Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Comunicazione di rettifica relativa all'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 20 giugno 2009 (codice redazionale T-09AAB3435) BPL Mortgages S.r.l. comunica che la sezione compresa tra la locuzione "in forza di un contratto di cessione di crediti, "individuabili in blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130, concluso in data" e la locuzione "della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana" contenuta nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 20 giugno 2009 con riferimento ai crediti ceduti da Banca Popolare di Novara S.p.A. a BPL Mortgages S.r.l. (codice redazionale T-09AAB3435) riporta talune informazioni errate che BPL Mortgages S.r.l. intende, per quanto occorrer possa, rettificare mediante la pubblicazione della presente comunicazione. Per maggiore chiarezza e precisione, pertanto, BPL Mortgages S.r.l. comunica che le informazioni contenute nella menzionata sezione devono intendersi sostituite dalle informazioni contenute nella sezione di seguito riportata: "16 giugno 2009 e con effetto in pari data, ha acquistato pro-soluto da Banca Popolare di Novara S.p.A., tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dal 12 giugno 2009 (escluso), accessori, spese, danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di mutuo ipotecario ovvero mutui stipulati ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che, alla data del 12 giugno 2009, risultavano nella titolarita' di Banca Popolare di Novara S.p.A. e che, alla medesima data (salvo ove diversamente previsto), presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): 1. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano: (i) una o piu' persone fisiche residenti in Italia; ovvero (ii) una o piu' societa' per azioni, societa' a responsabilita' limitata, societa' in nome collettivo e societa' in accomandita semplice aventi sede sociale in Italia; 2. mutui la cui data di stipulazione sia compresa: (i) limitatamente ai mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano persone fisiche, tra il 22 ottobre 1991 (incluso) e il 6 aprile 2009 (incluso); (ii) limitatamente ai mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano una o piu' societa' per azioni, societa' a responsabilita' limitata, societa' in nome collettivo e societa' in accomandita semplice, tra il 28 aprile 1998 (incluso) e il 30 aprile 2009 (incluso); 3. mutui erogati da Banca Popolare di Novara S.p.A. ovvero erogati da altre banche e successivamente confluiti in Banca Popolare di Novara S.p.A. a seguito di fusione, scissione, conferimento di ramo/i d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda; 4. mutui interamente erogati per i quali non sussista alcun obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 5. mutui denominati in euro (ovvero erogati in lire e successivamente ridenominati in euro); 6. mutui le cui rate scadute al 12 giugno 2009 risultino interamente pagate; 7. mutui che abbiano almeno una rata, comprensiva di una componente capitale, scaduta e pagata; 8. (A) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo originario del mutuo e (ii) il valore di stima dell'immobile di cui al criterio 11 che segue, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore al 100%. Ai fini del criterio di cui al presente punto (A), per "valore di stima dell'immobile" si intende il valore di stima utilizzato dalla banca mutuante nella fase di istruttoria del relativo mutuo. Al fine di valutare la conformita' del proprio mutuo al criterio di cui al presente punto (A), ciascun mutuatario potra', laddove non disponga gia' di tale informazione, conoscere il valore di stima del relativo immobile rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo OVVERO (B) mutui in relazione ai quali il rapporto tra (i) il debito residuo in linea capitale del mutuo e (ii) il valore rivalutato di stima dell'immobile di cui al criterio 11 che segue, determinato in prossimita' del 12 giugno 2009, e' pari o inferiore al 100%. Ai fini del criterio di cui al presente punto (B), per "valore rivalutato di stima dell'immobile" si intende il valore di stima determinato sulla base di parametri tecnico-economici utilizzati dalla banca mutuante nel processo di monitoraggio dei valori degli immobili di cui al criterio 11. Al fine di valutare la conformita' del proprio mutuo al criterio di cui al presente punto (B), ciascun mutuatario potra', laddove non disponga gia' di tale informazione, conoscere il valore rivalutato di stima del relativo immobile rivolgendosi alla filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 9. mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su immobili, intendendosi per tale: (i) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero (ii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale precedente siano interamente estinte; 10. mutui che siano retti dal diritto italiano; 11. mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana che, alla data di stipulazione del relativo mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti categorie catastali: A, C o D; 12. mutui il cui pagamento rateale abbia una scadenza mensile, trimestrale o semestrale; 13. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in piu' quote secondo il metodo di ammortamento c.d. "alla francese" (cosi' come rilevabile alla data di stipulazione del mutuo o, se esiste, dell'ultimo accordo relativo al metodo di ammortamento), per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale crescente nel tempo e di una componente interesse; 14. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia maggiore o uguale a Euro 5.000; 15. mutui il cui debito residuo in linea capitale sia inferiore o uguale ad Euro 5.000.000. Nel caso in cui due o piu' mutui siano stati erogati da Banca Popolare di Novara S.p.A. ad un medesimo mutuatario e tali mutui siano comunque ricompresi nel blocco di mutui individuato da questi criteri, il presente criterio si riterra' soddisfatto laddove il debito residuo in linea capitale di tutti i mutui erogati a tale mutuatario sia inferiore o uguale ad Euro 5.000.000; 16. mutui che presentino un tasso di interesse contrattuale che appartiene ad una delle seguenti categorie: (a) mutui a tasso fisso il cui tasso d'interesse non sia inferiore o uguale all'uno per cento su base annua. Per "mutui a tasso fisso" si intendono quei mutui il cui tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda variazioni per tutta la durata residua del finanziamento; (b) mutui a tasso variabile: (i) la cui maggiorazione (o spread) sopra l'indice di riferimento sia superiore allo zero su base annua; o (ii) in relazione ai quali e' previsto un tasso d'interesse massimo (cap). Per "mutui a tasso variabile" si intendono quei mutui il cui tasso di interesse sia parametrato all'euribor; (c) mutui c.d. "misti". Per mutui c.d. "misti" si intendono quei mutui che prevedono un passaggio obbligatorio contrattualmente stabilito da una modalita' di calcolo degli interessi a tasso fisso ad una modalita' di calcolo degli interessi a tasso variabile parametrato all'euribor; (d) mutui c.d. "modulari. Per mutui c.d. "modulari" si intendono quei mutui che attribuiscono al mutuatario l'opzione di modificare, anche piu' volte durante la durata residua del finanziamento, la modalita' di calcolo degli interessi (A) da una modalita' a tasso variabile parametrato all'euribor ad (B) una modalita' a tasso fisso pari alla somma tra (i) il tasso swap del periodo di riferimento (IRS), rilevato alla data di esercizio da parte del mutuatario della facolta' di modifica della modalita' di calcolo, fino alla scadenza del periodo di applicazione della modalita' di calcolo degli interessi a tasso fisso scelto dal medesimo mutuatario (ii) la maggiorazione (o spread), contrattualmente stabilita, sopra l'indice di riferimento come determinato ai sensi del paragrafo (i) che precede. Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che alla data del 12 giugno 2009 pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresi' alla medesima data (salvo ove diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche: 17. mutui che siano stati concessi, anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, a soggetti che, alla data del 12 giugno 2009, erano dipendenti di Banca Popolare di Novara S.p.A. ovvero di qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario Banco Popolare Soc. Coop.; 18. mutui che siano stati stipulati con erogazione ai sensi di qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o normativa che preveda contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti mutui agevolati); 19. mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; 20. mutui che siano stati concessi a enti pubblici; 21. mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici; 22. mutui che presentino una o piu' rate, non ancora scadute al 12 giugno 2009, che siano state, al 12 giugno 2009, pagate anticipatamente in tutto o in parte; 23. mutui il cui debito residuo, a fronte di un complessivo importo erogato, e' suddiviso in quote e le cui quote sono disciplinate da condizioni economiche e finanziarie specifiche per ciascuna di esse; 24. mutui il cui contratto prevede l'erogazione di due o piu' distinte linee di credito, la prima delle quali finalizzata all'estinzione di altri mutui fondiari o ipotecari e le altre finalizzate a fornire al relativo mutuatario una o piu' ulteriori somme di denaro; 25. mutui: (a) i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano: (i) una o piu' persone fisiche residenti nella Regione Abruzzo; ovvero (ii) una o piu' societa' per azioni, societa' a responsabilita' limitata, societa' in nome collettivo e societa' in accomandita semplice aventi sede sociale nella Regione Abruzzo; ovvero (b) garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Regione Abruzzo; 26. mutui in relazione ai quali il relativo mutuatario abbia aderito, mediante invio a mezzo posta della lettera di adesione ovvero mediante presentazione della lettera di adesione presso una filiale della banca mutuante, alla proposta di rinegoziazione formulata ai sensi del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con legge n. 126 del 24 luglio 2008 e". I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all'agenzia di Banca Popolare di Novara S.p.A. presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate di mutuo interessate dall'avviso in oggetto, nelle ore di apertura di sportello di ogni giorno lavorativo bancario. Per Bpl Mortgages S.R.L. In Qualita' Di Amministratore Unico Francesco Soresina T-09AAB7091