Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la "Legge 130") e dell'art. 58 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (il "T.U. Bancario")), corredato dall'informativa ai sensi dell'art. 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali") e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. La societa' Estense Finance S.r.l., con sede in Conegliano (Treviso), via Vittorio Alfieri, 1, comunica che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130 relativa a crediti ceduti e da cedersi da Banca Popolare dell'Emilia Romagna, societa' cooperativa ai sensi di un contratto "quadro" di cessione di crediti concluso in data 3 giugno 2009, ha acquistato, con effetto in pari data, pro-soluto da Banca Popolare dell'Emilia Romagna, societa' cooperativa, una banca costituita ed operante con la forma giuridica di societa' cooperativa, con sede legale in via San Carlo, 8/20, 41100 Modena, Italia, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Modena n. 01153230360, iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del T.U. Bancario al n. 4932, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dall'1 maggio 2009 (incluso), accessori, spese, danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di mutuo ipotecario ovvero mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che, alla data del 30 aprile 2009, risultavano nella titolarita' di Banca Popolare dell'Emilia Romagna, societa' cooperativa e che, alla medesima data (salvo ove diversamente previsto), presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): 1. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano una o piu' persone fisiche residenti, alla data del 30 aprile 2009, in Italia; 2. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 3. mutui erogati, in via esclusiva, da Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Societa' Cooperativa; 4. mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e successivamente ridenominati in euro); 5. mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito residuo in linea capitale del mutuo alla data del 24 aprile 2009 e (ii) il valore di stima dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore all'80%; 6. mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo erogato alla data di stipula del contratto di mutuo e (ii) il valore di stima dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore al 100%; 7. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in piu' quote secondo uno dei seguenti sistemi di ammortamento, cosi' come rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell'ultimo accordo relativo al sistema di ammortamento: (i) metodo di ammortamento c.d. "alla francese", per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale le rate sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell'erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse variabile; (ii) metodo di ammortamento c.d. "italiano", per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale le rate sono comprensive di una componente capitale costante nel tempo e di una componente di interesse variabile; (iii) metodo di ammortamento che prevede rate costanti e durata estensibile sino ad una data massima; (iv) metodo di ammortamento c.d. "Mix", per tale intendendosi quel metodo di ammortamento che prevede la compresenza di una parte di ammortamento a tasso fisso ed una parte di ammortamento a tasso variabile, e per i quali il rimborso in linea capitale sia gia' iniziato o inizi non oltre la data del 16 agosto 2010; 8. mutui che siano retti dal diritto italiano e i cui immobili siano localizzati nel territorio della Repubblica Italiana; 9. mutui che al 30 aprile 2009 non presentino alcuna rata scaduta e non pagata da piu' di 30 giorni rispetto alla rispettiva scadenza attesa; 10. mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su immobili, intendendosi per tale: (i) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero (ii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale precedente siano integralmente soddisfatte; 11. mutui per i quali il rapporto tra il valore di iscrizione ipotecaria e l'importo erogato non sia inferiore al 150%; 12. mutui la cui data di stipula sia non successiva al 16 aprile 2009 (incluso). Il presente criterio si riterra' soddisfatto anche in relazione a quei mutui che sono stati oggetto di accollo entro il 16 aprile 2009 (incluso); 13. mutui che al 24 aprile 2009 abbiano un debito residuo in linea capitale non maggiore o uguale ad Euro 1.000.000,00; 14. mutui la cui scadenza finale del piano di ammortamento non sia precedente l'11 marzo 2014; 15. mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale; 16. mutui che non derivino da ristrutturazione di crediti chirografari precedentemente erogati; 17. mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che appartiene ad una delle seguenti categorie: (i) mutui a tasso fisso, intendendosi per tali quei mutui il cui tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda variazioni per tutta la durata residua del finanziamento, e il cui tasso non sia inferiore al 3% su base annua; (ii) mutui a tasso variabile, intendendosi per tali quei mutui il cui tasso di interesse sia parametrato all'euribor a tre mesi ovvero all'euribor a sei mesi ovvero alla media aritmetica dell'euribor a tre mesi ovvero alla media aritmetica dell'euribor a sei mesi ovvero al Rendistato o al Resint che non prevedano possibilita' di variazione dell'indice di riferimento, la cui maggiorazione (o spread) rispetto a tale parametro non sia inferiore allo 0,1% su base annua; (iii) mutui a tasso misto, intendendosi per tali quei mutui che prevedono per il debitore la facolta' di esercitare l'opzione di scegliere l'indicizzazione a tasso fisso, ovvero di optare per il tasso variabile, ad una o a piu' date prestabilite e nel caso in cui siano alla Data di Valutazione indicizzati a tasso fisso, tale tasso non sia inferiore al 3% su base annua e nel caso in cui siano alla Data di Valutazione indicizzati a tasso variabile siano parametrati all'euribor a tre mesi ovvero all'euribor a sei mesi ovvero alla media aritmetica dell'euribor a un mese o alla media aritmetica dell'euribor a tre mesi ovvero alla media aritmetica dell'euribor a sei mesi ovvero al Rendistato e la cui maggiorazione (o spread) rispetto a tale parametro non sia inferiore allo 0,1% su base annua; (iv) mutui c.d. "Mix", intendendosi per tali quei mutui in cui parte della rata di ammortamento viene calcolata con applicazione di un tasso fisso, contrattualmente stabilito, e parte con applicazione di un tasso di interesse variabile parametrato alla media aritmetica dell'euribor a un mese ovvero alla media aritmetica dell'euribor a sei mesi; (v) mutui a tasso fisso e poi variabile, intendendosi per tali quei mutui il cui tasso di interesse applicato sia inizialmente un tasso fisso, contrattualmente stabilito, e a partire da una certa data sia un tasso variabile parametrato alla media aritmetica dell'euribor a un mese ovvero alla media aritmetica dell'euribor a sei mesi, la cui maggiorazione (o spread) rispetto a tale parametro non sia inferiore a 0,075% su base annua. Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che alla data del 30 aprile 2009, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresi' al 30 aprile 2009 (salvo ove diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche: 18. mutui che siano stati concessi, anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, a soggetti che, alla data del 30 aprile 2009, erano dipendenti o esponenti bancari (ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) di Banca Popolare dell'Emilia Romagna Societa' Cooperativa; 19. mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario abbia aderito, alla data del 30 aprile 2009, mediante invio a mezzo posta della lettera di adesione ovvero mediante presentazione della lettera di adesione presso una filiale della Banca Popolare dell'Emilia Romagna Societa' Cooperativa, alla proposta di rinegoziazione formulata ai sensi del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008 e della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana; 20. mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui agevolati e convenzionati); 21. mutui che siano stati concessi a enti pubblici; 22. mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici; 23. mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; 24. mutui il cui relativo immobile sia "in costruzione"; 25. mutui con una tipologia di indicizzazione che preveda un tasso massimo; e 26. mutui erogati in presenza di assicurazione sul credito (c.d. mutui "HLTV"). In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per "data di stipulazione" deve intendersi la data originaria di effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali accolli intervenuti successivamente a tale data ovvero, in caso di frazionamento, la data del relativo frazionamento ovvero, in caso di accollo, la data in cui Banca Popolare dell'Emilia Romagna, societa' cooperativa abbia aderito alla convenzione di accollo con effetto liberatorio per il debitore accollato. Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresi' trasferiti a Estense Finance S.r.l., senza ulteriori formalita' o annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti derivanti a Banca Popolare dell'Emilia Romagna, societa' cooperativa dai contratti di mutuo fondiario ed ipotecario richiamati nel summenzionato contratto di cessione, ivi incluse le garanzie, i privilegi, gli accessori e, piu' in generale, ogni diritto, azione, facolta' o prerogativa inerente ai suddetti crediti e ai relativi rapporti di finanziamento o di credito. Banca Popolare dell'Emilia Romagna, societa' cooperativa ha ricevuto incarico da Estense Finance S.r.l. di procedere, in nome e per conto di quest'ultima, all'incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti e, piu' in generale, alla gestione di tali crediti. In virtu' di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi, per ogni ulteriore informazione all'agenzia di Banca Popolare dell'Emilia Romagna, societa' cooperativa presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di sportello di ogni giorno lavorativo bancario. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali La cessione da parte di Banca Popolare dell'Emilia Romagna, societa' cooperativa, ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai contratti di mutuo fondiario ed ipotecario a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonche' dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione (i "Crediti Ceduti"), ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in essere con i debitori ceduti (i "Dati Personali"). Cio' premesso, Estense Finance S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli "Interessati") l'informativa di cui all'art. 13, comma 4, del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione ai sensi del provvedimento emanato dall'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 18 gennaio 2007. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, Estense Finance S.r.l., in nome e per conto proprio nonche' di Banca Popolare dell'Emilia Romagna, societa' cooperativa e degli altri soggetti di seguito individuati, informa di aver ricevuto da Banca Popolare dell'Emilia Romagna, societa' cooperativa, nell'ambito della cessione dei crediti di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti. Estense Finance S.r.l. informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito della normale attivita', secondo le finalita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale di Estense Finance S.r.l. stessa, e quindi: - per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorita' a cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e - per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonche' sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonche' all'emissione di titoli da parte della societa' ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti. Resta inteso che non verranno trattati dati "sensibili". Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati (art. 4, comma 1 lettera d, del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali). Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. I Dati Personali potranno, altresi', essere comunicati - in ogni momento - da Estense Finance S.r.l. a Banca Popolare dell'Emilia Romagna, societa' cooperativa per trattamenti che soddisfino le finalita' sopra elencate e le ulteriori finalita' delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati da quest'ultima e per le quali Banca Popolare dell'Emilia Romagna, societa' cooperativa abbia ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati. I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per dette finalita' ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea. In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualita' di responsabili del trattamento (i Responsabili), unitamente alla presente informativa, saranno messi a disposizione presso le filiali di Banca Popolare dell'Emilia Romagna, societa' cooperativa Estense Finance S.r.l. - in nome e per conto proprio nonche' di Banca Popolare dell'Emilia Romagna, societa' cooperativa e degli altri soggetti sopra individuati - informa, altresi', che i Dati Personali potranno essere comunicati a societa' che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtu' di tale comunicazione, altri istituti di credito e societa' finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l'affidabilita' e puntualita' dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati. Nell'ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell'esclusivo fine di perseguire le finalita' sopra descritte. Possono altresi' venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita' di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle societa' esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalita' di trattamento di cui sopra. Titolare del trattamento dei Dati Personali e' Estense Finance S.r.l., con sede legale in via Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano (Treviso), Italia. Responsabile del trattamento dei Dati Personali e' Banca Popolare dell'Emilia Romagna, societa' cooperativa, con sede legale in via San Carlo, 8/20, 41100 Modena, Italia, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Modena n. 01153230360. Estense Finance S.r.l. informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalita' e modalita' del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche', qualora vi abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi. Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali nonche' a richiedere qualsiasi informazione relativa al trattamento, ai propri diritti, ai soggetti coinvolti ed alle connesse modalita' tecniche, rivolgendosi a Estense Finance S.r.l. presso il responsabile del trattamento dei Dati Personali sopra menzionato. Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali). Conegliano, li' 04 giugno 2009 Estense Finance S.R.L. L'Amministratore Unico Paolo Gabriele T-09AAB2956