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NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI Il sottoscritto avv. Aldo Travi di Busto A., via Ferraris 7, quale difensore, unitamente all'avv. Fabio Lorenzoni di Roma, via del Viminale 43, di Endesa Italia spa (oggi E.on Produzione spa), di Roma, via Mangili 9, cod. fisc. 03251970962, in esecuzione della sentenza Tar Lazio, sez. II/bis, 22 maggio 2008 n. 6835 notifica a: A. Agrati spa; A. Merati & C. Cartiera di Laveno spa; A.R.P. Agricoltori Riuniti Piacentini Societa' Agricola Cooperativa; Abet Laminati spa; Abruzzo Vetro srl; Acciaieria Arvedi spa; Acciaieria Valsugana spa; Acciaierie Bertoli Safau spa; Acciaierie di Calvisano spa; Acciaierie Di Sicilia spa; Acciaierie Valbruna spa; Acciaierie Venete spa; Aceaelectrabel Produzione spa; Acetati spa; Adda Ondulati spa; Aem Distribuzione Gas e Calore spa; Aem Gestioni srl; Aem spa; Aeroporti di Roma spa; Afl spa; Afv Acciaierie Beltrame spa; Ages spa; Agricola Industriale della Faella spa; Agricola Tre Valli S.C.A.R.L.; Agrolinz Melamine International Italia srl; Agsm Verona spa; Agusta spa; Ahlstrom Turin spa; Aim Vicenza Energia spa; Alcart di Alleva Domenico & C. spa; Alce spa; Alcoplus spa; Aldo De Rosa; Alenia Aeronautica spa; Alfa Acciai spa; Alitalia Servizi spa; Alma Petroli spa; Ama spa - Azienda Municipale Ambiente - Roma; Ambiente spa; Amsa Azienda Milanese Servizi Ambientali spa; Andrea Barsi; Ansaldobreda spa; Antibioticos spa; Antonio Bonazzi; Antonio Cocco; Api Energia spa; Api Raffineria di Ancona spa; Arcoplus spa; Arkema srl; Arpa Industriale spa; Asm Brescia spa; Aso Siderurgica srl; Assocogen Vicenza srl; At O&M srl; Atel Centrale Termica Vercelli srl; Aticarta spa; Avi.Coop Societa' Cooperativa Agricola; Azienda Energetica Metropolitana Torino spa; Azienda Pubbliservizi Brunico; Aziende Vetrarie Industriali Ricciardi - Avir spa; Bari Fonderie Meridionali spa; Barilla G. ER. Fratelli Societa' per Azioni; Bas Power srl; Bembergcell spa; Benind spa; Berco spa; Bieffe Medital spa; Biomasse Italia spa; Birra Forst spa; Bisazza spa; Bolton Alimentari spa; Bormio spa; Bormioli Luigi spa; Bormioli Rocco & Figlio spa; Boschi Luigi e Figli spa In Amministrazione Straordinaria; Boston Tapes spa; Bredina srl; Bristol Myers Squibb srl; Busi Impianti spa - Divisione Maintenance & Energy; Buzzi Unicem spa; C&T srl; C.A.L.P. - Cristalleria Artistica La Piana spa; C.W.F. Italia spa; Cae Amga Energia spa; Caffaro srl; Cal.Me. spa; Calce Dolomia spa; Calce Piasco spa; Calce S. Pellegrino spa; Calcidrata spa; Calcisernia spa; Candeggio Fratelli Zaccaria spa; Candy Elettrodomestici srl; Cantieri Riuniti Milanesi spa; Capa Cologna S.C.A.; Caravaggio Latte srl; Carlsberg Italia spa; Carrozzeria Bertone spa; Cartesar spa; Cartiera Bonati & C. Srl; Cartiera Bormida spa; Cartiera Ca.Ma srl; Cartiera Carma; Cartiera Confalone spa; Cartiera Cooperativa Rivalta Arl; Cartiera del Maglio spa; Cartiera del Vignaletto spa; Cartiera Dell'Adda spa; Cartiera della Madonnina spa; Cartiere Della Valtellina spa; Cartiera di Boscomarengo spa; Cartiera di Cadidavid srl; Cartiera Di Carbonera spa; Cartiera di Carmignano spa; Cartiera Di Conselice srl; Cartiera di Ferrara spa; Cartiera di Germagnano spa; Cartiera di Modena spa; Cartiera di Momo spa; Cartiera di Monfalcone spa; Cartiera Di Porporano srl; Cartiera di Rivignano spa; Cartiera di Romanello spa; Cartiera Di Santarcangelo srl; Cartiera di Varo spa; Cartiera di Voghera srl; Cartiera Fornaci spa; Cartiera Francescantonio Cerrone spa; Cartiera Giacosa spa; Cartiera Giorgione spa; Cartiera Grillo sas di Giuseppe e Domenico Grillo; Cartiera Kartocell srl; Cartiera Lucchese spa; Cartiera Mantovana srl; Cartiera Marchigiana srl; Cartiera Olona sas; Cartiera Partenope srl; Cartiera Pieretti spa; Cartiera Pirinoli srl; Cartiera Ponte D'Oro Ansalcarta srl; Cartiera Ponte Strona srl; Cartiera Rossi spa; Cartiera S.Rocco spa; Cartiera San Felice spa; Cartiera San Giorgio srl; Cartiera So.Car.Pi. srl; Cartiera Verde della Liguria srl; Cartiere Burgo spa; Cartiere Cariolaro spa; Cartiere del Garda spa; Cartiere del Polesine spa; Cartiere Di Trevi spa; Cartiere Enrico Cassina snc; Cartiere Marchi spa; Cartiere Miliani Fabriano spa; Cartiere Modesto Cardella spa; Cartiere Paolo Pigna spa; Cartiere Rodolfo Reguzzoni srl; Cartiere Saci spa; Cartiere Villa Lagarina srl; Cartificio Ermolli in liquidazione; Cartificio Ermolli spa in Liquidazione In Amministrazione Straordinaria Dlgs 270/99; Cartitalia srl; Cartonificio Di Isoverde srl; Cartonificio Sandreschi srl; Carval Cartiera di Vallettrompia srl; Carvico spa; Caviro Soc Coop Agricola; Cellulosa 2000 spa; Cementeria Costantinopoli srl; Cementeria di Monselice spa; Cementerie Aldo Barbetti spa; Cementi Moccia spa; Cementir Cementerie Del Tirreno spa; Cementizillo spa; Centrale Del Latte Di Roma spa; Centro Energia Ferrara spa; Centro Energia Teverola spa; Cesare Fiorucci spa; Ciba Specialty Chemicals spa; Cirio De Rica spa; Co.Pro. B. S.C.A.; Co.Prob.B. Cooperativa Produttori Bieticoli S.C.A.; Cofathec Servizi spa (Area Milano); Cofathec Servizi spa Area Lazio; Cofathec spa (Area Milano); Cogne Acciai Speciali spa; Coim spa; Colacem spa; Comocalor spa; Compagnia Elettrica Lombarda spa; Comet spa; Consorzio di Sarmato S.C.P.A.; Consorzio P.I. Vil; Consorzio P.I.Chi.; Consorzio Padano Ortofrutticolo Soc Coop. Arl; Coop. Liri 85 Arl; Corsico Vetro srl; Cotonificio Albini spa; Cottosenese spa; Dalmine spa; Del Monte Foods (Italia) spa; Delicarta spa; Demolli Industria Cartaria spa; Distilleria Bertolino spa; Distillerie Bonollo spa; Distillerie G. Di Lorenzo srl; Dolomite Franchi spa; Donati Laterizi srl; Dott. Ivano Visentin; Eco & Power Ambrosiana srl; Ecologia Ambiente srl; Ecosesto spa; Edilcalce spa; Edipower spa; Edison spa; Egea Ente Gestione Energia Ed Ambiente spa; Electrolux Home Product Italy spa; Elettra Git spa; Elettra Holdings srl; Elyo Italia spa; Embraco Europe srl; Emmegi Agroindustriale S. R. L. In A. S.; Endesa Italia spa; Enel Produzione spa; Energonut srl; Eni Divisione Refining & Marketing Raffinerie di Livorno; Eni Mediterranea Idrocarburi spa; Eni spa - Divisione Refining & Marketing - Raffineria di Sannazzaro; Eni spa Divisione E & P - Ugit; Eni spa Divisione Refining & Marketing - Raffineria Di Taranto; Eni spa Divisione Refining & Marketing Raffineria di Venezia; Enipower Mantova spa; Enipower spa; Erg Nuove Centrali spa; Erg raffinerie Mediterranee spa; Eridania Sadam spa; Esselunga spa; Esso Italiana srl; Euganea Vasi srl; Eugea Mediterranea spa; Eurofibre spa; Europaper spa; Europea spa; Europizzi spa; Eurotintoria spa; F.B.M. Fornaci Briziarelli Marsciano; F.Lli Giovannini spa; F.Lli Bartoli spa; F.Lli De Cecco Di Filippo Fara S.Martino spa; F.M.A. S.R.L. A U.S.; Fabio Leonello Lucchesi; Fabrizio Korosec; Fassa spa; Fattorie Osella spa; Favini spa; Fdg Spa In Liquidazione In Amministrazione Straordinaria; Fedrigoni Cartiere spa; Fenice spa; Feralpi Siderurgica spa; Ferrania Technologies spa; Ferrari spa; Ferrero spa; Ferriera Valsabbia spa; Ferriere Nord spa; Ferrovie Nord spa; Fibrocellulosa spa; Finanziaria Bologna Metropolitana; Fl Selenia spa; Flovetro spa; Fontana Luigi spa; Fornace Mosso Paolo srl; Fornace San Lorenzo spa; Fornaci Baglioni srl; Fornaci Calce Grigolin spa; Fornaci Di Masserano Bruno Tarello S.A.; Fornaci F.Lli Zulian Snc; Foroni spa; Foschetti Paolo spa; Franco Testi; Franco Tosi Meccanica spa; G. Tosi spa Tintoria; Gabriele Corazza; Gabrio Pellegrini; Gbi Italy srl "Con Unico Socio"; Georgia Pacific Italia srl; Gever spa; Giacomo Ghigliotti; Giovanni Crespi spa; Giustino Di Muzio srl; Glaverbel Italy srl; Glaxosmithkline spa; Gnl Italia spa; Goglio spa Divisione Imballaggi; Golden Lady Company spa; Great Lakes Manufacturing Italy srl; Greci Geremia & Figli spa; Greci Industria Alimentare spa; Grup.Pa. srl; Gruppo Cordenons spa; Gruppo Effe2 spa; Gruppo Viesse F. M. spa; Heineken Italia spa; Hera spa; Hexion Speciality Chemicals Italia spa; Holcim (Italia) spa; I.B.S. srl; Ico Industria Cartone Ondulato srl; Idroblins srl; Ies-Italiana Energia e Servizi spa; Ilte spa; Ilva spa; Imbalpaper spa; Indena spa; Industria Calce Casertana srl; Industria Calce Francesco Vozza srl; Industria Cartaria Pieretti spa; Industria Cementi Giovanni Rossi spa; Industria Chimica Valenzana I.C.V. spa; Industria Vetraria Valdarnese Scarl; Industrie Cartarie Tronchetti spa; Industrie Pica spa; Industrie Riunite Odolesi I.R.O. spa; Infineum Italia srl; Ingest Facility spa; Iplom spa; Isab Energy; Istituto Poligrafico E Zecca Dello Stato; Ital Bio Green srl; Ital Green Energy srl; Italcalce srl; Italcementi spa; Italfond spa; Italgen spa; Italia Zuccheri spa; Italiana Coke spa; Its Artea G. Crespi srl; Jesi Energia spa; Kappa Packaging spa; Kimberly - Clark srl; Kimble Italiana spa; Klopman International srl; La Doria spa; Lacto Siero Italia spa; Lafarge Adriasebina srl; Lamberti spa; Lanerossi Filati srl; Laterizi Valpescara srl; Laterlite spa; Latteria Soresina Societa' Cooperativa Agricola; Laura Piva; Laverda spa; Ledoga srl; Leonardo De Paolis; Leone La Ferla spa; Lievitalia spa; Linde Gas Milazzo srl; Linificio e Canapificio Nazionale spa; Linpaper srl; Liri Industriale spa; Lonza spa; Lucchini Sidermeccanica spa; Lucchini spa; Magneti Marelli Powertrain spa; Malpensa Energia srl; Manfredonia Vetro spa; Marangoli Pneumatici spa; Marangoni Tyre spa; Marcello Calamari; Martini & Rossi spa; Marzotto spa; Mascioni spa; Mauro Benedetti spa; Mauro Fenili; Metalcam spa; Metan Alpi Sestriere srl; Metanalpi Valsusa srl; Michelin Italiana spa; Micron Technology Italia srl; Minermix srl; Miroglio spa; Moccia Industria spa; Mondadori Printing spa; Mondi Packaging Cartonstrong srl; Mondialcarta spa; Munksjo Paper spa; N.T.L. Nobilitazione Tessile Legnano spa; Nestle' Italiana spa; Neubor Glass; Novartis Farma spa; Novel spa; Nuova Rivart srl; Nuova Solmine spa; Nuove Cartiere Di Tivoli spa; Nuovo Pignone spa; Nylstar srl; O.R.I. Martin spa; Omvp spa; Onduline Italia spa; Ormea spa; Ottana Energia srl; Oxon Italia spa; Papiro Sarda srl; Papiro srl; Parmalat spa; Petrolifera Estense spa; Piaggio & C. spa; Pietro Caldaroni; Pilkington Italia spa; Pininfarina spa; Polimeri Europa spa; Pomagro srl; Portonogaro S.A.S. Di Raffin Mario E Giovanni & C; Prima srl; Procter&Gamble Italia spa; Profilatinave spa; Radici Chimica spa; Radici Fil spa; Radici Tessuti spa; Raffineria Di Gela spa; Raffinerie Di Milazzo S.C.P.A.; Raffineria di Roma spa; Rdb spa; Rea Dalmine spa; Reagens spa; Reggiani Tessile spa; Reno De Medici spa; Rhodia Engineering Plastics spa; Rifinizione Fin-Mode srl; Rifinizione S. Stefano spa; Riso Scotti Energia spa; Riva Acciaio spa; Roberto Casinelli; Roquette Italia spa; Rohm and Haas Italia srl; Rosen Rosignano Energia spa; Rossifloor spa; S. Giuliano srl; S.A.R.P.O.M. spa; S.E.F. srl; S.E.I. (Servizi Energetici Integrati) spa; S.E.I. spa; S.El.I.S. Lampedusa spa; S.F.I.R. spa; S.I.L.A. srl; S.Med.E. Pantelleria spa; S.P.A. Para'; S.P.A. Siculo Emiliana Per la Produzione di Carta e Cartone S.A.C.C.A.; Saar Depositi Portuali spa; Sacci Commissionaria spa; Sacci spa; Sadam Abruzzo spa; Sadam Castiglionese spa; Sadam Isz. Spa; Saint Gobain Glass Italia spa; Saint Gobain Isover Italia spa; Saint Gobain Vetri spa; Saint-Gobain Vetrotex Italia spa a socio unico; Sait Abrasivi spa; Sama srl; San Domenico Vetraria spa; San Marco Bioenergie; San Zeno Acciai - Duferco spa; Sanac spa; Sandoz Industrial Products spa; Sanofi-Aventis spa; Sanpellegrino spa; Sapi spa; Saras spa; Sasol Italy spa; Sca Hygiene Products spa; Sca Packaging Italia spa; Se.Co.Sv.Im; Sea - Societa' Esercizi Aeroportuali spa; Sea Societa' Elettrica Di Favignana spa; Sedamyl spa; Ser srl; Serene spa; Sertubi spa; Servizi Porto Marghera S.C.A.R.L.; Seves spa; Sia srl; Sicet srl; Sicit 2000 spa; Sieco spa; Sicem Saga spa; Silston spa; Silvana Cerrone; Sinterama spa; Siram spa; Sit srl; Sitip spa; Skf Industrie spa; Snaidero Rino spa; Snam Rete Gas spa; So.La.Va. spa; Soc. Calce Raffinata di Savignano sul Panaro A.R.L.; Societa' Enia spa; Societa' Trentina Lieviti spa; Soffass spa; Solvay Chimica Bussi spa; Solvay Chimica Italia spa; Spa Birra Peroni; Spa Egidio Galbani; Spa Pettinatura Italiana; Star Stabilimento Alimentare spa; Stefana spa; Stefano Frigo; Steriltom - Aseptic System srl; Stogit spa; Sud Europa Tissue srl; Syndial spa; Syndial spa Attivita' Diversificate; Tamoil Raffinazione spa; Tampieri Energie srl; Tea spa; Tecnoparco Valbasento; Termica Boffalora srl; Termica Celano srl; Termica Cologno srl; Termica Milazzo srl; Terni En.A. spa; Terreal Italia srl; Tessitura Monti spa; Tessitura di Robecchetto Candiani spa; Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni; Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni spa Con socio unico; Tintoria Crespi Giovanni & C. srl; Tintoria e Rifinizione Nuove Idee spa; Tirreno Power spa; Tissue Towel South srl; Tolentino srl; Toppetti 2 S.A. Stabile Organizzazione In Italia; Toscopaper spa; Trenitalia - Divisione Passeggeri; Trenitalia spa; Trenitalia spa - Gruppo Ferrovie dello Stato; Trenitalia spa Divisione trasporto regionale Direzione Regionale Piemonte; Trentino Servizi spa; Trentofrutta spa; Tyssenkrupp Acciai Speciali Terni; U.C.S.C. Sede Di Roma; Ulrich Pinter; Unicalce spa; Unieco S.C.R.L; Unilever Italia spa; Valdata srl; Valeo Cablaggi e Commutazione srl; Varese Risorse spa; Vebad spa; Vetreria Cooperativa Piegarese Societa' Cooperativa; Vetreria Di Borgonovo spa; Vetreria Etrusca srl; Vetrerie Meridionali spa; Vetrerie Riunite spa; Vetri Speciali spa; Vetrobalsamo spa; Villaga Calce spa; Vinavil spa; Vincenzo Romano; Vincenzo Zucchi spa; Voghera Energia spa; Wartsila Italia spa; Whirlpool Europe srl; Wienerberger Brunori srl; Xilopan spa; Yara Italia spa; Zegna Baruffa Lane Borgosesia spa; Zignago Vetro spa che Endesa Italia (oggi E.on Produzione Italia) ha proposto nell'aprile 2006 ricorso al Tar Lazio, sez. II/bis, n. 4307/2006 r.g., contro - il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in persona del Ministro in carica, - il Ministero delle attivita' produttive, in persona del Ministro in carica, - la Presidenza del consiglio dei ministri, in persona del Presidente del consiglio dei ministri in carica, per l'annullamento dei seguenti atti: - decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 23 febbraio 2006, in Gazz. Uff. 9 marzo 2006, n. 56 s.o., di "assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 ai sensi di quanto stabilito dall'art.11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio", e relativi allegati; - "Piano nazionale d'assegnazione" (in attuazione della direttiva 2003/87/CE), predisposto dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero delle attivita' produttive, trasmesso alla Commissione CE il 15 luglio 2004; - "Integrazione al Piano nazionale di assegnazione dell'Italia" (in attuazione della direttiva 2003/87/CE), trasmessa alla Commissione CE il 24 febbraio 2005; - nonche' ogni relativo atto preparatorio e consequenziale, ivi compreso, in particolare, lo "Schema di decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 preparato ai sensi dell'art.11, par. 1, della direttiva 2003/87/CE", pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'ambiente il 25 novembre 2005. Motivi del ricorso: 1° motivo di ricorso: Illegittimita' del d.m. 23 febbraio 2006 (e dell'"Integrazione al piano nazionale di assegnazione del febbraio 2005") per violazione dell'art.3, comma 2 e 2-bis, del d.l. 273/2004, conv. in l. 316/2004; illegittimita' dell'art.3, comma 2 e 2-bis, del d.l. 273/2004, conv. in l. 316/2004, per violazione della direttiva 2003/87/CE (all.to III, n. 10) e conseguente illegittimita' derivata dello "Schema di piano nazionale" trasmesso alla Commissione CE il 15 luglio 2004, dell'atto denominato "Integrazione al piano nazionale di assegnazione del febbraio 2005" e del d.m. 23 febbraio 2006; illegittimita' dello "Schema di piano nazionale" trasmesso alla Commissione CE il 15 luglio 2004 per violazione della direttiva 2003/87/CE (all.to III, n. 10) e conseguente illegittimita' derivata dell'atto denominato "Integrazione al piano nazionale di assegnazione del febbraio 2005" e del d.m. 23 febbraio 2006. Il Piano nazionale di assegnazione (di seguito 'PNA') approvato con d.m. 23 febbraio 2006 risulta illegittimo, perche' non corrispondeva al Piano trasmesso alla Commissione CE il 15 luglio 2004, come invece prescriveva l'art.3 del d.l. 273/2004; il PNA si richiama, piuttosto, al Piano (denominato "Integrazione del Piano nazionale di assegnazione"), trasmesso dal Governo italiano alla Commissione CE nel febbraio 2005, che, pero', non trova riscontro nell'art.3 del d.l. 273/2004. Di conseguenza il PNA risulta approvato in assenza di fondamento legislativo. Inoltre l'art.3 del d.l. 273/2004 risulta incompatibile con la normativa comunitaria, perche' qualifica come "Piano nazionale di assegnazione" un documento privo dei requisiti prescritti dalla direttiva 2003/87/CE; conseguentemente risultano illegittimi il Piano trasmesso alla Commissione CE il 15 luglio 2004 e gli atti successivi fondati su di esso. 2°motivo di ricorso - Illegittimita' del d.m. 23 febbraio 2006 impugnato, per violazione della direttiva 2003/87/CE (art.9, 1° comma, e all.to III, n. 10); illegittimita' derivata dello stesso 23 febbraio 2006. Ne' il P.N.A. approvato con il d.m. 23 febbraio 2006 impugnato, ne' gli altri Piani che lo hanno preceduto hanno rispettato quanto disposto dall'all.to III, n. 10, della direttiva cit. a garanzia della partecipazione nel procedimento. 3°motivo di ricorso - Illegittimita' del d.m. 23 febbraio 2006 e degli altri atti impugnati, per incompetenza e violazione di legge, in relazione all'adozione da parte di un dirigente e alla mancanza di intesa con il Ministero delle attivita' produttive. Il principio di legalita' esige che la legge identifichi l'amministrazione competente ad adottare un certo atto, ivi compreso anche un atto endoprocedimentale, mentre, nel nostro caso, mancava una norma attributiva del potere di adozione del P.N.A. a un dirigente ministeriale. Inoltre il P.N.A. avrebbe dovuto essere approvato con intesa con il Ministero delle attivita' produttive. 4°motivo di ricorso - Illegittimita' del d.m. 23 febbraio 2006 e degli altri atti impugnati, per violazione dell'art.9 della direttiva 2003/87/CE, sulla procedura di formazione del Piano nazionale. La direttiva comunitaria richiede ad ogni Stato di adottare un Piano nazionale di assegnazione, assoggettato dalla direttiva a una procedura particolare che prevede che il Piano debba essere pubblicato e sottoposto all'esame della Commissione CE. La procedura prevista dalla direttiva non e' stata rispettata in tutti i suoi punti. 5° motivo di ricorso - Illegittimita' del d.m. 23 febbraio 2006 e degli altri atti impugnati, per violazione dei criteri stabiliti nella delibera del CIPE 19 dicembre 2002, n. 123 (violazione di legge ed eccesso di potere). Il d.m. 23 febbraio 2006 impugnato risulta illegittimo, unitamente agli altri atti impugnati, in quanto in contrasto con la delibera del CIPE n. 123/92 e in quanto non da' motivazione dell'adozione di soluzioni in contrasto con la delibera stessa. 6° motivo di ricorso - Illegittimita' del d.m. 23 febbraio 2006 per disparita' di trattamento nelle decurtazioni introdotte per il settore termoelettrico rispetto ad altri settori. Il d.m. 23 febbraio 2006, mentre ha disposto ulteriori decurtazioni delle quote assegnate al settore termoelettrico (con effetti a cascata su tutti gli operatori del settore), per altri settori non ha effettuato decurtazioni e per altri ancora ha incrementato le quote di assegnazione. La disparita' di trattamento non risulta in alcun modo giustificata o motivata. 7° motivo di ricorso - Illegittimita' del d.m. 23 febbraio 2006, per illogicita' e difetto di motivazione, in relazione alla esorbitanza delle decurtazioni disposte rispetto alle riduzioni previste in sede comunitaria. A fronte di una riduzione concordata dal nostro Governo con la Commissione CE di ca. 23 milioni di tonnellate, nel P.N.A. e' stata attuata, senza una valida motivazione, una riduzione superiore. 8° motivo di ricorso - Illegittimita' del d.m. 23 febbraio 2006, per illogicita' e disparita' di trattamento, con riferimento alla disciplina dei 'nuovi entranti'(= impianti che abbiano avviato la loro operativita' effettuando il primo 'parallelo' dopo il 1 gennaio 2005) . Per tali impianti il d.m. 23 febbraio 2006 prevede, in modo ingiustificato, coefficienti emissivi piu' bassi di quelli previsti per gli impianti esistenti; tale disparita' urta contro un criterio generale sancito nella direttiva comunitaria 2003/87/CE, e cioe' contro il principio secondo cui i criteri di assegnazione non devono operare "discriminazioni tra imprese o settori". 9° motivo di ricorso - Illegittimita' del d.m. 23 febbraio 2006, per illogicita', difetto di motivazione e disparita' di trattamento, con riferimento alla metodologia adottata per il calcolo delle emissioni per gli impianti che operano con una pluralita' di combustibili (olio-gas) e per gli impianti tradizionali ad olio. Agli impianti alimentati ad olio e mix olio-gas alcuni impianti il PNA ha assegnato quote marginali, senza considerare la loro effettiva operativita'; fra l'altro, nel caso della ricorrente, vi sono state consistenti riduzioni nel corso della formazione del PNA, mentre per altri operatori non sono state disposte corrispondenti riduzione. La penalizzazione della ricorrente appare irragionevole e illegittima, sia perche' non motivata, sia perche' non sono state prese in considerazione le osservazioni presentate in proposito dalla ricorrente in argomento. Inoltre sulle riduzioni disposte nel d.m. 23 febbraio 2006 e nel relativo "Schema di decisione" del novembre 2005 non e' stata ammessa alcuna consultazione in merito. Infine non e' stato tenuto in considerazione che nel nostro Paese opera un sistema di 'dispacciamento' per merito economico. 10°motivo di ricorso - Illegittimita' del d.m. 23 febbraio 2006, per irragionevolezza e violazione dell'all.to III, n. 4, della direttiva 2003/87/CE. Il P.N.A. ha penalizzato in modo irragionevole alcuni impianti della ricorrente (quelli alimentati da olio e da mix olio-gas), in contraddizione con il loro ruolo strategico, ed ignorando specifici atti normativi che invece avrebbero dovuto essere considerati in base alla direttiva CE cit. 11° motivo di ricorso - Violazione del principio di irretroattivita' (cfr. art.10 delle preleggi). Il d.m. 23 febbraio 2006 disciplina l'assegnazione delle quote per il triennio 2005-2007 e stabilisce il numero di quote assegnabili anche per l'anno 2005 e per il periodo dell'anno 2006 precedente all'entrata in vigore del decreto stesso. Risulta pertanto violato il divieto di retroattivita'. Nel ricorso sono state proposte le seguenti conclusioni: "La ricorrente chiede l'annullamento degli atti impugnati, con condanna delle amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese processuali". Busto A., 16 settembre 2008. (Avv. Aldo Travi) T-08ABA2732 (A pagamento).