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Errata corrige
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NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI ALFA ACCIAI S.P.A. (C.F. - P.I. 00988040176), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Brescia, via San Polo, con gli avvocati Angelo Mannatrizio e Romina Zanvettor del foro di Brescia e Elio Ludini del foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma in via Alberico II n.33, con ricorso R.G. n.4490/06 proposto dinanzi al TAR del Lazio (Sezione seconda bis) contro il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in persona del Ministro pro tempore, Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del ministero delle attivita' produttive, quale Autorita' Nazionale Competente, in persona del Direttore generale pro tempore, Ministero delle Attivita' Produttive in persona del Ministro pro tempore, Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i Servizi Tecnici in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato, in parte qua, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia e con domanda risarcitoria dei danni, il decreto DEC/RAS/074/2006 di data 23 febbraio 2006 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale S.O. n.56 in data 09.03.2006 di assegnazione e rilascio delle quote CO2 per il periodo 2005-2007; nonche' per l'annullamento e previa sospensione dell'efficacia di ogni altro atto connesso presupposto, preordinato, connesso e consequenziale e, ove occorra, dei decreti DEC/RAS 013/05, DEC/RAS/2215/04, DEC/RAS/065/06 di autorizzazione degli impianti. La ricorrente lamenta l'illegittimo espletamento della procedura di assegnazione sia sotto il profilo procedurale sia per il ritardo nell'emanazione dei provvedimenti rispetto ai tempi previsti, la sottoassegnazione e la mancata assegnazione del giusto numero di quote di emissione CO2, in ragione di vizi istruttori e decisori, nonche' dei criteri utilizzati per il calcolo delle quote da assegnare, denunciando: I. -Relativamente i vizi procedurali per mancanza del prescritto parere della Conferenza Unificata quale atto presupposto prescritto dalla normativa. Violazione di legge per mancata applicazione dell'art.3, comma 2 del decreto legge 12 novembre 2004 n.273 convertito in legge 30 dicembre 2004 e carenza di istruttoria, eccesso di potere per contraddittorieta' e falsita' dei presupposti. II. - Relativamente al ritardo nell'approvazione dei provvedimenti di assegnazione rispetto ai tempi previsti dalla Direttiva 2003/87/CE. Violazione di legge per contrasto con gli art.11 e 9 della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio del 13 ottobre 2003, degli artt.3, 23, 41 Cost., nonche' il Protocollo di Kyoto. Violazione dei principi dell'affidamento e dell'irretroattivita' dei provvedimenti amministrativi. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, disparita' di trattamento. III. - Relativamente all'illegittimo utilizzo del criterio della produzione storica nell'assegnazione delle quote CO2. Violazione e falsa applicazione della Direttiva 2003/87/CE (artt.9 e 11), nonche' della legge n. 241/1990 in tema di partecipazione al procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Contraddittorieta' implicita ed esplicita, illogicita' manifesta anche con riferimento al PNA. Disparita' di trattamento. Istanza proposta in sede cautelare: sospendere gli atti impugnati ovvero, alternativamente, assegnare ad Alfa Acciaiai S.p.a. quote di CO2 secondo lo schema di assegnazione del novembre 2004 per n.72.831, previa audizione dei legali della ricorrente in Camera di Consiglio; nel merito: annullare del decreto DEC/RAS/074/2006 di data 23 febbraio 2006 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale S.O. n.56 in data 09.03.2006 di assegnazione e rilascio delle quote CO2 per il periodo 2005-2007; di ogni altro atto connesso presupposto, preordinato, connesso e consequenziale e, ove occorra, dei decreti DEC/RAS 013/05, DEC/RAS/2215/04, DEC/RAS/065/06 di autorizzazione degli impianti e condannare le amministrazioni resistenti risarcimento dei danni tutti, conseguenti all'eventuale concreta operativita' dei provvedimenti e atti medesimi, che si comproveranno in corso di causa. Con vittoria di spese e onorari del giudizio. In via istruttoria si producono in allegato i documenti indicati in esposto. Con sentenza pubblicata in data 14.07.2009 col n.6985/2009, comunicata in data 21.07.2009, la Sezione Seconda bis del TAR del Lazio ha ordinato alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio, nel termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione, attraverso al notifica del ricorso a tutti i soggetti inseriti nell'elenco settoriale n.4 'Impianti di produzione acciaio' di cui all'allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n.74 del 13 febbraio 2006 attraverso l'utilizzo dei pubblici proclami, mediante idonea pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avendo cura, nel contempo, di provvedere all'indicazione dei provvedimenti impugnati nonche', per sunto, dei motivi di gravame e rinviando per il proseguo all'udienza del 5 novembre 2009. L'integrazione del contraddittorio e' fatta ai sensi dell'art.21, comma 1 della L. 6 dicembre 1971 n.1034 nei confronti delle aziende di seguito elencate operanti nel settore degli impianti di produzione dell'acciaio come regolato dalla Direttiva europea 2003/87/CE e riportate negli allegati del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, da ritenersi controinteressate, le quali potranno costituirsi nelle forme di legge: IMPIANTI DI PRODUZIONE ACCIAIO DI CUI A CICLO INTEGRATO: Ilva S.p.a./ Lucchini S.p.a./ DI CUI IMPIANTI A FORNO ELETTRICO: Aft Acciaierie Beltrame S.p.a./ Riva Acciaio S.p.a./ Cogne Acciai Speciali S.p.a./ Dalmine S.p.a./ Lucchini Sidermeccanica S.p.a./ Italfond S.p.a./ Metalmecam S.p.a./ O.R.I. Martin S.p.a./ Acciaierie di Calvisano S.p.a./ Profilatinave S.p.a./ Industrie Riunite Odolesi I.R.O. S.p.a./ Bredina S.r.l./ Ferriera Valsabbia S.p.a./ Stefana S.p.a./ Aso Siderurgia S.r.l./ San Zeno Acciai Durferco S.p.a./ Acciaierie Veneto S.p.a./ Acciaierie Arvedi S.p.a. / Acciaierie Valbruna S.p.a./ Acciaierie Valsugana S.p.a./ Riva Acciaio S.p.a./ Afv Acciaierie Beltrame S.p.a./ Ferrerie Nord S.p.a./ Acciaierie Bertoli Safau S.p.a./ Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. Con Unico Socio/ Acciaierie di Scilia S.p.a./ Sertubi S.p.a./ Afl S.p.a./ F.Lli Giovannini S.p.a./ Foroni S.p.a./ Franco Testi di Acciaieria Rubiera S.p.a./ Aldo De Rosa di Olifer Acp S.p.a. Stabilimento di Cividale al Piano/ Bari Fonderie Meridionali S.p.a./ Ferali Siderurgia S.p.a./ DI CUI COKERIE: Ilva S.p.a./Lucchini S.p.a./ DI CUI IMPIANTI DI SINTERIZZAZIONE: Ilva S.p.a./Lucchini S.p.a. Brescia-Roma, 3 maggio 2006 Avv. Angelo Mannatrizio Avv. Romina Zanvettor Avv. Elio Ludini T-09ABA4669