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Errata corrige
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Prot. n. 36170 Gab/14-7 dell'8 settembre 2008. Il prefetto della Provincia di Pescara, Vista la nota n. 862679 del giorno 6 agosto 2008, con la quale la Banca d'Italia Filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti per gli sportelli delle dipendenze di Pescara: Agenzia n. 1; Agenzia n. 2; Agenzia n. 3; Agenzia n. 4; Agenzia n. 5; Agenzia n. 6; Agenzia n. 7; Agenzia n. 8; di Montesilvano (PE), Montesilvano (PE) Agenzia n. 1; di Tocco da Casauria, l'applicazione del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che l'irregolare funzionamento degli anzidetti sportelli della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, e' dipeso dalla indisponibilita' del collegamento al sistema informativo centrale per intera giornata del 1° agosto 2008; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nel citato giorno e nei cinque giorni successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Azienda di credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Pescara, 8 settembre 2008 Il prefetto: Orrei C-0817552 (Gratuito).