Avviso di rettifica
Errata corrige
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Atto di integrazione del contraddittorio VETROBALSAMO S.P.A. (P. Iva 05093130150), con sede legale in Milano, viale Sarca 336, in persona del legale rappresentante sig. Bruno Donzelli, con gli avv.ti Tiziano Ugoccioni e Guido Francesco Romanelli, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria 5, con ricorso iscritto al R.G. n. 10585/2006 del TAR per il Lazio - Roma e proposto contro il MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, il MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, la BORMIOLI ROCCO & FIGLIO S.P.A. e la CORSICO VETRO S.R.L. ha chiesto l'annullamento, in parte qua, dello schema di Piano Nazionale di Assegnazione per il periodo 2008-2012 elaborato ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 216/2006 e pubblicato in G.U. n. 168 del 21/7/2006, dei relativi allegati nonche', ove occorra, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche non noto, lamentando: 1) la violazione, falsa ed omessa applicazione della Direttiva 2003/87/CE, dell''Allegato III e dei criteri per la redazione dei piani di assegnazione delle quote di emissione di CO2, del d.lgs. 216 del 4 aprile 2006 e degli allegati nonche' l'eccesso di potere sotto i profili dell'illogicita', dell'ingiustizia manifesta, del contrasto con l'interesse pubblico, dello sviamento dalla causa tipica e dal fine e della contraddittorieta' con l'interesse pubblico tutelato, ivi compresa la carenza di istruttoria e la perplessita', l'illogicita', l'omissione e la carenza di motivazione; 2) la violazione, falsa ed omessa applicazione degli artt. 3 e 97 Costituzione in relazione ai principi di uguaglianza e di parita' di trattamento e dell'art. 3 L. 241/1990 nonche' l'eccesso di potere sotto i profili della violazione del diritto comunitario, dello sviamento dei criteri di assegnazione indicati nell'Allegato III alla Direttiva 2003/87/CE, siccome recepiti nel Piano Nazionale di Assegnazione, della evidente sproporzionalita' dell'azione amministrativa, dell'omessa e contraddittoria motivazione, della illogicita' dell'azione amministrativa e dell'ingiustizia manifesta; 3) la violazione, falsa ed omessa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Costituzione, della Direttiva 2003/87/CE, dei relativi Allegati e degli atti di indirizzo e di attuazione, del d.lgs 216/2006 e dei rispettivi allegati, degli artt. 87 e 88 e ss. del Trattato U.E. nonche' l'eccesso di potere sotto i profili della violazione dei principi di uguaglianza formale e sostanziale e di pari opportunita' tra soggetti dell'ordinamento, della grave violazione dei principi di libera concorrenza e del libero mercato, della violazione del divieto di discriminazione tra soggetti economici e dei principi per la tutela e la salvaguardia della parita' di trattamento nell'ambito del libero gioco della concorrenza tra le imprese; 4) la violazione, falsa ed omessa applicazione degli artt. 3 e, 6, 9 e 10 bis della L. 241/1990 s.m.i., della Direttiva 2003/87/CE nonche' degli Allegati e degli atti di indirizzo ed attuativi, del d.lgs. 216/2006 e dei relativi allegati nonche' l'eccesso di potere sotto i profili della lacunosa, mancata ed, assente carente istruttoria, della contraddittorieta' tra provvedimenti e dell'omessa motivazione; 5) la violazione, falsa ed omessa applicazione degli art. 3 e 97 Costituzione, dell'art. 3 L. 241/1990 s.m.i., della Direttiva 2003/87/CE e del d.lgs. 216/2006 e relativi allegati nonche' l'eccesso di potere sotto i profili della manifesta illogicita', incongruenza, irragionevolezza, della carenza di motivazione in concreto, della lacunosa e/o omessa attivita' istruttoria, della perplessita' del provvedimento e dello sviamento dalla causa e dal fine, e rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito cosi' giudicare: 1) in via principale e nel merito, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati; 2) in via istruttoria: con espressa riserva di ulteriormente produrre, ordinare al Ministero resistente di produrre in giudizio tutti gli atti, presupposti e/o comunque connessi, gli eventuali pareri, gli atti istruttori, allo stato non noti, che hanno condotto alle determinazioni provvedimentali impugnate; con espressa e tempestiva richiesta di ammissione, mediante giusta ordinanza istruttoria, ad idonea ed opportuna C.T.U. in ordine alla parzialita' dell'attivita' istruttoria preordinata alla raccolta dei dati storici di produzione e di emissione in relazione al settore industriale della produzione del vetro, all'incongruenza dei predetti dati ed alla loro erroneita' nonche' impossibilita' di descrivere la reale portata delle migliori tecnologie esistenti nel settore della produzione del vetro cavo; altresi', in ordine alla correttezza tecnica dell'identificazione dei criteri di efficienza recepiti nel PNA, con riferimento alla produzione del vetro, in applicazione dei predetti dati storici provenienti dalla precedente attivita' di assegnazione per il triennio 2005/2007, per via della omessa effettiva considerazione dello stato dell'arte e della tecnica per quanto riguarda gli impianti de quibus; nonche' per la valutazione della ragionevolezza tecnica della applicazione di criteri correttivi (quali gli indici di benchmarking e per la azioni precoci) soltanto nella seconda fase di attuazione del programma di riduzione delle emissioni di gas serra; nonche' per ogni altro aspetto altamente tecnico e specialistico connesso alla corretta previsione di criteri efficaci alla stregua dei quali procedere alla valutazione del reale impatto di emissione di ciascun impianto esistente, in relazione alla concreta tecnologia di combustione utilizzata; - con espressa riserva di integrare, in corso di causa, la predetta richiesta di C.T.U.; 3) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia. Con successivi motivi aggiunti del 12 aprile 2007 Vetrobalsamo impugnava altresi' il decreto 18 dicembre 2006 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di approvazione del Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, elaborato ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs., 4 aprile 2006, n. 216, pubblicato in G.U. n. 36 del 13 febbraio 2007 - Suppl. Ordinario n. 35 - e dei relativi allegati, il Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 e, all'occorrenza, qualunque altro provvedimento, anche non noto, che fosse presupposto, connesso e/o consequenziale, deducendo: 1) l'illegittimita' per invalidita' derivata rispetto ai mezzi dal primo al quinto del ricorso introduttivo, rivolti avverso lo Schema di Piano Nazionale di assegnazione 2008 - 2012; 2) la violazione, falsa ed omessa applicazione della Direttiva 2003/87/CE, dell'Allegato III e dei criteri per la redazione dei piani di assegnazione delle quote di emissione di CO2, del d.lgs. 216 del 4 aprile 2006 e degli allegati nonche' l'eccesso di potere sotto i profili dell'illogicita' e dell'ingiustizia manifesta, del contrasto con l'interesse pubblico, dello sviamento dalla causa tipica e dal fine, della contraddittorieta' con l'interesse pubblico tutelato, della carenza di istruttoria e della perplessita' ed illogicita' della motivazione nonche' l'omessa e carente motivazione e concludendo affinche' l'adito Tar Lazio - Roma volesse: 1) in via principale e nel merito, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati; 2) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia. Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti del 29/04/2008 Vetrobalsamo impugnava ancora la Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, approvata ai sensi di quanto stabilito dell'art. 11, comma 1, del d.lgs. 4 aprile 2006, n. 216, pubblicato il 29 febbraio 2008; il decreto 18 dicembre 2006 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare di approvazione del Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 elaborato ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs., 4 aprile 2006, n. 216 e dei relativi allegati, il Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 elaborato ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs., 4 aprile 2006, n. 216 e, ove occorrendo, ogni altro atto, anche non noto, che sia presupposto, connesso e/o consequenziale, lamentando 1) l'illegittimita' per invalidita' derivata rispetto ai mezzi dal primo al quinto di cui al ricorso introduttivo, rivolti avverso lo Schema di Piano Nazionale di assegnazione 2008 - 2012, nonche' rispetto ai mezzi sesto e settimo di cui ai primi motivi aggiunti (a valere, se del caso, quale ricorso autonomo) notificati in data 12 aprile 2007; 2) la violazione, falsa ed omessa applicazione della Direttiva 2003/87/CE, dell'Allegato III e dei criteri per la redazione dei piani di assegnazione delle quote di emissione di CO, del d.lgs. 216 del 4 aprile 2006 e degli allegati nonche' l'eccesso di potere sotto i profili dell'illogicita' e della ingiustizia manifesta, del contrasto con l'interesse pubblico, dello sviamento dalla causa tipica e dal fine, della contraddittorieta' con l'interesse pubblico tutelato, della carenza di istruttoria, della perplessita' e dell'illogicita' della motivazione nonche' dell'omessa e carente motivazione, concludendo affinche' l'adito Collegio volesse "1) in via principale e nel merito: accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati; 2) in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di giustizia". Il TAR per il Lazio - Roma - II Sez. Bis, fissata per il 2/4/2009l'udienza per la discussione del ricorso e degli ulteriori motivi aggiunti, con Sentenza n. 6987/2009, riscontrata la carenza nell'integrita' del contraddittorio "ne dispone[va] la sua integrazione anche relativamente ai due motivi aggiunti proposti ai sensi dell'art. 21, comma 1, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034" e, dopo aver ordinato alla ricorrente di procedere alla notifica del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti a tutti i soggetti inseriti nell'elenco settoriale 7 "Industria dei prodotti minerari - Vetro" di cui all'allegato al PNA 2008/2012 (provvedimento impugnato), "attraverso l'utilizzo dei pubblici proclami, mediante idonea pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avendo cura, nel contempo, di provvedere all'indicazione dei provvedimenti impugnati nonche', per sunto, dei motivi di gravame", rinviava la causa per la discussione alla pubblica udienza del 5 novembre 2009. Avv. Tiziano Ugoccioni Avv. Guido Francesco Romanelli T-09ABA4659