TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO

(GU Parte Seconda n.98 del 27-8-2009)

                   NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

  ALFA ACCIAI S.P.A. (C.F. - P.I. 00988040176), in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Brescia, via  San  Polo,  con
gli avvocati Angelo  Mannatrizio  e  Romina  Zanvettor  del  foro  di
Brescia e Elio Ludini del foro di Roma ed  elettivamente  domiciliati
presso lo studio di quest'ultimo in Roma in via Alberico II n.33, con
ricorso R.G. n.4490/06 proposto dinanzi al  TAR  del  Lazio  (Sezione
seconda bis) contro il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio, in persona del Ministro pro  tempore,  Direzione  per  la
ricerca ambientale  e  lo  sviluppo  del  ministero  delle  attivita'
produttive, quale Autorita'  Nazionale  Competente,  in  persona  del
Direttore generale pro tempore, Ministero delle Attivita'  Produttive
in persona  del  Ministro  pro  tempore,  Agenzia  nazionale  per  la
protezione dell'ambiente e per i Servizi Tecnici in persona  del  suo
legale rappresentante  pro  tempore,  ha  impugnato,  in  parte  qua,
chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia  e  con
domanda risarcitoria dei danni, il decreto DEC/RAS/074/2006  di  data
23 febbraio 2006 pubblicato sulla Gazzetta  ufficiale  S.O.  n.56  in
data 09.03.2006 di assegnazione e rilascio delle  quote  CO2  per  il
periodo 2005-2007; nonche' per l'annullamento  e  previa  sospensione
dell'efficacia di ogni altro atto connesso presupposto,  preordinato,
connesso e consequenziale e, ove occorra, dei decreti DEC/RAS 013/05,
DEC/RAS/2215/04, DEC/RAS/065/06 di autorizzazione degli impianti.  La
ricorrente lamenta  l'illegittimo  espletamento  della  procedura  di
assegnazione sia sotto il profilo  procedurale  sia  per  il  ritardo
nell'emanazione dei provvedimenti  rispetto  ai  tempi  previsti,  la
sottoassegnazione e la mancata  assegnazione  del  giusto  numero  di
quote di emissione CO2, in ragione di  vizi  istruttori  e  decisori,
nonche'  dei  criteri  utilizzati  per  il  calcolo  delle  quote  da
assegnare, denunciando: I.  -Relativamente  i  vizi  procedurali  per
mancanza del prescritto parere della Conferenza Unificata quale  atto
presupposto prescritto  dalla  normativa.  Violazione  di  legge  per
mancata  applicazione  dell'art.3,  comma  2  del  decreto  legge  12
novembre 2004 n.273 convertito in legge 30 dicembre 2004 e carenza di
istruttoria, eccesso di potere per contraddittorieta' e falsita'  dei
presupposti. II. - Relativamente  al  ritardo  nell'approvazione  dei
provvedimenti  di  assegnazione  rispetto  ai  tempi  previsti  dalla
Direttiva 2003/87/CE. Violazione  di  legge  per  contrasto  con  gli
art.11 e 9 della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del  Consiglio
del  13  ottobre  2003,  degli  artt.3,  23,  41  Cost.,  nonche'  il
Protocollo di  Kyoto.  Violazione  dei  principi  dell'affidamento  e
dell'irretroattivita' dei provvedimenti  amministrativi.  Eccesso  di
potere per difetto di istruttoria e  di  motivazione,  disparita'  di
trattamento.  III.  -  Relativamente  all'illegittimo  utilizzo   del
criterio della produzione storica nell'assegnazione delle quote  CO2.
Violazione e falsa applicazione della Direttiva 2003/87/CE (artt.9  e
11), nonche' della legge n. 241/1990 in  tema  di  partecipazione  al
procedimento  amministrativo.  Eccesso  di  potere  per  difetto   di
istruttoria  e  di  motivazione.  Contraddittorieta'   implicita   ed
esplicita,  illogicita'  manifesta  anche  con  riferimento  al  PNA.
Disparita'  di  trattamento.  Istanza  proposta  in  sede  cautelare:
sospendere gli atti impugnati ovvero, alternativamente, assegnare  ad
Alfa Acciaiai S.p.a. quote di CO2 secondo lo schema  di  assegnazione
del novembre 2004 per n.72.831, previa  audizione  dei  legali  della
ricorrente in Camera di Consiglio; nel merito: annullare del  decreto
DEC/RAS/074/2006 di data 23 febbraio 2006 pubblicato  sulla  Gazzetta
ufficiale S.O. n.56 in data 09.03.2006  di  assegnazione  e  rilascio
delle quote CO2 per il periodo 2005-2007; di ogni altro atto connesso
presupposto, preordinato, connesso e consequenziale e,  ove  occorra,
dei  decreti  DEC/RAS  013/05,  DEC/RAS/2215/04,  DEC/RAS/065/06   di
autorizzazione  degli  impianti  e  condannare   le   amministrazioni
resistenti risarcimento dei danni  tutti,  conseguenti  all'eventuale
concreta operativita' dei  provvedimenti  e  atti  medesimi,  che  si
comproveranno in corso di causa. Con vittoria di spese e onorari  del
giudizio. In via istruttoria si producono  in  allegato  i  documenti
indicati in esposto. Con sentenza pubblicata in data  14.07.2009  col
n.6985/2009, comunicata in data 21.07.2009, la  Sezione  Seconda  bis
del TAR del Lazio ha ordinato  alla  parte  ricorrente  di  procedere
all'integrazione del contraddittorio, nel termine  di  quarantacinque
giorni dalla comunicazione, attraverso  al  notifica  del  ricorso  a
tutti i soggetti inseriti nell'elenco  settoriale  n.4  'Impianti  di
produzione acciaio' di cui  all'allegato  al  Decreto  del  Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n.74 del 13 febbraio 2006
attraverso  l'utilizzo  dei  pubblici   proclami,   mediante   idonea
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avendo  cura,  nel  contempo,  di
provvedere all'indicazione dei provvedimenti impugnati  nonche',  per
sunto, dei motivi di gravame e rinviando per il proseguo  all'udienza
del 5 novembre 2009. L'integrazione del contraddittorio e'  fatta  ai
sensi dell'art.21, comma 1  della  L.  6  dicembre  1971  n.1034  nei
confronti delle aziende di  seguito  elencate  operanti  nel  settore
degli  impianti  di  produzione  dell'acciaio  come  regolato   dalla
Direttiva  europea  2003/87/CE  e  riportate   negli   allegati   del
provvedimento impugnato con il  ricorso  introduttivo,  da  ritenersi
controinteressate, le  quali  potranno  costituirsi  nelle  forme  di
legge: IMPIANTI DI PRODUZIONE ACCIAIO DI CUI A CICLO INTEGRATO:  Ilva
S.p.a./ Lucchini S.p.a./ DI  CUI  IMPIANTI  A  FORNO  ELETTRICO:  Aft
Acciaierie  Beltrame  S.p.a./  Riva  Acciaio  S.p.a./  Cogne   Acciai
Speciali S.p.a./  Dalmine  S.p.a./  Lucchini  Sidermeccanica  S.p.a./
Italfond S.p.a./ Metalmecam S.p.a./ O.R.I. Martin S.p.a./  Acciaierie
di Calvisano S.p.a./ Profilatinave S.p.a./ Industrie Riunite  Odolesi
I.R.O. S.p.a./ Bredina S.r.l./  Ferriera  Valsabbia  S.p.a./  Stefana
S.p.a./ Aso Siderurgia  S.r.l./  San  Zeno  Acciai  Durferco  S.p.a./
Acciaierie Veneto  S.p.a./  Acciaierie  Arvedi  S.p.a.  /  Acciaierie
Valbruna S.p.a./ Acciaierie Valsugana S.p.a./  Riva  Acciaio  S.p.a./
Afv Acciaierie Beltrame  S.p.a./  Ferrerie  Nord  S.p.a./  Acciaierie
Bertoli Safau S.p.a./ Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni  S.p.a.  Con
Unico Socio/ Acciaierie di Scilia S.p.a./ Sertubi S.p.a./ Afl S.p.a./
F.Lli Giovannini S.p.a./ Foroni S.p.a./ Franco  Testi  di  Acciaieria
Rubiera S.p.a./ Aldo De Rosa di Olifer  Acp  S.p.a.  Stabilimento  di
Cividale  al  Piano/  Bari  Fonderie   Meridionali   S.p.a./   Ferali
Siderurgia S.p.a./ DI CUI COKERIE: Ilva  S.p.a./Lucchini  S.p.a./  DI
CUI IMPIANTI DI SINTERIZZAZIONE: Ilva S.p.a./Lucchini S.p.a. 
    Brescia-Roma, 3 maggio 2006 

   Avv. Angelo Mannatrizio Avv. Romina Zanvettor Avv. Elio Ludini 

 
T-09ABA4669
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.