Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma Sezione III, ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, con esonero dall'indicazione nominativa degli interessati, n. 3839/2013 Reg. Prov. Cau. emessa nell'ambito del ricorso assunto al n. 7841/2013 R.G., promosso dall'avv. Alessandro Baccellieri (codice fiscale: BCC LSN 78A13 H224W), nato il 13 gennaio 1978 a Reggio Calabria, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. Francesca Ascanelli e Roberta Mazzulla contro il Ministero Della Giustizia, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore; la Commissione Esaminatrice del Concorso Notarile indetto con D.D.G. 28 dicembre 2009, in persona del suo Presidente, presso il Ministero della Giustizia, avverso e per l'annullamento decreto ministeriale del 24 maggio 2013, pubblicato sul sito web del Ministero della Giustizia in data 3 giugno 2003, con cui e' stata approvata la graduatoria finale del concorso a 200 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale 28 dicembre 2009, rettificata con successivo decreto ministeriale dell'11 giugno 2013; per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare e dichiarare l'illegittimita' di tutti gli atti in epigrafe impugnati e, per l'effetto, annullarli; 2) Conseguentemente, ex art. 34, comma I, lettera c), c.p.a., condannare la p.a. all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, tra cui ordinare la ricorrezione di tutti gli elaborati del ricorrente ammettendo il medesimo alle prove orali; 3) Condannare la controparte al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio. Il tutto sulla scorta dei seguenti motivi di diritto: illegittimita' della graduatoria definitiva del concorso approvata col decreto ministeriale 24 maggio 2013, derivata dall'illegittimita', gia' dichiarata con sentenza in forma semplificata TAR Lazio, Roma, Sez. I, n. 07559/2012, del verbale di correzione n. 389 del 10 maggio 2012 con cui l'avv. Baccellieri e' stato ritenuto non idoneo a sostenere la prova orale del concorso notarile, a sua volta viziato da violazione degli artt. 10 e 11, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166; violazione dei criteri che regolano la valutazione degli elaborati cosi' fissati dalla commissione in occasione della seduta del 14 marzo 2011 (verbale n. 7); violazione dell'art. 3, l. n. 241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere per motivazione erronea, illogica, abnorme, incomprensibile, irrazionale, arbitraria, perplessa; eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per disparita' di trattamento. In particolare, il ricorrente, tenuto conto del disposto di cui agli artt. 10 (comma 2) e 11 (commi 1, 2, 5 e 7) del decreto legislativo n.106/2006, ha eccepito che la Commissione - dopo la lettura del primo elaborato - ha deliberato, all'unanimita', di procedere all'esame del secondo atto e - dopo la lettura di questo (e sempre all'unanimita') - al vaglio del terzo; cosi operando, essa ha (inevitabilmente) ritenuto che i primi due compiti non presentassero insufficienze tali da imporre l'interruzione del processo valutativo; in un simile contesto, si sarebbe (logicamente) potuto ("rectius": dovuto) far luogo alla non ammissione soltanto qualora la terza prova fosse risultata di livello inferiore a quello (medio) riscontrato nelle precedenti; peraltro, nessun errore (ne' di contenuto ne' di forma) e' stato registrato in ordine ad essa. A cio' aggiungendo che la Commissione non ha considerato che ciascuna prova consta di una parte pratica e di una parte teorica (o motivazionale); che non pare, in particolar modo, corretto soffermarsi (com'e' stato fatto con riferimento all'atto "mortis causa") soltanto sui dati risultanti dall'una; senza, cioe', scendere ad esaminare se (e come) tali dati siano stati "valorizzati" nell'altra; che la Commissione stessa, dopo aver effettuato la valutazione globale prevista dall'art. 11, del cennato decreto legislativo n. "166", ha aggiunto (si cita testualmente) che "la tecnica redazionale appare censurabile anche in riferimento al testamento ed al contratto"; che (al di la di ogni altra considerazione) l'utilizzo del termine "censurabile" non consente, stante la sua marcata genericita', di far capire sotto quali profili la predetta tecnica non abbia convinto i Commissari (o, per meglio dire, quei Commissari che non hanno ritenuto di condividere l'opinione di quello - tra essi - che ha apertamente lodato la pregevolezza della prova di cui trattasi). Roma, 15 ottobre 2013 avv. Roberta Mazzulla TC13ABA13560