Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Con ordinanza n. 87/08, depositata in data 4 febbraio 2008, la II Sezione del TAR Puglia Lecce ha ordinato ai ricorrenti prof. Tiziana Longo ed altri, di integrare il contraddittorio anche per pubblici proclami, nei confronti dei soggetti collocati nelle graduatorie provvisorie e definitive di cui al decreto direttoriale 16 marzo 2007, formate dall'Ufficio scolastico provinciale per la Provincia di Brindisi giusta decreto di pubblicazione prot. n. 13000/C7/B7/D7 del 19 luglio 2007 finalizzate al conferimento d'incarichi di insegnamento a tempo determinato e a tempo indeterminato su posti di "sostegno" in scuole secondarie di secondo grado in possesso del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito presso la S.S.I.S. per le scuole secondarie di primo grado, ovvero per una sola, specifica area disciplinare, diversa a quella cui si riferisce la graduatoria in cui sono inseriti. Pertanto si notifica per pubblici proclami, ai professori Paola Frisullo, Antonio Carlucci, Lucia Semerano, Guido De Ronzi, Paola De Filippis, Nevi Turi, Michela Consolo, Caterina Dell'Anna, Daniela Paiano, Mary Grazia Galasso, Silverio Re, Fischetti Rita, Antonella Gabrielli, Rosa Delli Santi, Lidia Caniglia, Giuseppe Lonero, Maria Carmela Greco, Carla Vilardi, Carmina Galizia, Antonio Giuseppe Bianco, Patrizia Zignale, Francesco Carbone, Salvatore Chionna, Raffaella Attanasi, Antonio Lo Rizzo, Carlucci Maria Regina, Antonella Patrizia Ricci, Anna Maria De Castro, Cosima Pennetta nonche' a tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di cui sopra ma in possesso del solo titolo per il primo grado della scuola secondaria o di titolo relativo ad area diversa da quella AD04 il ricorso n. 1169/07, comprensivo dei motivi aggiunti, proposto al TAR Puglia Lecce, II Sezione, per l'annullamento degli elenchi-graduatoria provvisori e definitivi di cui al decreto direttoriale del 16 marzo 2007, nella parte in cui detti elenchi comprendono docenti non muniti di specifico titolo abilitante all'insegnamento ai sensi del D.M. 20 febbraio 2002, per il suddetto grado di scuola secondaria (II grado) ovvero coloro che posseggono il titolo di sostegno per il titolo di II grado in una sola delle aree previste (AD01-AD02-AD03-AD04), come attestato dai titoli rilasciati dalla S.S.I.S. Puglia, e che invece si trovano inseriti negli elenchi relativi a piu' aree e in particolare l'AD04. I ricorrenti, tutti in possesso del diploma di specializzazione abilitante all'insegnamento di sostegno per gli alunni portatori di handicaps nelle scuole secondarie di secondo grado per l'area AD04, censurano i provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell'art. 14, secondo comma, legge n. 104/1992, in relazione all'art. 4 del D.M. istruzione del 26 maggio 1998. Violazione e falsa applicazione D.M. 20 febbraio 2002. Eccesso di potere per erroneita' dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorieta', arbitrarieta' ed ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127, incompetenza; eccesso di potere per erroneita' dei presupposti e erronea motivazione. L'illegittimita' delle determinazioni dell'Ufficio scolastico provinciale di Brindisi e la responsabilita' dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, riguardano la circostanza di aver assegnato al diploma abilitante una validita' che il diploma stesso non ha e che la S.S.I.S., sulla base degli insegnamenti impartiti durante il corso di specializzazione, non ha certificato sicche' si e' avuta estensione di ufficio del diploma S.S.I.S. ritenuta non consentita dal Ministero dell'istruzione e dalla S.S.I.S. Puglia legittimata a certificare la validita' di detti titoli di studio. La discussione della prossima camera di Consiglio e' stata fissata il giorno 20 marzo 2008. Avv. Salvatore Basso S-081745 (A pagamento).