a Euro 6.332,98 (incluso), Euro 7.642,50 (incluso) e Euro 361.038,63 (incluso); 3. con riferimento ai Contratti di Locazione Finanziaria aventi ad oggetto beni strumentali (macchinari, attrezzature e impianti) l'importo residuo delle rate dovute in linea capitale in relazione a ciascun Contratto dal 1 novembre 2009 (incluso) in poi e' uguale a Euro 1.142,93 (incluso), Euro 1.382,97 (incluso), Euro 1.766,96 (incluso), Euro 8.140,49 (incluso), Euro 9.333,13 (incluso), Euro 203.260,40 (incluso), Euro 253.218,84 (incluso), Euro 281.305,00 (incluso), Euro 304.908,93 (incluso), Euro 308.244,06 (incluso), Euro 374.021,41 (incluso), Euro 405.570,61 (incluso), Euro 451.070,03 (incluso) e Euro 696.852,88 (incluso); 4. con riferimento ai Contratti di Finanziamento l'importo residuo delle rate dovute in linea capitale in relazione a ciascun Contratto dal 1 novembre 2009 (incluso) in poi e' uguale a Euro 1.288,61 (incluso), Euro 21.280,81 (incluso), Euro 144.654,71 (incluso) e Euro 677.602,03 (incluso). A titolo esemplificativo, i Crediti comprendono tutti i crediti per capitale residuo a partire dal 1 novembre 2009 (incluso), compresi gli interessi maturati a tale data e maturandi a partire da tale data, l'adeguamento eventualmente dovuto per effetto dell'indicizzazione delle rate, tutti i crediti per penali, interessi di mora, commissioni di estinzione anticipata, costi, indennizzi e danni ed ogni altra somma dovuta in relazione ai Contratti di Credito. Non costituiscono oggetto di cessione i crediti relativi a: (i) i riscatti dovuti ai sensi dei Contratti di Locazione Finanziaria; (ii) il rimborso delle spese sostenute da Comifin per il sistema di pagamento tramite RID; (iii) il rimborso dei premi delle polizze assicurative da parte del relativo debitore; (iv) l'IVA indicata nelle fatture emesse a fronte dei crediti ceduti; (v) il rimborso delle commissioni e delle spese accessorie sostenute da Comifin in relazione ai crediti ceduti quali, a titolo esemplificativo, le commissioni di gestione della pratica e le imposte di bollo e di registrazione. I Crediti sono ceduti alla Societa', ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, come previsto dal comma 3 dell'articolo 58 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), richiamato dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente a tutte le garanzie (con espressa esclusione delle cessioni in garanzia dei crediti relativi alle distinte contabili riepilogative (DCR) vantati dal relativo debitore nei confronti di aziende sanitarie locali e di qualsivoglia mandato all'incasso), tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, tutti gli altri accessori ad essi relativi nonche' ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti e/o al loro esercizio in conformita' a quanto previsto dai Contratti di Credito e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile (ivi incluso il diritto di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal beneficio del termine), nonche' ogni altro diritto di Comifin in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai Crediti ed ai Contratti di Credito (ivi incluse le polizze per la copertura dei rischi di danno, perdita, distruzione, furto o incendio di qualsiasi bene mobile o immobile oggetto dei Contratti di Credito) ed ogni somma corrisposta dai "soggetti convenzionati", quali fornitori dei beni oggetto dei Contratti di Credito. La Societa' ha conferito incarico a Comifin, ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, affinche' in suo nome e per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso e al recupero delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Comifin ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Credito o in forza di legge. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Comifin, Via Calabria No. 22, Redecesio di Segrate, 20090 Milano, Tel. 02 26929720; Fax 02 213082719 e/o alla Societa' presso la sede di Milano via Egadi 5, Tel. 02 48016771; Fax 02 48016301. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La Societa' informa i Debitori e gli eventuali garanti, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il Codice per la protezione dei dati personali, di seguito il "Codice"), che i loro dati personali relativi ai rapporti di credito oggetto della suddetta cessione saranno trattati dalla Societa', in qualita' di titolare del trattamento nonche' da Comifin, nominato dalla Societa' quale responsabile del trattamento, anche mediante elaborazione elettronica ed ogni altra modalita' necessaria, per il conseguimento delle finalita' relative alla realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione di crediti ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario. In particolare, i loro dati potranno essere utilizzati per le attivita' connesse e strumentali alla gestione e amministrazione del portafoglio di crediti ceduti, all'eventuale recupero e all'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e da disposizioni impartite dalle competenti Autorita' e da organi di vigilanza e controllo. L'acquisizione dei dati e' obbligatoria per realizzare l'operazione di cessione dei crediti e di loro cartolarizzazione, che in assenza sarebbero precluse. La Societa' precisa, inoltre, che, in virtu' di accordi intercorsi tra le parti, la documentazione relativa ai singoli crediti non e' stata trasferita materialmente alla Societa' ma e' rimasta presso Comifin che continuera' a svolgere le attivita' di gestione, amministrazione, incasso ed eventuale recupero dei crediti oggetto di cessione. Nell'ambito della predetta operazione di cartolarizzazione, i dati dei debitori e dei garanti potranno essere comunicati a soggetti ed enti (es. professionisti, societa', associazioni o studi professionali di consulenza e assistenza legale, societa' di recupero crediti, ecc.) incaricati di svolgere a favore del titolare del trattamento, e attraverso le strutture e il personale a cio' preposti, attivita' strettamente inerenti e funzionali al conseguimento delle finalita' sopra indicate. L'elenco di tali soggetti e' disponibile e consultabile presso Comifin nella sede di Redecesio di Segrate - Milano, Via Calabria, 22 e/o la sede di Pharma Finance S.r.l. via Egadi 5, Milano. In relazione al trattamento dei predetti dati, in ogni momento i Debitori e gli eventuali garanti potranno richiedere di verificare i dati che li riguardano ed eventualmente correggerli o cancellarli, oppure opporsi a un loro particolare utilizzo, ed esercitare gli altri diritti previsti dal Codice (articolo 7 del Codice) rivolgendosi a Comifin presso la sede di Redecesio di Segrate - Milano, Via Calabria, 22 e alla Societa' presso la sede di Milano via Egadi 5. Pharma Finance S.R.L. Amministratore Dott. Marco Arisi Rota T-09AAB6838