Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il "Testo Unico Bancario") ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice della Privacy") 2013 Popolare Bari RMBS S.r.l. (la "Societa'") comunica che in data 19 dicembre 2013 ha concluso con Banca Popolare di Bari S.c.p.a. ("Banca Popolare di Bari") e Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.a. ("Cassa di Risparmio di Orvieto" e, insieme a Banca Popolare di Bari, le "Banche Cedenti" e, ciascuna una "Banca Cedente") due contratti di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (i "Contratti di Cessione"). In virtu' dei Contratti di Cessione, la Societa' ha acquistato pro soluto dalle Banche Cedenti, con effetti economici dalle 00:01 del 9 dicembre 2013 (la "Data di Godimento"), tutti i crediti per capitale residuo, nonche' gli interessi maturati a tale data (compresi gli interessi, maturati ma non ancora scaduti a tale data) e gli interessi che matureranno a partire da tale data, tutti i crediti per commissioni, penali ed altri pagamenti a titolo di estinzione anticipata dei mutui, accessori, spese, danni, indennizzi ed ogni altra somma eventualmente dovuta in base ai relativi contratti di mutuo assistiti da ipoteche volontarie di primo grado economico su beni immobili destinati ad uso residenziale stipulati dalle Banche Cedenti (i "Contratti di Mutuo"), ivi inclusi i crediti nascenti dalle polizze assicurative stipulate in relazione ai Contratti di Mutuo, crediti individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni, qualificabili come in bonis (complessivamente i "Crediti") in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia e selezionati tra quelli che alla data del 31 ottobre 2013 (incluso) (la "Data di Valutazione") e/o alla diversa data specificata nel relativo criterio, soddisfino i seguenti criteri di selezione comuni a tutte le Banche Cedenti ("Criteri"): (i) mutui denominati in Euro e derivanti da Contratti di Mutuo nei quali non vi siano previsioni che ne permettano la conversione in diversa valuta; (ii) mutui derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla legge italiana; (iii) mutui garantiti da ipoteca su beni immobili residenziali, ubicati nel territorio italiano; (iv) mutui stipulati con persone fisiche che, in conformita' con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d'Italia con circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (cosi' come in seguito modificata), siano ricompresi nella categoria SAE (settore di attivita' economica) n. 600 ("famiglie consumatrici"); (v) mutui erogati a soggetti residenti in Italia; (vi) mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico in favore della relativa Banca Cedente (intendendosi per tale: (1) un'ipoteca di primo grado legale, ovvero (2) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che di grado precedente, nonche' (3) un'ipoteca di grado successivo al primo grado legale nel caso in cui tutte le ipoteche aventi grado precedente siano iscritte a favore della relativa Banca Cedente a garanzia di crediti che soddisfino tutti gli altri Criteri relativi ai Crediti); (vii) mutui in relazione ai quali almeno una rata (comprensiva di capitale e/o interesse) sia stata pagata alla Data di Godimento; (viii) mutui derivanti da Contratti di Mutuo in riferimento ai quali alla Data di Godimento non sussista alcuna rata scaduta e non pagata; (ix) mutui con scadenza successiva al 30 giugno 2014 (incluso); (x) mutui i cui debitori ceduti siano classificati dalla relativa Banca Cedente alla Data di Valutazione e alla Data di Godimento, come in bonis in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia; (xi) mutui il cui debito residuo in linea capitale sia, alla Data di Valutazione, uguale o superiore ad Euro 9.500 ed inferiore ad Euro 1 milione; (xii) mutui che alla Data di Valutazione siano stati interamente erogati, per i quali a tale data non sussista alcun obbligo di, ne' sia possibile, effettuare ulteriori erogazioni (per chiarezza, pertanto, non sono ceduti i mutui che prevedano alla Data di Valutazione l'ulteriore erogazione del relativo importo mutuato in piu' soluzioni in base allo stato avanzamento lavori ("SAL") del bene immobile alla cui costruzione o ristrutturazione e' finalizzato il relativo mutuo); (xiii) mutui derivanti da Contratti di Mutuo che, se a tasso variabile, sono esclusivamente indicizzati (a) all'euribor a 1 mese, o (b) all'euribor a 3 mesi, o (c) all'euribor a 6 mesi, o (d) al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea; con esclusione dei: a) mutui concessi a soggetti che sono amministratori e/o impiegati della relativa Banca Cedente; b) mutui derivanti da contratti agevolati o comunque usufruenti di contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto terzo in favore del relativo debitore ceduto (cd. "Mutui agevolati" e "Mutui convenzionati"), fatta eccezione per l'intervento statale previsto dall'articolo 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; c) mutui in relazione ai quali, alla Data di Godimento, la relativa Banca Cedente ed il relativo debitore ceduto abbiano in essere un accordo di moratoria che preveda la sospensione del pagamento delle rate (integralmente o per la sola componente capitale); d) mutui a tasso misto o modulare, che prevedano (i) il passaggio a un tasso di interesse variabile decorso un periodo iniziale in cui il tasso di interesse e' calcolato con riferimento a un tasso di interesse fisso o (ii) la possibilita' per il debitore di scegliere l'applicazione di un tasso di interesse fisso o variabile decorso un periodo di tempo in cui il tasso di interesse e' calcolato con riferimento a un tasso di interesse fisso; e) mutui erogati ai sensi di convenzioni stipulate dalla relativa Banca Cedente con fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura ovvero garantiti da fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura; f) mutui derivanti da contratti di mutuo che prevedano un piano di ammortamento cosiddetto "bullet", per tale intendendosi il metodo di ammortamento per cui la quota capitale viene pagata interamente ed in un'unica soluzione alla scadenza del relativo piano di ammortamento. In aggiunta ai criteri di esclusione di cui sopra, sono altresi', esclusi: (i) in relazione a Banca Popolare di Bari, i mutui derivanti da contratti di mutuo identificati coi seguenti identificativi di rapporto, come riportati nel relativo contratto di mutuo: 0601079116857000 - 0601079117517000 - 0601079113514000 - 0605879105309000 - 0601079107143000 - 0601079108560000 - 0610479113858000 - 0610079114318000 - 0603179124668000 - 0610479127476000 - 0617579146802000 - 0601079138433000 - 0608279144501000 - 0611779144772000 - 0613679145772000 - 0613679146007000 - 0613679146008000 - 0611779146746000 - 0601079150254000 - 0601079149483000 - 0623379150404000 - 0608279150221000 - 0617579151443000 - 0610379151729000 - 0617513236787000; (ii) in relazione a Cassa di Risparmio di Orvieto, i mutui derivanti da contratti di mutuo identificati coi seguenti identificativi di rapporto, come riportati nel relativo contratto di mutuo: 0642971790346000 - 0643479004565000 - 0645971801694000 - 0647885801315000. Come previsto dal combinato disposto del comma 3 dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono stati altresi' trasferiti alla Societa' ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti unitamente alle ipoteche e a tutte le altre garanzie reali e personali e a tutti i privilegi e alle cause di prelazione che assistono le predette ipoteche e garanzie, ed a tutti gli altri accessori ad essi relativi, nonche', nella piu' ampia misura e nei limiti consentiti dalla legge, ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio in conformita' alle previsioni dei Contratti di Mutuo e a ogni legge applicabile inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento o altra causa ed il diritto di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal beneficio del termine, nonche' ogni altro diritto della relativa Banca Cedente in relazione alle polizze assicurative (ad esclusione degli oneri relativi ai premi assicurativi), ad esclusione degli importi relativi alla contribuzione per fondi rischi nonche' ad esclusione delle garanzie che siano state rilasciate nei limiti di un ammontare massimo predeterminato a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni, presenti e future, a carico del debitore ceduto nei confronti della relativa Banca Cedente, le quali rimangono in capo a quest'ultima (come ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, le c.d. fideiussioni omnibus). La Societa' ha conferito incarico a ciascuna Banca Cedente ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso dei crediti ceduti dalla relativa Banca Cedente e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono. Pertanto, i debitori ceduti dalle Banche Cedenti, i loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare alla relativa Banca Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti, nelle forme gia' previste dai relativi Contratti di Mutuo o dalle relative polizze assicurative o in forza di legge, nonche' in conformita' alle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere loro di volta in volta comunicate. Dell'eventuale cessazione di tali incarichi verra' data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a (i) Banca Popolare di Bari, Corso Cavour, 19, 70122 Bari e a (ii) Cassa di Risparmio di Orvieto, Piazza della Repubblica 21, 05018 Orvieto. Inoltre, a seguito della cessione, la Societa' e' divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, "Titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti. Tanto premesso, la Societa', in qualita' di "Titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy, con la presente intende fornire ai debitori ceduti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy (in particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 13), la Societa' non trattera' dati definiti come "sensibili". La Societa' trattera' i dati personali per finalita' connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Crediti; alla riscossione ed al recupero del Credito (ad es. conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonche' da disposizioni emesse da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Per il trattamento per le su estese finalita' non e' richiesto il consenso dei debitori ceduti, mentre l'eventuale opposizione al trattamento comportera' l'impossibilita' di proseguire il rapporto. In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Per lo svolgimento della propria attivita' di gestione e recupero dei Crediti, la Societa' comunichera' i dati personali per le "finalita' del trattamento cui sono destinati i dati", a persone, societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale e societa' di recupero crediti. Un elenco dettagliato di tali soggetti e' disponibile presso la sede della Societa', come sotto indicato. I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati del cliente, utilizzeranno i medesimi in qualita' di "titolari" ai sensi del Codice della Privacy, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso la Societa'. I diritti previsti all'articolo 7 del Codice della Privacy potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al "Titolare", 2013 Popolare Bari RMBS S.r.l., con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri, 1, all'attenzione dell'Amministratore Unico. Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa sulla "Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari" saranno adempiuti dalla relativa Banca Cedente in qualita' di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione. Ogni informazione potra' essere piu' agevolmente richiesta presso le sedi in cui e' sorto il rapporto contrattuale ovvero per iscritto a Banca Popolare di Bari, Corso Cavour, 19, 70122 Bari e a Cassa di Risparmio di Orvieto, Piazza della Repubblica, 21, 05018 Orvieto ciascuna in qualita' di "Responsabile" designato dalla Societa' in relazione ai Crediti da ciascuna di essi ceduti ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 196/2003, e di "Titolari" in proprio. Conegliano, 20 dicembre 2013 Per 2013 Popolare Bari RMBS S.r.l. - L'amministratore unico dott. Nausica Pinese T13AAB16389