Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge 130") e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), e Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 24 del 30 gennaio 2007). CANOSSA CB S.r.l. (il "Garante") comunica che, nel contesto di un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Credito Emiliano S.p.A. ("CREDEM"), ha concluso con CREDEM in data 31 luglio 2012 un contratto quadro di cessione ai sensi e per gli effetti della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto Quadro di Cessione"). In virtu' di tale Contratto Quadro di Cessione, CREDEM cedera' e il Garante dovra' acquistare, periodicamente e pro soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini e alle condizioni ivi specificate, in blocco crediti: (i) derivanti da mutui ipotecari aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b) del decreto n. 310 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 14 dicembre 2006 (il "Decreto 310") (i "Mutui Ipotecari"), (ii) erogati a, o garantiti da, gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c) del Decreto 310 (i "Crediti Pubblici"), (iii) derivanti da titoli emessi o garantiti da enti pubblici in conformita' all'articolo 2, comma 1, lettera (c) del Decreto 310 (i "Titoli Pubblici") e (iv) derivanti da titoli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d) del Decreto 310 (i "Titoli ABS", ed insieme ai Titoli Pubblici, i "Titoli") (i "Crediti"). Nell'ambito del programma sopra indicato, si comunica che, in data 30 aprile 2013, il Garante ha acquistato pro soluto e in blocco da CREDEM ogni e qualsiasi credito unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo derivante dai Mutui Ipotecari, che alla data del 19 aprile 2013 (inclusa) (la "Data di Cut-off") soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi: 1. (i) con riferimento ai Crediti Ipotecari Residenziali, ai quali si applichi una ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra l'importo capitale residuo del relativo Mutuo Ipotecario sommato al capitale residuo di ogni altro precedente mutuo garantito da ipoteca sul medesimo bene immobile non sia superiore all'80% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310 e che siano garantiti da ipoteca su immobili residenziali utilizzati, destinati ad essere utilizzati, dati in locazione o destinati ad essere dati in locazione dal proprietario o (ii) con riferimento ai Crediti Ipotecari Commerciali, ai quali si applichi una ponderazione del rischio non superiore al 50% e il cui rapporto fra l'importo capitale residuo del relativo Mutuo Ipotecario sommato al capitale residuo di ogni altro precedente mutuo garantito da ipoteca sul medesimo bene immobile non sia superiore al 60% del valore dell'immobile, in conformita' alle disposizioni del Decreto 310 e che siano destinati a uffici, al commercio o ad altre attivita' produttive; 2. che non derivino da Contratti di Mutuo che beneficiano di forme di agevolazione finanziaria, ovvero che siano stati stipulati e conclusi ai sensi di qualsivoglia legge o normativa che preveda agevolazioni finanziarie (cd. "mutui agevolati"), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di legge, limiti massimi contrattuali al tasso d'interesse e/o altre previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori, ai datori d'ipoteca o ai garanti riguardo al capitale e/o agli interessi; 3. che non siano stati erogati ai sensi della disciplina del credito al consumo; 4. che non siano mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 5. che siano garantiti da ipoteca costituita su beni immobili siti sul territorio della Repubblica Italiana; 6. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca sia interamente decorso e la relativa ipoteca non sia soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 ovvero dell'articolo 39, comma quarto del decreto legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; 7. che siano stati interamente erogati e rispetto ai quali non sussistano obblighi o possibilita' di ulteriori erogazioni; 8. in relazione ai quali almeno una rata comprensiva di quota capitale e/o interesse sia stata pagata prima della relativa Data di Cut-off; 9. che siano disciplinati dalla legge italiana; 10. che siano denominati in Euro (o che non prevedono alcuna previsione che conceda la conversione in valuta differente); 11. che siano stati erogati o acquistati unicamente dal Cedente; 12. i cui Contratti di Mutuo non contengano alcuna clausola che limiti la possibilita' per il Cedente di cedere i crediti da essi derivanti o, qualora prevedano la necessita' del debitore di prestare il consenso alla cessione, che tale consenso sia stato ottenuto; 13. che non siano classificati come "attivita' finanziarie deteriorate", ai sensi della sezione "Avvertenze Generali", paragrafo "Qualita' del Credito" della Circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 recante la "Matrice dei Conti", come successivamente modificata e integrata. 14. che non siano stati erogati a consorzi pubblici o enti ecclesiastici. 15. in relazione ai quali, alla relativa Data di Cut-off, (a) non sussista alcuna rata non pagata oltre il periodo di franchigia dalla relativa ultima data di pagamento e in relazione ai quali tutte le rate precedentemente dovute sono state interamente pagate, se il rimborso avviene con frequenza semestrale o annuale, (b) sussistano al massimo due rate non pagate oltre il periodo di franchigia dalla relativa ultima data di pagamento, se il rimborso avviene con frequenza trimestrale, (c) sussistano al massimo tre rate non pagate oltre il periodo di franchigia dalla relativa ultima data di pagamento, se il rimborso avviene con frequenza mensile; 16. il cui debitore e' una persona fisica residente e domiciliata in Italia che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d'Italia definiti dalla Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, cosi' come modificata il 7 Agosto 1998, rientra nella categoria SAE 600 ("Famiglie consumatrici": tale categoria include un individuo o un gruppo di individui la cui funzione principale consiste nel consumare e quindi, in particolare, gli operai, gli impiegati, i lavoratori dipendenti, i pensionati, i redditieri, i beneficiari di altri trasferimenti e in genere tutti coloro che non possono essere considerati imprenditori o anche piccoli imprenditori), nella categoria SAE 614 ("Artigiani": tale categoria include le persone che svolgono attivita' artigianali ai sensi della Legge 443/85) e nella categoria SAE 615 ("Altre Famiglie Produttrici": tale categoria include le famiglie che svolgono attivita' diverse dalle attivita' artigianali, compresi gli ausiliari finanziari senza dipendenti), fermo restando che i Debitori che rientrano nelle categorie SAE 614 e SAE 615 non hanno stipulato il relativo Contratto di Mutuo per motivi connessi all'esercizio di impresa; 17. che siano stati erogati prima del 31 dicembre 2012. Ai fini di cui sopra: "Contratti di Mutuo" indica congiuntamente i Contratti di Mutuo Commerciale e i Contratti di Mutuo Residenziale da cui derivano i Crediti Ipotecari e ciascuno di essi il "Contratto di Mutuo". "Contratti di Mutuo Commerciale" indica ciascuno dei contratti di mutuo da cui derivano i Crediti Ipotecari Commerciali. "Contratti di Mutuo Residenziale" indica ciascuno dei contratti di mutuo da cui derivano i Crediti Ipotecari Residenziali. "Credito Ipotecario Commerciale" indica i crediti derivanti dai Mutui Ipotecari Commerciali ai sensi dei relativi Contratti di Mutui Ipotecari Commerciali, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) del Decreto 310. "Credito Ipotecario Residenziale" indica i crediti derivanti dai Mutui Ipotecari Residenziali ai sensi dei relativi Contratti di Mutui Ipotecari Residenziali, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) del Decreto 310. L'elenco dei crediti acquistati pro soluto dal Garante (individuati sulla base del rispettivo codice pratica), che alla Data di Cut-off rispettavano i crediti cumulativi sopra elencati, e' disponibile presso il seguente sito internet www.credem.it e presso gli sportelli di qualunque filiale di Credem. Il Garante ha conferito incarico a CREDEM ai sensi della Legge 130 affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a CREDEM ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Mutui Ipotecari o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. I debitori ceduti e loro eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione, dalle ore 9:00 alle ore 13.00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00 durante i giorni lavorativi, al Garante, con sede legale in via V. Alfieri,1, 31015 Conegliano (TV), Italia ovvero a CREDEM, con sede legale in Via Emilia San Pietro, 4, 42100 Reggio Emilia, Italia. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di Protezione dei Dati Personali") La cessione dei crediti da parte di CREDEM al Garante, ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, comporta il necessario trasferimento al Garante dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali") contenuti in documenti cartacei ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. Tra i Dati Personali non figurano dati sensibili (per la definizione di "dati sensibili", si rimanda all'articolo 4 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali). Il Garante trattera' i Dati Personali cosi' acquisiti nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali. In particolare, il Garante trattera' i Dati Personali per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione) ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti. Il Garante, inoltre, trattera' i Dati Personali nell'ambito delle attivita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale e per finalita' strettamente legate all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e della normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorita' a cio' legittimate dalla Legge. In relazione alle finalita' indicate, il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente connesse alle finalita' stesse e in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza. Per le finalita' di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale al Garante, a societa' controllate e societa' collegate a queste, nonche' a societa' di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, societa' e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali nei limiti delle mansioni a loro assegnate. Per le citate finalita', i Dati Personali potranno essere comunicati, altresi', a soggetti che operano in Paesi appartenenti all'Unione Europea. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione. L'informativa completa, unitamente all'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento nominati e dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati, e' messa a disposizione presso CANOSSA CB S.r.l., con sede legale in via V. Alfieri,1, 31015 Conegliano (TV), Italia, ovvero presso CREDEM, con sede legale in Via Emilia San Pietro, 4 (Ufficio Segreteria Societaria), 42100 Reggio Emilia, Italia, ovvero sul sito www.credem.it. Titolare del trattamento dei Dati Personali e' CANOSSA CB S.r.l., con sede legale in via V. Alfieri,1, 31015 Conegliano (TV), Italia. Responsabile del trattamento dei Dati Personali e' Credito Emiliano S.p.A., con sede legale in Via Emilia San Pietro, 4, 42100 Reggio Emilia, Italia. Per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, il cliente potra' rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati Personali, all'indirizzo sopra indicato. Il predetto articolo 7 attribuisce a ciascun interessato specifici diritti tra cui il diritto di chiedere ed ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalita' e le modalita' del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche', qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati personali medesimi. L'informativa completa sara' inviata ai clienti interessati dalla cessione alla prima occasione utile. Conegliano, 2 Maggio 2013 Canossa CB S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione Nausica Pinese T13AAB6268